ORARIO
DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 -
SUPERAMENTO DELLE 40 ORE SETTIMANALI NEI MESI ESTIVI
L’art. 16
del D. Lgs. n. 66/2003, relativo alle deroghe alla disciplina della durata
settimanale dell’orario normale di lavoro, ha fatto salve le fattispecie dei
“lavori stagionali”.
Continuano
pertanto ad essere operanti le disposizioni che prevedono la possibilità di
superare l’orario di 40 ore settimanali, fino a 10 ore giornaliere o 60
settimanali, al fine di poter far fronte a necessità imposte da esigenze tecniche
o stagionali per le industrie indicate nella tabella annessa al R.D.L. 10
settembre 1923, n. 1957 e successive integrazioni.
In
particolare, tale possibilità è prevista per l’industria delle costruzioni
edilizie, stradali ed idrauliche per il solo personale addetto ai lavori
all’aperto, per quattro mesi all’anno (da individuarsi tra maggio e settembre),
previo avviso alla Direzione Provinciale del Lavoro - Sezione Ispezione del
Lavoro.
L’ANCE fa
tuttavia presente che, in attesa del previsto aggiornamento e armonizzazione
delle lavorazioni stagionali, mediante decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le prescritte 60 ore settimanali previste per i lavori
stagionali in oggetto dovranno comunque tenere conto della media delle 48 ore settimanali,
di cui all’art. 4 del citato D. Lgs. n. 66/2003, da calcolarsi nell’arco di un
periodo di riferimento di 12 mesi (art. 20, ccnl). Si sottolinea comunque che,
trattandosi di orario ordinario di lavoro, le ore eccedenti le 40 non debbono
essere computate ai fini del limite delle 250 ore annue di lavoro
straordinario, attualmente in vigore per il settore.
Ovviamente,
si applicano le maggiorazioni contributive dovute all’Inps, nonché le
maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo nazionale, per le
ore lavorate oltre la quarantesima.
Oneri
contributivi
Si
riassumono di seguito gli oneri contributivi aggiuntivi, previsti dalla L.
549/95, nei casi di svolgimento di lavoro oltre le 40 ore settimanali,
rammentando che l’Inps – in contrasto con la corrente interpretazione sulla
definizione di “lavoro effettivo” - ritiene che, a tal fine, debbano essere
computate anche le ore di assenza per permessi, ferie, malattia o altro motivo
(Circolare Inps n. 20 del 20/02/1996):
- Imprese non
industriali con più di 15 dipendenti:
5% della
retribuzione relativa alle ore eccedenti le 40
- Imprese
industriali con più di 15 dipendenti:
5% per le
ore eccedenti le 40
10% per le
ore eccedenti le 44
- Imprese
industriali, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati:
15% per le
ore eccedenti le 48
Le
percentuali di cui sopra andranno calcolate sulla retribuzione prevista per le
ore di lavoro normale, escludendo quindi le maggiorazioni retributive previste
dal c.c.n.l., per le ore di lavoro eccedenti le 40, e versate con il modello DM
10/2, utilizzando i seguenti codici:
“S005” per
il versamento del 5%
“S010” per
il versamento del 10%
“22” (codice prestampato)
per il versamento del 15%.