SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE - TRATTAMENTO
FISCALE
La somministrazione di vitto da
parte del datore di lavoro resa ai propri dipendenti a mezzo di card
elettroniche viene assimilata sotto il profilo fiscale alla somministrazione di
alimenti e bevande attraverso mense aziendali.
Queste le precisazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.63/E del 17 maggio 2005.
Nello specifico, tali prestazioni:
- ai fini delle imposte dirette, non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi
dell’art.51, comma 2 lett. c) del TUIR 917/1986;
- ai fini IVA, in sede di
fatturazione, il datore di lavoro committente paga alla società emittente le
card elettroniche il relativo costo con l’aliquota IVA del 4%, ai sensi del n.
37) della Tabella A - Parte II - del DPR 633/1972 e detrae l’imposta pagata ai
sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lettera e), del medesimo DPR 633/1972.
L’Amministrazione finanziaria
precisa a tal proposito che, sebbene le card elettroniche siano contraddistinte
da requisiti propri dei ticket restaurant (non sono cedibili, nè cumulabili,
commerciabili, o convertibili in denaro) e dalla presenza di un intermediario
che si frappone tra il datore di lavoro ed il soggetto che effettua la
somministrazione, queste assumono, per proprie caratteristiche intrinseche, la
funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato
ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e la società emittente)
e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per
l’acquisto di beni diversi presso esercizi convenzionati..
Pertanto, come mero strumento identificativo dell’avente diritto, le
stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema
di mensa aziendale.