OBBLIGHI
DEL COSTRUTTORE NELLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI (LEGGE 210/2004)
Si fa seguito a quanto già comunicato
in data 26 aprile 2005 per portare a conoscenza che in data 6/7/2005 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 il decreto legislativo n. 122 del
20/6/2005 di attuazione della Legge 210/2004.
Si tratta della disciplina a tutela
degli acquirenti, intesi quali persone fisiche, che acquisteranno un immobile
ancora da costruire, o che stipuleranno un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietà o
della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire
con destinazione residenziale o ad uso diverso. La tutela riguarda anche chi,
sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una
cooperativa edilizia per ottenere l’assegnazione in proprietà di un immobile da
costruire.
Il provvedimento di legge entra in
vigore il 21 luglio 2005
Si riportano di seguito le disposizioni
di immediato interesse per la categoria.
L’articolo 2 prevede l’obbligo del
costruttore di procurarsi e consegnare all’acquirente una fideiussione a
garanzia delle somme riscosse o da riscuotere prima
che si dia corso al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento. La fideiussione potrà essere riscossa in caso di situazione di crisi
del soggetto venditore.
L’articolo 3 disciplina
le modalità di rilascio, il contenuto e le modalità di escussione della
suddetta garanzia. La fideiussione sarà rilasciata prima della sottoscrizione
del contratto preliminare, o contestualmente alla sottoscrizione, soltanto da
una banca, da un’impresa esercente assicurazioni oppure da intermediari
finanziari. La fideiussione garantirà all’acquirente la restituzione delle
somme versate al costruttore nel periodo tra la sottoscrizione del preliminare
e l’atto di compravendita, con esclusione del saldo e della quota oggetto di
mutuo, ma anche il valore di ogni altro corrispettivo
che l’acquirente abbia corrisposto al costruttore, con ciò tutelando anche le
ipotesi di permuta di area edificabile contro immobile da costruire.
L’articolo 4 disciplina
l’assicurazione dell’immobile. E’ previsto l’obbligo del costruttore di
stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’acquirente destinata a
garantire il risarcimento dei danni conseguenti a vizi dell’immobile
manifestatisi successivamente alla stipula dell’atto
definitivo di compravendita o di assegnazione (“garanzia postuma decennale”).
La norma ha individuato i vizi oggetto di questa
particolare tutela con riferimento a quelli previsti e disciplinati
dall’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o difetto
di costruzione, attesa la gravità degli stessi e la loro significativa
incidenza sul valore del bene, così che la copertura dovrà essere garantita per
dieci anni a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori.
Si segnala l’onerosità a carico del
costruttore della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 2 e della polizza assicurativa di cui
all’articolo 4.
In base a
quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto in parola, si ricorda che la
normativa si applica agli interventi
per i quali il permesso di costruire, o
L’articolo 6 elenca gli elementi che
necessariamente devono essere contenuti nei contratti preliminari.
Con l’articolo 12 viene
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di
assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subìto la perdita di somme di denaro o di altri beni.
L’articolo 17 istituisce il contributo
obbligatorio a carico dei costruttori per una durata massima di 15 anni dal
21 luglio 2005, destinato ad alimentare le finanze del fondo di solidarietà;
per la prima annualità il contributo è fissato nella misura del quattro per
mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione e il versamento delle
risorse avverrà entro il mese successivo a quello del rilascio della
fideiussione.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni opportuno chiarimento.
Il testo del decreto legislativo è
consultabile sul portale dell’Ance (www.ance.it) accessibile mediante i codici di
accesso già in possesso delle imprese associate e verrà pubblicato sul prossimo
Notiziario.