SICUREZZA SUL LAVORO - MODIFICHE AL D.LGS. 626/1994 - D.LGS. 235/2003 -
LAVORI IN QUOTA - LINEE GUIDA ISPESL
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003, n. 198 è
stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 ‘‘Attuazione della
direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
Il provvedimento entra in vigore il 19 luglio 2005.
Tipologia della norma, campo di applicazione,
definizioni
Il recepimento della direttiva è attuato mediante
modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626/94. Il decreto n. 235/2003
determina i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle
attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. Si
intende per lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al
rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a
Tale definizione dovrebbe contribuire a chiarire
l’esatta portata dell’art. 16 del DPR n. 164/1956 che, imponendo l’adozione di
misure di prevenzione delle cadute ‘‘nei lavori che sono eseguiti ad una
altezza superiore a m 2’’, era stato interpretato in maniera non univoca.
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature
per i lavori in quota
Richiamato il principio che anche nei lavori in quota
va data priorità alle misure di protezione collettiva e ricordate le
prescrizioni già contenute nelle normative vigenti, il decreto indica le
condizioni per l’utilizzo delle scale a pioli quali posti di lavoro e per
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi dalle quali il
lavoratore è direttamente sostenuto.
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego
delle scale a pioli
Ribadite le disposizioni vigenti, si stabilisce che il
lavoratore deve disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa
sicuri, in particolare nel caso di trasporto a mano di pesi.
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego di
ponteggi
Le nuove norme non si discostano nella sostanza da
quelle vigenti salvo per la previsione di formazione specifica per i montatori
dei ponteggi e i preposti.
I criteri per la formazione saranno fissati in sede di
Conferenza Stato - Regioni e, non appena formulati ne sarà data tempestiva
comunicazione.
Si fa notare che il provvedimento prevede, per i
lavoratori già esperti nel montaggio e smontaggio di ponteggi (con due anni di
esperienza nel caso dei montatori e con tre anni di esperienza nel caso dei
preposti), non la semplice esenzione dai corsi di formazione ma solo un margine
di tempo superiore per partecipare ai corsi di formazione.
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Trattandosi di materia totalmente nuova almeno dal
punto di vista normativo le prescrizioni sono piuttosto dettagliate e per esse
si rimanda al testo del provvedimento in esame integrato dall’apposita linee
guida, di cui si dirà più avanti, predisposta dal Ministero del lavoro in
collaborazione con l’ANCE, l’Ispesl, i Vigili del Fuoco e gli apporti delle
imprese utilizzatrici delle attrezzature di cui trattasi
Anche per i lavoratori che utilizzino tali
attrezzature è prevista formazione specifica con modalità analoghe a quelle già
indicate per i montatori di ponteggi.
Linee guida ISPESL
Con specifico riferimento al D.Lgs. 235/2003 ad oggi
sono state elaborati tre documenti:
- linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si
faccia uso di funi. La guida fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi
del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle
misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare
attività in cui l’operatore è esposto costantemente al rischio di caduta
dall’alto.
- linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si
faccia uso di scale portatili;
- linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi
metallici fissi di facciata.
Con l’occasione si segnala che l’Ispesl ha predisposto
anche altre due linee guida di interesse per il settore.
Una riguarda l'utilizzo in sicurezza di attrezzature
dedicate al trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri
temporanei, al fine di una corretta applicazione del DPR n. 547/55. L’altra
attiene alla scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto ed i sistemi di arresto caduta.
Tutte le linee guida richiamate sono reperibili sul
sito del Collegio in calce alla presente circolare.
Linee guida disponibili
- Linee Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta
- Linee Guida
sul trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei