LEGGE FINANZIARIA 2005 –
CORRESPONSIONE DELL‘ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AL CONIUGE – DECRETO
INTERMINISTERIALE 4/4/2005 - ISTRUZIONI INPS
La
legge “Finanziaria
Condizioni
per l’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto
La
richiesta può essere effettuata dal coniuge che non sia egli stesso titolare di
un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Ciò significa che se il coniuge è lavoratore dipendente o percettore di
pensione derivante da lavoro dipendente è già titolare di un diritto autonomo
alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e quindi, in tali
circostanze, non trova applicazione la norma in commento. Va inoltre precisato
che le disposizioni dettate dal decreto in parola riguardano esclusivamente
l’erogazione materiale dell’assegno per il nucleo familiare. Pertanto la
facoltà prevista dal decreto può essere esercitata solo relativamente al
pagamento della prestazione. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al
riconoscimento del diritto, nonché alla determinazione dell’importo
dell’assegno, continuano quindi ad essere effettuati sulla base della domanda
presentata dall’avente diritto.
Modalità di
presentazione della richiesta e modalità di pagamento
Il
coniuge dell’avente diritto all’assegno per il nucleo familiare, che intende
avvalersi della possibilità di ricevere direttamente l’assegno in parola, deve
effettuarne specifica richiesta. Tale richiesta va formulata mediante il modello ANF/DIP presentato
dall’altro coniuge al datore di lavoro tenuto alla corresponsione dell’assegno.
L’Inps precisa che, nelle more della predisposizione dell’apposito modello
ANF/DIP, la domanda può essere presentata allegando al vigente modello ANF/DIP
il modulo ANF/DIP 559 debitamente compilato e reperibile sul sito dell’Istituto
stesso, all’indirizzo www.inps.it sezione
moduli, ed in calce alla presente. Lo stesso modello ANF/DIP 559 dovrà essere
utilizzato da parte del coniuge dell’avente diritto che, in data successiva a
quella nella quale il coniuge titolare del diritto ha già inoltrato al proprio datore
di lavoro il modello ANF/DIP, decidesse
di presentare autonomamente apposita domanda. Circa la data dalla quale si deve
dar corso al pagamento degli assegni al coniuge richiedente, l’Inps individua
tale momento in quello di ricezione della domanda da parte del datore di lavoro
dell’avente diritto e precisa inoltre che gli assegni non ancora pagati a tale
data all’avente diritto devono essere erogati al coniuge richiedente. Infine
l’Istituto conferma che gli importi degli assegni versati al coniuge richiedente
dovranno essere conguagliati dal datore di lavoro con i contributi dovuti e con
le consuete modalità.
Coniuge
affidatario dei figli
Il
decreto conferma le vigenti disposizioni dettate dalla legge n°151/75 che
prevedono, a favore del coniuge cui sono stati affidati i figli, il diritto
dello stesso a percepire in ogni caso gli assegni familiari per i figli sia che
ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro sia che di essi sia
titolare l’altro coniuge.