LEGGE
COMUNITARIA 2004 - INNOVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO
E’ stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile scorso la legge 18
aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004”.
La legge
delega il Governo al recepimento di numerose Direttive comunitarie e reca nel
contempo modifiche dirette a taluni provvedimenti nazionali già in vigore.
Per quanto
attiene alle materie del lavoro e del welfare, si riportano di seguito i
principali elementi di interesse.
Orario di
lavoro
Tra le
direttive che il Governo è stato delegato ad attuare, si segnala la direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Si tratta di
una direttiva c.d. di codificazione, ossia emanata con la sola finalità di
rendere più chiari i testi legislativi.
La prima
direttiva che si era occupata della materia, la 93/104/CE del Consiglio, era stata
oggetto di sostanziali modificazioni da parte della successiva 2000/34/CE, per
cui si è resa necessaria la redazione di una sorta di “testo unico” per un
miglior coordinamento del complesso delle disposizioni in materia.
Pertanto,
l’attuazione della direttiva 2003/88/CE non dovrebbe comportare, di per sé,
particolari problemi, posto che il d. lgs. n. 66/2003, come modificato dal d.
lgs. n. 213/2004, ha già tenuto conto delle modifiche che la direttiva
2000/34/CE aveva apportato alla direttiva 93/104/CE.
Naturalmente,
l’attuazione della delega potrebbe comunque consentire al legislatore delegato
di apportare le modifiche considerate più opportune al d. lgs. n. 66/2003.
Salute e
sicurezza sul lavoro
Quanto alla
materia della salute e sicurezza sul lavoro, si fa presente che l’art. 29 della
legge comunitaria apporta modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 aprile 2003.
In
particolare vengono introdotte integrazioni all’art. 36 (disposizioni
concernenti le attrezzature di lavoro) nonché all’allegato XV del decreto
626/94, nei termini previsti dalla sentenza stessa.
Gli
adeguamenti, da attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge e cioè entro il 12 novembre 2005, si riferiscono alle attrezzature di
lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
Fino a
quando non saranno completati gli adeguamenti richiesti, il datore di lavoro
dovrà adottare misure, alternative a quelle individuate dalle integrazioni
all’all. XV, che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Si fa
riserva di illustrare i contenuti della nuova disposizione con apposita nota.
Si segnala
inoltre che la stessa legge comunitaria delega il Governo ad adottare i decreti
legislativi di attuazione della direttiva 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime
di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori al rumore, e la
direttiva 2003/18/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all’esposizione all’amianto.
Previdenza
complementare
La delega al
Governo riguarda anche il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
Si ricorda
che tale intervento si inquadra nel Piano di azione per i servizi finanziari ed
è funzionale alla piena realizzazione del mercato interno dei servizi medesimi.
La disciplina
riguarda i regimi di previdenza complementare di tipo “occupazionale”; in
Italia interesserà pertanto direttamente i fondi pensione negoziali (nuovi e
preesistenti, con esclusione in ogni caso dei fondi “a bilancio”). Non sono
invece interessati, in linea generale, i regimi previdenziali di base né le
società o enti già rientranti nel campo di applicazione di altre discipline
comunitarie (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, società
di investimento). Ciò nondimeno, sempre per quanto riguarda l’Italia, nel campo
di applicazione sono in ogni caso ricondotti i fondi pensione aperti.
I punti
principali della disciplina comunitaria sono:
- garanzia
di un elevato livello di protezione per gli aderenti ai fondi pensione,
mediante la previsione di una adeguata disciplina prudenziale;
-
possibilità per un fondo pensione nazionale di svolgere attività
“trasfrontaliera” (anche introducendo a tal fine il principio del mutuo
riconoscimento dei sistemi di vigilanza nazionali);
- consentire
ai fondi di perseguire strategie di investimento funzionali alle
caratteristiche del regime previdenziale adottato, mediante regolazione degli
investimenti sulla base di criteri prevalentemente qualitativi (principio del
prudent man);
- rispettare
le caratteristiche di ciascuno Stato membro per quanto riguarda i sistemi di
protezione sociale e i regimi di previdenza pubblica.
Il termine per l’emanazione
dei decreti legislativi di recepimento delle Direttive qui richiamate è di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (art. 1,
comma 1). In queste stesse materie, peraltro, il Governo ha facoltà di emanare,
entro i diciotto mesi successivi all’entrata in vigore di ciascuno di detti
decreti, eventuali disposizioni integrative e correttive (art. 1, comma 5).