INPS - VERSAMENTI UNITARI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI – PRECISAZIONI ISTITUTO

 

In calce è riprodotto, nelle parti di interesse, il messaggio n. 19516 dell'11 maggio 1998, con il quale la Direzione Centrale Contributi dell'I.N.P.S. ha diramato chiarimenti riguardanti, fra l'altro, gli adempimenti connessi al pagamento di contributi per periodi pregressi.

In particolare, l'Istituto ha precisato che i versamenti per regolarizzazioni contributive, nonché i pagamenti dovuti a seguito di rettifiche dei Modd. DM 10 non devono essere effettuati tramite il Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24). In particolare per il versamento di somme relative a rettifiche di Mod. DM 10, le aziende devono utilizzare esclusivamente le apposite cedole inserite nei Modelli DM 10/RA.

L'I.N.P.S. ribadisce, inoltre, richiamando le istruzioni contenute nella circolare 7 febbraio 1998, n. 34, che i committenti di prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di incarichi per vendite a domicilio, se titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento del contributo del 10% ovvero del 12% alla Gestione separata presso l'I.N.P.S. tramite il citato Modello F24, in forma cumulativa per tutti i collaboratori.

I.N.P.S. - Direzione Centrale Contributi

 

Messaggio n. 19516 dell'11 maggio 1998

Oggetto: Riscossione unificata “Fisco/Inps/Regioni”:

– Pagamento dei contributi dovuti dalle Amministrazioni pubbliche.

– Distribuzione modelli “F24” a striscia continua.

– Pagamento dei contributi dovuti per periodi pregressi.

– Pagamento dei contributi dovuti dai committenti di lavoro parasubordinato.

 

3) Pagamento dei contributi dovuti per i periodi pregressi. Pagamenti effettuati a fronte di rettifiche attive (DM10/RA).

Si conferma che i pagamenti per regolarizzazioni contributive non vanno effettuati con i modelli “F24”.

Si sottolinea inoltre che i controlli concordati con gli intermediari alla riscossione (Concessionari, Poste, Banche), da eseguire a cura degli stessi in fase di accettazione dei pagamenti con il mod. “F24”, relativamente alle date indicate nei “periodi di riferimento”, prevedono la possibilità di accettare solo pagamenti relativi al 1998, con le seguenti eccezioni:

– contributi correnti relativi al quarto trimestre 1997 dovuti dai datori di lavoro che occupano mano d'opera agricola;

– contributi pregressi dovuti da artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli, concedenti ed aziende agricole in base alle imposizioni effettuate dall'INPS: possono essere accettati per qualsiasi periodo di riferimento;

– saldi dei contributi a percentuale 1997 dovuti dagli artigiani e dai commercianti e saldo dei contributi 1997 dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda i pagamenti relativi a modelli DM10/RA (rettifiche da DM10) si precisa che gli stessi non devono essere inclusi nei modelli “F24”, ma devono essere effettuati, anche dai contribuenti titolari di partita IVA, mediante le cedole inserite nei modelli DM10/RA medesimi.

 

5) Pagamento dei contributi dovuti dai committenti di lavoro parasubordinato.

Il versamento dei contributi dovuti dai committenti titolari di partita IVA va effettuato mediante il modello “F24”.

Al riguardo si precisa che il pagamento va sempre effettuato cumulativamente per tutti i lavoratori parasubordinati (cfr. punto 4 della circolare n. 34 del 7 febbraio 1998).

 

6) Importo massimo delle compensazioni operate mediante i modelli “F24”.

Le regole ed i limiti della compensazione che il contribuente può operare mediante il modello “F24”, sono valide anche con riferimento alle partite contributive della sezioni INPS.

Per i modelli DM10/2 con saldo a credito del datore di lavoro la compensazione potrà continuare ad essere effettuata secondo i principi e le procedure ordinarie (cfr. circolare n. 202 del 4/8/92, n. 299 del 30/12/1992 e n. 286 del 29/10/94).