TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIRCOLARE MINISTERIALE
(Ministero
finanze, Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E)
Il Ministero delle finanze ha chiarito le conseguenze derivanti
dall'abrogazione della norma che assimilava ai rifiuti urbani i rifiuti propri
delle attività economiche (industria, commercio, servizi e artigianato cfr.
punto 1.1.1 delibera interministeriale 27 luglio 1984) secondo
l'interpretazione ministeriale consolidata (C.M. n. 95/E del 22 giugno 1994 e
n. 40/E del 17 febbraio 1996).
Nuovi rifiuti speciali
Con tale abrogazione, venendo meno l'assimilazione legale, devono
essere qualificati speciali i rifiuti delle seguenti attività economiche (art.
7, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997):
- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione e, per i soli rifiuti
pericolosi, di scavo;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- attività sanitarie;
compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad
esempio quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa,
ecc.).
Conseguenze tributarie
Pertanto non è più dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (art. 62, D.Lgs. n. 507/1993) per le superfici in cui di regola
si producono, per struttura e destinazione, tali rifiuti speciali che, dal 22
maggio 1998 (entrata in vigore della legge comunitaria 1995-1997), non dovranno
essere conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero
dagli operatori economici a proprie spese.
Effetti sui ruoli 1998
In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli
effetti dell'abrogazione legislativa, una quota rilevante della TARSU già iscritta
a ruolo per l'anno 1998 non trova più fondamento a decorrere dal 22 maggio
1998.
Pertanto i soggetti interessati hanno la possibilità di:
- far valere l'invalidità sopravvenuta dell'iscrizione nel ruolo
formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli
accertamenti,
- presentare al comune richiesta di sgravio o rimborso (art. 75,
comma 3, D.Lgs. n. 507/1993),
- presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle
Commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d'ufficio lo
sgravio o il rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni riferibili
alla residua frazione d'anno.
Nuova assimilazione
Il Ministero delle finanze ha comunque precisato che, al fine di
evitare una rilevante perdita di gettito che non trova adeguata compensazione
nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori
economici per i rifiuti assimilati per legge, il comune può avvalersi
immediatamente del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi
ai rifiuti urbani (art. 21, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 22/1997).
Tale potere è ora esercitabile sulla base di norme
"regolamentari e tecniche" vigenti (delibera interministeriale 27
luglio 1984), in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni legislative
(artt. 18, comma 2, lett. d) e 57, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997).
In caso contrario i rifiuti già assimilati per legge nonché quelli
già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani (art. 7, D.Lgs. n.
22/1997) si configurano autonomamente come speciali indipendentemente da ogni
deliberazione di conferma.
Annullamento del tributo
In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti
con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede
all'annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo,
accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d'anno o parte di
essa, in base all'istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia
delle Commissioni tributarie in caso di impugnazione dell'eventuale diniego o
silenzio dell'amministrazione comunale.
Modalità di assimilazione
Il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani è esercitato mediante apposito regolamento (quello tecnico
relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le
disposizioni riguardanti la futura tariffa).
Tale regolamento non può disporre un'assimilazione implicita
desumibile dalle statuizioni delle delibere regolamentari e tariffarie
riguardanti la tassa.
Entrata in vigore dei regolamenti
Le Amministrazioni locali che intendono procedere
all'assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o
di qualità) devono provvedere con urgenza alle assimilazioni da effettuare, in
quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere
retroattive in mancanza di un'apposita previsione di legge, per cui permane,
nel periodo intercorrente tra il 22 maggio 1998 e la data in cui diviene
esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti
speciali con la conseguente intassabilità delle superfici interessate.
Riduzione della tassa
Anche con l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani effettuata dal comune, l'operatore economico può sottrarsi alla
privativa comunale (art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 22/1997) e quindi alla
tassazione (totalmente o parzialmente), qualora dimostri di avviare
effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti
assimilati.
Nello stesso tempo il comune dovrà prevedere, nel regolamento o
nella tariffa, la possibilità di percentuali di sgravio o rimborso a seconda
dell'entità dei rifiuti avviati al recupero (cfr. C.M. n. 95/E del 22 giugno
1994 per le riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei residui).
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
CIRCOLARE N.119 DEL 7/5/98
Con l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n.128
del 24 aprile 1998 (Suppl. Ordinario n.88/L alla G.U. n.104 del 7 maggio 1998)
sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge comunitaria 22.2.94
n.146, che, secondo l'interpretazione consolidata (circ. n.95/E del 22.6.1994 e
n.40/E del 17.2.96) disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai
rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi o
suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto
1.1.1 della delibera interministeriale del 27.7.1984 (G.U. n.253/1984),
integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente
potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal D.P.R. 10
settembre 1982, n.915.
Tale regime, pienamente operante soltanto dall'8 gennaio 1996 per
la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli
anni 1994 e 1995 con decreti legge (i cui effetti sono stati confermati dalla
legge 11.11.1996, n.575), è tuttora vigente, non risultando emesso il
regolamento di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lvo 5.2.1997, n.22, che avrebbe
dovuto dichiarare l'incompatibilità dell'art. 39 in esame con la nuova
classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo
L'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale
predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle
attività economiche di cui all'art.7, comma 3, del D.Lvo n.22/97, ivi compresi
i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici
e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare
speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del
D.Lvo n.507/93, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e
destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non
dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo
smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.
Effetti sui ruoli 1998
In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli
effetti dell'abrogazione, una quota rilevante del tributo già iscritto a ruolo
per l'anno 1998 non trova più fondamento, a decorrere dall'entrata in vigore
della citata legge comunitaria n.128 del 24 aprile 1998, nell'assimilazione
legale dei rifiuti e nella correlativa tassabilità delle superfici ove si
producono, con la possibilità per l'utente: di affermare l'invalidità
sopravvenuta dell'iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente,
alle denunce o alle notifiche degli accertamenti; di presentare al comune
richiesta di sgravio o rimborso ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lvo
n.507/93; di presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle
commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d'ufficio il
predetto sgravio o rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni
riferibili alla residua frazione d'anno. Ciò in quanto ovviamente non operano
più le dichiarazioni (esplicite o implicite) di assimilazione a suo tempo
effettuate dall'ente locale prima del 19 marzo 1994, data di soppressione del
relativo potere comunale in forza dell'art. 39 in esame.
Nuova assimilazione
Pertanto, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che
può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al
servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per
legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà
dell'immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la
relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza
dell'obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il
termine per le modifiche tariffarie), il comune può avvalersi immediatamente
del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett.g) del
D.Lvo n.22/97 ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione,
esercitabile sulla base delle norme "regolamentari e tecniche"
vigenti (citata D.I. del 27.7.84) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18,
comma 2, lett.d) e 57, comma 1, del D.Lvo n.22/97). In caso contrario i
rifiuti, già assimilati per legge, nonché quelli già urbani non domestici e
comunque diversi da quelli urbani ora previsti dall'art.7 del D.Lvo n.22/97, si
configurano automaticamente come speciali indipendentemente da ogni
deliberazione di conferma.
Costituisce ulteriore limite all'assimilazione il divieto di
"immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani", cioè
di assoggettare a privativa, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli
secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata (art. 43 del
D.Lvo n.22/97).
È appena il caso di precisare che l'onere dell'assimilazione dei
rifiuti, che siano eventualmente da mantenere nella privativa, sussiste anche
in presenza di deroga al regime di monopolio disposta in via temporanea con
l'ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del D.P.R. n.915/82 ed ora all'art. 13
del D.Lvo n.22/97.
In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti
con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede
all'annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo,
accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d'anno o parte di
essa, in base all'istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia
delle commissioni tributarie in caso di impugnazione dell'eventuale diniego o
silenzio dell'amministrazione comunale.
Modalità di assimilazione
Diversamente dalla previgente normativa (artt. 2 e 8 del D.P.R. n.
915/82), che non recava chiare disposizioni sulle modalità di assimilazione
(come quella dell'art. 60 del D.Lvo n. 507/93, abrogato tuttavia dall'art. 39
della legge 146/94), la nuova disciplina di cui all'art. 21, comma 2, lett.g),
del D.Lvo n.22/97, prescrive che un apposito regolamento (quello tecnico
relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le
disposizioni riguardanti la futura tariffa) stabilisca espressamente
l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche
(tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla D.I. 27 luglio 1984), senza
la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle
delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa.
Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni locali che
intendano procedere all'assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati
limiti di quantità o di qualità) sull'esigenza di provvedere con ogni possibile
urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali
di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di
un'apposita previsione di legge, per cui permane nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della legge comunitaria in questione e la data in
cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di
rifiuti speciali con le conseguenze già indicate in ordine ai ruoli 1998.
Infine appare utile evidenziare che, nonostante la dichiarata
assimilazione, l'operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale
(art. 21, comma 7, del D.Lvo n.22/97) e quindi alla tassazione (totalmente o
parzialmente), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al
recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. Parimenti il comune
dovrà prevedere, nel regolamento o nella tariffa, la possibilità di percentuali
di sgravio o rimborso a seconda dell'entità dei rifiuti avviati al recupero,
come già chiarito con la citata circolare n.95/E del 22 giugno 1994 per le
riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei "residui".
Le Direzioni regionali delle entrate cureranno con ogni possibile
urgenza la diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle
proprie circoscrizioni
La
presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.