VERSAMENTI UNITARI
DI IMPOSTE E CONTRIBUTI - MOD. F.24 – CHIARIMENTI MINISTERO DELLE FINANZE
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 125/E del 13 maggio
1998, ha fornito, alla vigilia del primo versamento unificato di imposte e
contributi, alcuni chiarimenti concernenti tale adempimento.
Risultano di diretto interesse dei datori di lavoro, in qualità di
sostituti d'imposta, le indicazioni concernenti la compensazione delle ritenute
alla fonte effettuate, l'ammontare dei versamenti minimi e le modalità di
compilazione delle sezioni del Mod. F24.
Quanto al primo aspetto, il Ministero ha chiarito la portata della
precisazione contenuta nelle Avvertenze per la compilazione del Mod. F24,
secondo cui i soggetti ammessi alla compensazione “possono indicare nella
colonna 'importi a credito compensati' delle sezioni 2 e 4 esclusivamente
eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da
compensare, non sono compensabili le ritenute alla fonte”. In proposito è
chiarito che il divieto di compensazione è riferito esclusivamente ai crediti
di ritenuta alla fonte.
Al contrario, i debiti di ritenute alla fonte possono essere
compensati con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche. Risultano, quindi, superate le diverse indicazioni contenute nella
nota informativa supp. n. 2 al Notiziario n. 4/98.
Superfluo rammentare che per le società di persone e le società di
capitali la compensazione fra debiti e crediti è ammessa rispettivamente a
partire dal 1999 e dal 2000.
Quanto all'ammontare dei versamenti minimi, il Ministero ribadisce
le indicazioni già fornite con nota prot. 98/61366. In particolare conferma che
il nuovo sistema dei versamenti unitari ha fatto venir meno la ratio della
previgente disciplina sui veramenti minimi in conto fiscale, la quale deve,
quindi ritenersi abrogata dalla data stessa di avvio del nuovo sistema.
Pertanto, salve particolari previsioni concernenti tributi specifici, l'importo
minimo da indicare nel Mod. F24 in corrispondenza di ciascun codice tributo è
pari a Lire 2.000. Tale importo scaturisce dall'applicazione delle regole
contenute nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, concernente i
criteri di arrotondamento delle somme dovute all'erario e la regola secondo cui
non si effettua il versamento qualora la somma dovuta non superi le mille lire.
Quanto, infine, alle modalità di compilazione delle sezioni del
Mod. F24, la circolare chiarisce che l'attribuzione all'interno di ciascuna
sezione del Modello stesso di spazi a distinte imposte (o contributi) non è
vincolante ai fini della compilazione. Ne deriva che, all'interno di una stessa
sezione, qualora il campo dedicato ad una determinata imposta risulti in
concreto insufficiente, potranno essere utilizzati, per l'esposizione dei dati
relativi a tale imposta, righi contenuti in campi diversi della medesima
sezione.
La circolare ministeriale è riprodotta in calce nelle parti di
interesse.
Ministero
delle Finanze
Circolare
n. 125/E
4. Compensazione delle ritenute effettuate dal sostituto di
imposta
D. Le persone fisiche possono utilizzare crediti risultanti dalle
dichiarazioni o denunce periodiche per compensare debiti di ritenute alla fonte
riscosse mediante versamento diretto in occasione dei versamenti periodici da
effettuare con il modello F24?
R. Sì, tale possibilità di compensazione è espressamente prevista
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241/97.
Non impedisce tale compensazione la precisazione contenuta nelle
avvertenze per la compilazione del modello F24 secondo cui i soggetti ammessi
alla compensazione “possono indicare nella colonna “importi a credito
compensati” delle sezioni 2 e 4 esclusivamente le eccedenze di imposta indicate
nella dichiarazione annuale come importi da compensare, non sono compensabili
le ritenute alla fonte”. Tale precisazione si riferisce infatti ai crediti di
ritenute alla fonte (che non risultando mai dalla dichiarazione non possono
essere compensati) e non ai debiti di ritenute alla fonte che, invece possono
essere, come precisato, sicuramente compensati con i crediti risultanti dalle
dichiarazioni e denunce periodiche.
11. Modalità di compilazione delle sezioni del modello F24
D. Come va intesa la delimitazione dei campi dedicati a ciascuna
imposta all'interno del modello di versamento F24?
R. La predeterminazione, all'interno di ciascuna sezione del
modello di versamento F24, degli spazi relativi alle diverse imposte o
contributi è puramente indicativa.
Ne consegue che, sempre e soltanto per le imposte o i contributi
relativi ad una stessa sezione, qualora i righi a disposizione all'interno di
uno specifico campo dovessero risultare insufficienti è consentito utilizzare
altri righi della stessa sezione pur se inseriti in campi diversi (ad esempio è
possibile versare imposte dirette nello spazio “IVA”).
13. Ammontare dei versamenti minimi
D. È ancora applicabile la disciplina relativa ai versamenti
minimi da conto fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati il 30
dicembre 1993?
R. La preesistente disciplina dei versamenti minimi in conto
fiscale è, per i titolari di partita IVA, da ritenersi abrogata a far data
dall'avvio del nuovo sistema dei versamenti unitari in quanto le modalità di
funzionamento di tale sistema fanno venire la stessa “ratio” della citata
disciplina. Ne consegue che, vigendo ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n.
935 (articolo 2, secondo comma) il limite minimo di versamento pari a lire
1.000 ed essendo, sempre ai sensi della stessa legge gli importi da versare
all'erario per ciascuna imposta soggetti all'arrotondamento alle 1.000 lire,
l'importo minimo da indicare nel modello di versamento F24 relativamente ad
ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a
specifici tributi (esempio legge n. 121/1986 ovvero articolo 27, comma 2, Dpr
633/1972 per l'IVA), pari a lire 2.000.