ICI - IMPONIBILITÀ FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE
(Cassazione N.7905/2005)
Sugli immobili di nuova costruzione,
l’Ici risulta dovuta anche se non sono ancora utilizzabili, perchè privi
dell’abitabilità. Così la Corte di Cassazione nella Sentenza n.7905 del 15
aprile 2005.
Con Sentenza 15 aprile 2005 (22
febbraio 2005) , n. 7905, la Corte di Cassazione ha stabilito che sugli
immobili di nuova costruzione, iscritti in catasto, l’ICI risulta dovuta anche
nel caso in cui non siano ancora utilizzabili, in quanto privi del certificato
di abitabilità.
Secondo la Suprema Corte, infatti,
l’imposta è dovuta per il solo fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione
dell’immobile e si sia provveduto al suo accatastamento, rimanendo di fatto
estranea al rapporto tributario l’effettiva abitabilità dello stesso.
A tale conclusione la Corte è giunta
sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992,
secondo il quale il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta
comunale sugli immobili a partire dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero,
se antecedente, dalla data di utilizzazione, circostanza esclusa nella
fattispecie in esame), e della norma di cui all’art. 5, comma 6 del medesimo
D.Lgs. 504/1992, che correla la base imponibile al valore dell’immobile
risultante dalla rendita catastale.
In sostanza, si richiama
l’attenzione delle imprese associate sul fatto che un fabbricato è assoggettato
ad ICI, non dopo il rilascio del certificato di abitabilità, ma a seguito della
comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, dalla quale risulta la
realizzazione compiuta dell’opera, come da concessione edilizia rilasciata, e
dal successivo accatastamento.