MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA
COMPETITIVITÀ
(D.L. 35/2005)
Sul Supplemento Ordinario n.91/L
alla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2005, è stata pubblicata la legge
14 maggio 2005 n.80 di conversione, con modifiche, del D.L. 14 marzo 2005, n.35
che fa parte dei provvedimenti approntati dal Governo per il rilancio della
competitività del sistema economico nazionale.
Si segnala che risultano
sostanzialmente confermate, anche a seguito dell’intervento della legge di
conversione, le disposizioni già contenute nel decreto legge, relative, in
particolare, all’abrogazione della norma della finanziaria 2005 in materia di
determinazione della rendita catastale dei fabbricati industriali ed alla decorrenza
della disposizione, anch’essa contenuta dalla finanziaria 2005, che ha abolito
l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta
cessione di fabbricati.
Abrogazione del comma 540
dell’art.1 della finanziaria 2005 in materia di rendita catastale dei
fabbricati industriali
(Art.4, comma 1, lett.d)
Viene abrogato il comma 540
dell’art.1, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che, in sostanza, prevedeva
che la rendita catastale dei fabbricati industriali dovesse tener conto anche
degli elementi costitutivi degli stessi, seppure non stabilmente incorporati al
suolo (es. turbine elettriche, ponti mobili ed altre strutture connesse con
qualsiasi mezzo di unione a tali fabbricati).
Tale disposizione, incidendo sulla
determinazione della rendita catastale, avrebbe comportato un sostanziale
incremento dell’ICI dovuta per i fabbricati strumentali di tipo speciale
(categorie del Gruppo catastale D).
Decorrenza dell’abolizione
della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione
di fabbricati
(Art.4, comma 1, lett.b)
Con riferimento alle nuove modalità
di comunicazione delle cessioni o locazioni di fabbricati previste dalla
finanziaria 2005 (art.1, commi 344-345), in adempimento alle norme in materia
di pubblica sicurezza (secondo le quali, dal 1° gennaio 2005, in luogo della
comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza da effettuarsi entro le 48 ore
successive alla cessione o alla locazione dell’immobile, deve essere inoltrata
una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo uno
specifico modello da approvare con decreto interdirigenziale), viene previsto
che, sino a quando non verrà emanato il nuovo modello di comunicazione, restano
fermi gli adempimenti precedenti (vigenti sino al 31 dicembre 2004).
Pertanto, sino all’approvazione del nuovo modello, per le cessioni di
immobili, anche quelle effettuate dalle imprese di costruzioni, continua a
permanere l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza
entro le 48 ore successive.