LEGGE COMUNITARIA 2004 - INNOVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile scorso la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”.

La legge delega il Governo al recepimento di numerose Direttive comunitarie e reca nel contempo modifiche dirette a taluni provvedimenti nazionali già in vigore.

Per quanto attiene alle materie del lavoro e del welfare, si riportano di seguito i principali elementi di interesse.

 

Orario di lavoro

Tra le direttive che il Governo è stato delegato ad attuare, si segnala la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Si tratta di una direttiva c.d. di codificazione, ossia emanata con la sola finalità di rendere più chiari i testi legislativi.

La prima direttiva che si era occupata della materia, la 93/104/CE del Consiglio, era stata oggetto di sostanziali modificazioni da parte della successiva 2000/34/CE, per cui si è resa necessaria la redazione di una sorta di “testo unico” per un miglior coordinamento del complesso delle disposizioni in materia.

Pertanto, l’attuazione della direttiva 2003/88/CE non dovrebbe comportare, di per sé, particolari problemi, posto che il d. lgs. n. 66/2003, come modificato dal d. lgs. n. 213/2004, ha già tenuto conto delle modifiche che la direttiva 2000/34/CE aveva apportato alla direttiva 93/104/CE.

Naturalmente, l’attuazione della delega potrebbe comunque consentire al legislatore delegato di apportare le modifiche considerate più opportune al d. lgs. n. 66/2003.

 

Salute e sicurezza sul lavoro

Quanto alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, si fa presente che l’art. 29 della legge comunitaria apporta modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 aprile 2003.

In particolare vengono introdotte integrazioni all’art. 36 (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) nonché all’allegato XV del decreto 626/94, nei termini previsti dalla sentenza stessa.

Gli adeguamenti, da attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 12 novembre 2005, si riferiscono alle attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

Fino a quando non saranno completati gli adeguamenti richiesti, il datore di lavoro dovrà adottare misure, alternative a quelle individuate dalle integrazioni all’all. XV, che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Si fa riserva di illustrare i contenuti della nuova disposizione con apposita nota.

Si segnala inoltre che la stessa legge comunitaria delega il Governo ad adottare i decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori al rumore, e la direttiva 2003/18/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto.

 

Previdenza complementare

La delega al Governo riguarda anche il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Si ricorda che tale intervento si inquadra nel Piano di azione per i servizi finanziari ed è funzionale alla piena realizzazione del mercato interno dei servizi medesimi.

La disciplina riguarda i regimi di previdenza complementare di tipo “occupazionale”; in Italia interesserà pertanto direttamente i fondi pensione negoziali (nuovi e preesistenti, con esclusione in ogni caso dei fondi “a bilancio”). Non sono invece interessati, in linea generale, i regimi previdenziali di base né le società o enti già rientranti nel campo di applicazione di altre discipline comunitarie (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di investimento). Ciò nondimeno, sempre per quanto riguarda l’Italia, nel campo di applicazione sono in ogni caso ricondotti i fondi pensione aperti.

I punti principali della disciplina comunitaria sono:

- garanzia di un elevato livello di protezione per gli aderenti ai fondi pensione, mediante la previsione di una adeguata disciplina prudenziale;

- possibilità per un fondo pensione nazionale di svolgere attività “trasfrontaliera” (anche introducendo a tal fine il principio del mutuo riconoscimento dei sistemi di vigilanza nazionali);

- consentire ai fondi di perseguire strategie di investimento funzionali alle caratteristiche del regime previdenziale adottato, mediante regolazione degli investimenti sulla base di criteri prevalentemente qualitativi (principio del prudent man);

- rispettare le caratteristiche di ciascuno Stato membro per quanto riguarda i sistemi di protezione sociale e i regimi di previdenza pubblica.

Il termine per l’emanazione dei decreti legislativi di recepimento delle Direttive qui richiamate è di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (art. 1, comma 1). In queste stesse materie, peraltro, il Governo ha facoltà di emanare, entro i diciotto mesi successivi all’entrata in vigore di ciascuno di detti decreti, eventuali disposizioni integrative e correttive (art. 1, comma 5).