IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI - CHIARIMENTI
MINISTERIALI
A seguito dei recenti chiarimenti da
parte dell’Amministrazione finanziaria, l’Ance ha ritienuto opportuno
ricapitolare in una circolare l’ambito applicativo dell’aumento dell’imposta
sostitutiva, dallo 0,25% al 2%, sull’ammontare dei mutui a medio-lungo termine
diretti all’acquisto di abitazioni diverse dalla «prima casa», prevista
dall’art.1-bis della legge 191/2004 ed oggetto d’interpretazione autentica di
cui all’art.2, comma 1 della legge 257/2004.
Normativa Di Riferimento
L’art. 1-bis, comma 6 della legge 30
Luglio 2004, n. 191[1] ha innalzato dallo 0,25% al 2% l’aliquota dell’imposta
sostitutiva (prevista dall’art.18 del DPR 601/1973) per i finanziamenti a
medio-lungo termine (di cui agli artt.15 e ss. dello stesso DPR 601/1973) che
non siano destinati all’acquisto di una «prima casa» e delle relative
pertinenze.
La norma, così come formulata, ha
suscitato, sin dalla relativa approvazione, diversi dubbi interpretativi
sull’ambito applicativo dell’aumento dell’imposta, che sembrava riferibile a
tutti i finanziamenti a medio-lungo termine (ossia superiori a 18 mesi),
compresi quelli contratti dalle imprese per l’acquisto di beni strumentali.
Al riguardo, è pertanto intervenuto
l’art. 2 comma 1 della legge 19 Ottobre 2004 n. 257[2] che ha fornito
l’interpretazione autentica di tale disposizione, precisando che l’aumento
dell’imposta sostitutiva è applicabile ai soli finanziamenti erogati per
l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo,
e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste dalla
legge per poter fruire dei benefici «prima casa» (previsti dalla Nota II-bis
all’art.1 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986[3]).
Il rinvio alle condizioni previste
per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto di una «prima casa» ha
circoscritto, sostanzialmente, l’applicabilità dell’aumento dell’imposta
sostitutiva alle sole persone fisiche, non esercenti attività commerciale, per
le quali possono sussistere tali requisiti.
In buona sostanza, la norma
interpretativa chiariva che l’aumento dell’imposta sostitutiva dallo 0,25% al
2%, essendo limitata ai mutui relativi a «seconde case», non può comunque
interessare i finanziamenti contratti dalle imprese per l’acquisto di immobili
non abitativi (aree, fabbricati industriali, commerciali ecc.) o di altri beni
strumentali (macchinari, impianti ecc.). Tuttavia, a livello normativo,
permaneva ancora il dubbio sull’applicabilità dell’aumento d’imposta ai
finanziamenti contratti dalle imprese per l’acquisto, la costruzione o
ristrutturazione di abitazioni.
In tal senso, L’Ance è intervenuta
nelle competenti sedi, sostenendo appunto la completa esclusione delle imprese
del settore dall’ambito applicativo della nuova disposizione. A medesime
conclusioni sono giunte poi sia l’Assonime [4] che l’ABI sostenendo allo stesso
modo che, alla luce del tenore letterale dell’art.2, con il rimando alle
agevolazioni fiscali per la «prima casa», si rendeva di fatto applicabile
l’aumento d’imposta alle sole persone fisiche, non esercenti attività
commerciale, per le quali possono sussistere ed essere verificate tali
condizioni.
Al riguardo, in sede di dibattito
parlamentare della norma interpretativa, il Governo ha accolto uno specifico
Ordine del Giorno (n.9/5303/2), con il quale lo stesso si è impegnato a
chiarire espressamente che l’aumento dell’imposta non riguardava i
finanziamenti contratti dalle imprese di costruzioni o immobiliari per
l’acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di abitazioni destinate alla
vendita (beni merce per le imprese del settore) o alla locazione
(immobilizzazioni materiali per le stesse).
L’Assonime, successivamente, con la
Circolare n.10 del 1° marzo 2005, tornando a pronunciarsi sul tema, ha
affermato che, in virtù dell’esplicito richiamo alla normativa in tema di
agevolazioni per l’acquisto della «prima casa», si deve escludere la
possibilità che l’aumento possa gravare su soggetti diversi dalle persone
fisiche, non esercenti attività commerciale «per le quali soltanto è
ipotizzabile una valutazione sulla presenza dei requisiti richiesti per la
spettanza delle suddette agevolazioni».
In particolare, secondo l’Assonime,
l’aumento non può applicarsi «anche se il finanziamento è erogato ai fini
dell’acquisto di beni immobili come può accadere frequentemente per i mutui
contratti da imprese costruttrici o che abbiano come oggetto dell’attività
l’acquisto per la rivendita di tali beni».
Secondo tale orientamento, quindi,
le operazioni di finanziamento realizzate dalle imprese del settore edile in
tale ambito rimangono «soggette all’imposta sostitutiva con l’aliquota dello
0,25 per cento, al pari di tutti i finanziamenti bancari a medio e lungo termine
che abbiano finalità commerciali».
Nella stessa Circolare n.10,
l’Assonime ha chiarito inoltre che:
- per quanto riguarda i
finanziamenti erogati per la “costruzione” di una casa di abitazione, l’imposta
sostituiva è applicabile nella misura dello 0,25%, qualora il mutuatario, se
acquistasse a titolo derivativo l’immobile oggetto di costruzione, potrebbe
beneficiare delle suddette agevolazioni «prima casa»;
- per quanto riguarda i
finanziamenti erogati per la “ristrutturazione” di immobili già posseduti, l’imposta
sostituiva è applicabile nella misura dello 0,25%, a condizione che in capo al
proprietario dell’immobile (persona fisica non esercente attività commerciale)
siano verificate le condizioni previste per l’acquisto agevolato della «prima
casa» al momento dell’erogazione del finanziamento, a nulla rilevando la
circostanza che l’immobile sia stato o meno a suo tempo acquistato con le
medesime agevolazioni.
Prassi amministrativa
Con la Circolare n. 19/E del 9
maggio 2005 l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente risolto la questione
interpretativa sulle problematiche applicative dell’aumento dell’imposta
sostitutiva in capo alle imprese, fornendo gli attesi chiarimenti in base ai
quali l’aumento dell’imposta sostitutiva, dallo 0,25% al 2%, sui finanziamenti
a medio-lungo termine, in vigore dal 1° agosto 2004, non si applica ai mutui
erogati alle imprese, compresi quelli stipulati per l’acquisto o la costruzione
di abitazioni destinate alle vendite da parte delle imprese edili.
Pertanto, i finanziamenti erogati in
favore sia di società che di ditte individuali, operanti nel settore edile e/o
immobiliare, continuano ad essere assoggettati all’imposta sostitutiva, di cui
all’art. 18 del dpr 601/1973, con aliquota dello 0,25%.
L’aumento dell’imposta sostitutiva,
dallo 0,25% al 2%, si applica, infatti, solo in relazione ai finanziamenti
erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo, per i quali non ricorrono le condizioni delle agevolazioni fiscali
per l’acquisto della «prima casa».
La Circolare n. 19/E/2005 precisa,
inoltre, che l’aliquota dello 0,25% si applica a tutti i finanziamenti a
medio-lungo termine relativi:
- all’acquisto, costruzione e
ristrutturazione di immobili diversi da quelli ad uso abitativo e relative
pertinenze;
- all’acquisto, costruzione e
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per cui ricorrono i requisiti
«prima casa» e relative pertinenze.
A tal proposito, l’Amministrazione
chiarisce che il concetto di «prima casa» non risulta essere quello definito
all’art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir 917/1986 (cioè l’«abitazione
principale», intesa come dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari,
condizione necessaria se si vuole accedere alla detraibilità degli interessi
passivi), ma quello più ampio, previsto per le agevolazioni relative
all’acquisto della prima proprietà nel Comune di residenza. In sostanza,
l’imposta sul finanziamento rimane allo 0,25%, anche nell’ipotesi in cui venga
acquistata una casa affittata o, comunque, non destinata a propria abitazione;
-
l’applicazione dell’aliquota dello 0,25%, per quanto concerne le sole
persone fisiche che acquistano una «prima casa», è subordinata ad una
dichiarazione, da rendere nel medesimo atto di mutuo, da cui risulti che il
prestito non rientra tra quelli a cui si applica l’aliquota del 2%.
Nel caso di mutuo cointestato, la
dichiarazione deve essere resa da tutti i mutuatari. Nell’ipotesi in cui
l’immobile costituisca poi «prima casa» solo per uno di questi, l’aliquota
dello 0,25% si applicherà solo per la quota parte del mutuo relativa al
soggetto con i requisiti prima casa, mentre per la restante quota si applicherà
l’aliquota del 2%.
Ambito applicativo
dell’aumento
Alla luce delle citate disposizioni
e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, può affermarsi, in
sintesi, che l’imposta sostitutiva di cui all’art.18 del dpr 601/1973 si
applica nella misura del 2% solo al verificarsi congiunto delle seguenti
condizioni:
- il finanziamento deve essere
oggetto di un contratto di mutuo a medio-lungo termine (oltre i 18 mesi),
concluso a decorrere dal 1° agosto 2004
- il finanziamento deve essere
erogato a favore di persone fisiche, non esercenti attività commerciale
- il finanziamento deve essere
finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni, per le
quali non ricorrono i requisiti stabiliti dalla Nota II-bis, art.1 della
Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986
L’aliquota del 2% si applica
sull’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio
diversamente, l’imposta sostitutiva di cui all’art.18 del dpr 601/1973, si
applica nella misura dello 0,25% nel caso in cui:
- il finanziamento sia oggetto di un
contratto di mutuo di durata inferiore ai 18 mesi
- il finanziamento sia oggetto di un
contratto di mutuo, anche a medio-lungo termine (oltre i 18 mesi, anche se
erogato anche in più esercizi), stipulato prima del 1° agosto 2004
- il finanziamento sia erogato a
favore di società o ditte individuali, anche operanti nel settore edile e/o immobiliare
- il finanziamento sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili diversi da quelli ad
uso abitativo (fabbricati industriali, commerciali nonchè di aree edificabili)
e relative pertinenza
- il finanziamento sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni, per le quali
ricorrono i requisiti stabiliti dalla Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte
Prima, DPR 131/1986 (anche se locate o non destinate a propria abitazione
principale)
[1] Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica, pubblicata S.O. n.136/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2004.
[2] Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni
urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’ informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 Ottobre 2004.
[3] La Nota II-bis, all’art.1
dellaTariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, prevede che alla cessione di
case di abitazione non di lusso si applichi l’Iva al 4% o l’Imposta di Registro
al 3% e le Imposte Ipotecarie e Catastali in misura fissa, pari a 168 euro
ciascuna, nell’ipotesi in cui:
1.
l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha, o stabilisca
entro 18 mesi, la propria residenza;
2.
l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
della proprietà, dell’usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel Comune dove è situato l’immobile da acquistare;
3.
l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale, della proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà di altra abitazione acquistata con le medesime
agevolazioni fiscali.
[4] In particolare, l’Assonime, nella Circolare n. 38 del 6 agosto 2004,
precisa espressamente che la ratio della disposizione «dovrebbe portare a
ritenere che l’aumento operi nei casi in cui possa riconoscersi, per la natura
del beneficiario, la possibilità di una valutazione sulla qualificazione del
bene acquistato come seconda casa. Naturalmente dall’aggravio dovrebbero
escludersi i finanziamenti effettuati nei confronti di imprese costruttrici o
che abbiano per oggetto principale o esclusivo dell’attività propria l’acquisto
per la rivendita di beni immobili: in caso contrario si configurerebbe,
infatti, un aggravio di imposta su un intero settore di attività economica,
cosa che certamente non era nelle finalità della norma».