LEGGE FINANZIARIA 2005 – CORRESPONSIONE DELL‘ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AL CONIUGE – DECRETO INTERMINISTERIALE  4/4/2005 -  ISTRUZIONI INPS

La legge “Finanziaria 2005” ha previsto che, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare sia erogato direttamente al coniuge dell’avente diritto, demandando peraltro le relative modalità attuative ad apposito provvedimento legislativo. La Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 ha pubblicato il testo del decreto 4 aprile 2005, che detta le condizioni e le modalità in presenza delle quali il coniuge del lavoratore avente diritto può richiedere la corresponsione diretta dell’assegno per il nucleo familiare. L’INPS, con circolare n°77 del 16 giugno 2005, ha illustrato i contenuti del provvedimento precisando quanto segue:

 

Condizioni per l’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto

La richiesta può essere effettuata dal coniuge che non sia egli stesso titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Ciò significa che se il coniuge è lavoratore dipendente o percettore di pensione derivante da lavoro dipendente è già titolare di un diritto autonomo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e quindi, in tali circostanze, non trova applicazione la norma in commento. Va inoltre precisato che le disposizioni dettate dal decreto in parola riguardano esclusivamente l’erogazione materiale dell’assegno per il nucleo familiare. Pertanto la facoltà prevista dal decreto può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto, nonché alla determinazione dell’importo dell’assegno, continuano quindi ad essere effettuati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.       

 

Modalità di presentazione della richiesta e modalità di pagamento

Il coniuge dell’avente diritto all’assegno per il nucleo familiare, che intende avvalersi della possibilità di ricevere direttamente l’assegno in parola, deve effettuarne specifica richiesta. Tale richiesta va formulata  mediante il modello ANF/DIP presentato dall’altro coniuge al datore di lavoro tenuto alla corresponsione dell’assegno. L’Inps precisa che, nelle more della predisposizione dell’apposito modello ANF/DIP, la domanda può essere presentata allegando al vigente modello ANF/DIP il modulo ANF/DIP 559 debitamente compilato e reperibile sul sito dell’Istituto stesso, all’indirizzo www.inps.it sezione moduli, ed in calce alla presente. Lo stesso modello ANF/DIP 559 dovrà essere utilizzato da parte del coniuge dell’avente diritto che, in data successiva a quella nella quale il coniuge titolare del diritto ha già inoltrato al proprio datore di lavoro il modello ANF/DIP,  decidesse di presentare autonomamente apposita domanda. Circa la data dalla quale si deve dar corso al pagamento degli assegni al coniuge richiedente, l’Inps individua tale momento in quello di ricezione della domanda da parte del datore di lavoro dell’avente diritto e precisa inoltre che gli assegni non ancora pagati a tale data all’avente diritto devono essere erogati al coniuge richiedente. Infine l’Istituto conferma che gli importi degli assegni versati al coniuge richiedente dovranno essere conguagliati dal datore di lavoro con i contributi dovuti e con le consuete modalità. 

 

Coniuge affidatario dei figli

Il decreto conferma le vigenti disposizioni dettate dalla legge n°151/75 che prevedono, a favore del coniuge cui sono stati affidati i figli, il diritto dello stesso a percepire in ogni caso gli assegni familiari per i figli sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro sia che di essi sia titolare l’altro coniuge.

 

Modulo ANF/DIP 559