ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 -  SUPERAMENTO DELLE 40 ORE SETTIMANALI NEI MESI ESTIVI

 

L’art. 16 del D. Lgs. n. 66/2003, relativo alle deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario normale di lavoro, ha fatto salve le fattispecie dei “lavori stagionali”.

Continuano pertanto ad essere operanti le disposizioni che prevedono la possibilità di superare l’orario di 40 ore settimanali, fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali, al fine di poter far fronte a necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali per le industrie indicate nella tabella annessa al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1957 e successive integrazioni.

In particolare, tale possibilità è prevista per l’industria delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche per il solo personale addetto ai lavori all’aperto, per quattro mesi all’anno (da individuarsi tra maggio e settembre), previo avviso alla Direzione Provinciale del Lavoro - Sezione Ispezione del Lavoro.

L’ANCE fa tuttavia presente che, in attesa del previsto aggiornamento e armonizzazione delle lavorazioni stagionali, mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le prescritte 60 ore settimanali previste per i lavori stagionali in oggetto dovranno comunque tenere conto della media delle 48 ore settimanali, di cui all’art. 4 del citato D. Lgs. n. 66/2003, da calcolarsi nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi (art. 20, ccnl). Si sottolinea comunque che, trattandosi di orario ordinario di lavoro, le ore eccedenti le 40 non debbono essere computate ai fini del limite delle 250 ore annue di lavoro straordinario, attualmente in vigore per il settore.

Ovviamente, si applicano le maggiorazioni contributive dovute all’Inps, nonché le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo nazionale, per le ore lavorate oltre la quarantesima.

 

Oneri contributivi

Si riassumono di seguito gli oneri contributivi aggiuntivi, previsti dalla L. 549/95, nei casi di svolgimento di lavoro oltre le 40 ore settimanali, rammentando che l’Inps – in contrasto con la corrente interpretazione sulla definizione di “lavoro effettivo” - ritiene che, a tal fine, debbano essere computate anche le ore di assenza per permessi, ferie, malattia o altro motivo (Circolare Inps n. 20 del 20/02/1996):

- Imprese non industriali con più di 15 dipendenti:

5% della retribuzione relativa alle ore eccedenti le 40

- Imprese industriali con più di 15 dipendenti:

5% per le ore eccedenti le 40

10% per le ore eccedenti le 44

- Imprese industriali, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati:

15% per le ore eccedenti le 48

Le percentuali di cui sopra andranno calcolate sulla retribuzione prevista per le ore di lavoro normale, escludendo quindi le maggiorazioni retributive previste dal c.c.n.l., per le ore di lavoro eccedenti le 40, e versate con il modello DM 10/2, utilizzando i seguenti codici:

“S005” per il versamento del 5%

“S010” per il versamento del 10%

“22” (codice prestampato) per il versamento del 15%.