Entro il 30 giugno 2005,
secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo.
Il premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va
computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con
esclusione, peraltro, dell'importo di euro 10,33
riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot. 31 luglio
1992.
Agli impiegati che al 30
giugno 2005 non avessero maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio
proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere
computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.
- Contributi
previdenziali
L'ammontare del premio è
soggetto a contribuzione previdenziale. Si ricorda che la decontribuzione
opera anche sull'Elemento Economico Territoriale corrisposto con la 14a
mensilità.
- Ritenute Irpef
Il premio va sottoposto a ritenute Irpef.
Peraltro l'importo dello stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo
di paga per la determinazione della relativa aliquota
di tassazione. Si
ricorda che all’importo del premio non devono essere applicate le deduzioni d’imposta,
meglio note come “no tax area” e per “oneri
familiari”.