VERSAMENTI UNITARI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI - MOD. F.24 – CHIARIMENTI MINISTERO DELLE FINANZE

 

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 125/E del 13 maggio 1998, ha fornito, alla vigilia del primo versamento unificato di imposte e contributi, alcuni chiarimenti concernenti tale adempimento.

Risultano di diretto interesse dei datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, le indicazioni concernenti la compensazione delle ritenute alla fonte effettuate, l'ammontare dei versamenti minimi e le modalità di compilazione delle sezioni del Mod. F24.

Quanto al primo aspetto, il Ministero ha chiarito la portata della precisazione contenuta nelle Avvertenze per la compilazione del Mod. F24, secondo cui i soggetti ammessi alla compensazione “possono indicare nella colonna 'importi a credito compensati' delle sezioni 2 e 4 esclusivamente eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare, non sono compensabili le ritenute alla fonte”. In proposito è chiarito che il divieto di compensazione è riferito esclusivamente ai crediti di ritenuta alla fonte.

Al contrario, i debiti di ritenute alla fonte possono essere compensati con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Risultano, quindi, superate le diverse indicazioni contenute nella nota informativa supp. n. 2 al Notiziario n. 4/98.

Superfluo rammentare che per le società di persone e le società di capitali la compensazione fra debiti e crediti è ammessa rispettivamente a partire dal 1999 e dal 2000.

Quanto all'ammontare dei versamenti minimi, il Ministero ribadisce le indicazioni già fornite con nota prot. 98/61366. In particolare conferma che il nuovo sistema dei versamenti unitari ha fatto venir meno la ratio della previgente disciplina sui veramenti minimi in conto fiscale, la quale deve, quindi ritenersi abrogata dalla data stessa di avvio del nuovo sistema. Pertanto, salve particolari previsioni concernenti tributi specifici, l'importo minimo da indicare nel Mod. F24 in corrispondenza di ciascun codice tributo è pari a Lire 2.000. Tale importo scaturisce dall'applicazione delle regole contenute nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, concernente i criteri di arrotondamento delle somme dovute all'erario e la regola secondo cui non si effettua il versamento qualora la somma dovuta non superi le mille lire.

Quanto, infine, alle modalità di compilazione delle sezioni del Mod. F24, la circolare chiarisce che l'attribuzione all'interno di ciascuna sezione del Modello stesso di spazi a distinte imposte (o contributi) non è vincolante ai fini della compilazione. Ne deriva che, all'interno di una stessa sezione, qualora il campo dedicato ad una determinata imposta risulti in concreto insufficiente, potranno essere utilizzati, per l'esposizione dei dati relativi a tale imposta, righi contenuti in campi diversi della medesima sezione.

La circolare ministeriale è riprodotta in calce nelle parti di interesse.

 

Ministero delle Finanze

Circolare n. 125/E

 

4. Compensazione delle ritenute effettuate dal sostituto di imposta

 

D. Le persone fisiche possono utilizzare crediti risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche per compensare debiti di ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto in occasione dei versamenti periodici da effettuare con il modello F24?

R. Sì, tale possibilità di compensazione è espressamente prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241/97.

Non impedisce tale compensazione la precisazione contenuta nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 secondo cui i soggetti ammessi alla compensazione “possono indicare nella colonna “importi a credito compensati” delle sezioni 2 e 4 esclusivamente le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare, non sono compensabili le ritenute alla fonte”. Tale precisazione si riferisce infatti ai crediti di ritenute alla fonte (che non risultando mai dalla dichiarazione non possono essere compensati) e non ai debiti di ritenute alla fonte che, invece possono essere, come precisato, sicuramente compensati con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e denunce periodiche.

 

11. Modalità di compilazione delle sezioni del modello F24

 

D. Come va intesa la delimitazione dei campi dedicati a ciascuna imposta all'interno del modello di versamento F24?

R. La predeterminazione, all'interno di ciascuna sezione del modello di versamento F24, degli spazi relativi alle diverse imposte o contributi è puramente indicativa.

Ne consegue che, sempre e soltanto per le imposte o i contributi relativi ad una stessa sezione, qualora i righi a disposizione all'interno di uno specifico campo dovessero risultare insufficienti è consentito utilizzare altri righi della stessa sezione pur se inseriti in campi diversi (ad esempio è possibile versare imposte dirette nello spazio “IVA”).

 

13. Ammontare dei versamenti minimi

 

D. È ancora applicabile la disciplina relativa ai versamenti minimi da conto fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati il 30 dicembre 1993?

R. La preesistente disciplina dei versamenti minimi in conto fiscale è, per i titolari di partita IVA, da ritenersi abrogata a far data dall'avvio del nuovo sistema dei versamenti unitari in quanto le modalità di funzionamento di tale sistema fanno venire la stessa “ratio” della citata disciplina. Ne consegue che, vigendo ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 935 (articolo 2, secondo comma) il limite minimo di versamento pari a lire 1.000 ed essendo, sempre ai sensi della stessa legge gli importi da versare all'erario per ciascuna imposta soggetti all'arrotondamento alle 1.000 lire, l'importo minimo da indicare nel modello di versamento F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (esempio legge n. 121/1986 ovvero articolo 27, comma 2, Dpr 633/1972 per l'IVA), pari a lire 2.000.