INPS - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CIRCOLARE N. 69/2005

 

L’art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, e non possono più essere versate, con il decorso dei seguenti termini:

- dieci anni per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, della Legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

- cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. A norma del successivo comma 10, i termini prescrizionali suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della Legge n. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, inoltre, non si tiene conto della sospensione della prescrizione disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, dall’art. 2, comma 19, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella richiamata norma di legge la Direzione Generale dell’Inps ha diramato le circolari n. 262 del 13 ottobre 1995 e n. 18 del 22 gennaio 1996.

La stessa Direzione Generale, con circolare n. 69 del 25 maggio 2005 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prescrizione del diritto dell’Ente previdenziale ai contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, alla luce della più recente giurisprudenza pronunciatasi sulla materia.

In particolare, al punto 1., la circolare di cui trattasi ricorda che la Legge n. 335/1995 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 e ha indicato la data del 1° gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione da dieci a cinque anni.

Pertanto - precisa l’Inps - gli atti interruttivi notificati e le procedure di recupero iniziate prima del 17 agosto 1995 hanno efficacia interruttiva della prescrizione (per dieci o cinque anni) a seconda della tipologia della contribuzione contestata; detti periodi vanno poi aumentati del periodo di sospensione triennale della prescrizione stabilito dall’art. 2, comma 19, della Legge n. 638/1983.

Sul piano operativo, l’Istituto esprime l’avviso che, se l’atto interruttivo è stato emesso prima del 17/8/1995, possono essere recuperati i contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.V.S.) risalenti ai tredici anni precedenti, trovando applicazione, in questa ipotesi, oltre alla prescrizione decennale, anche la già citata sospensione triennale. (In proposito, l’Inps richiama la sentenza della Corte di Cassazione 7 gennaio 2004, n. 46/04, secondo la quale, pur non essendo più operante dal 17 agosto 1995 - data di entrata in vigore della Legge n. 335/1995 - la sospensione triennale della prescrizione, tuttavia, nel caso in cui - prima di questa data - siano stati emessi atti interruttivi, i medesimi valgono a sospendere la prescrizione per il triennio, giacché il comma 10, seconda parte, dell’art. 3 della citata legge, dopo aver appunto enunciato che non si tiene conto della sospensione triennale, dispone però “fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”).

Qualora, invece, l’atto interruttivo sia stato posto in essere nel periodo fra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni.

In ogni caso, e ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia dell’omesso versamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine della prescrizione sia decennale, a condizione che l’Istituto provveda a notificare il proprio atto avente efficacia retroattiva.

Le contribuzioni minori (Disoccupazione, Tubercolosi, Enaoli, Servizio Sanitario Nazionale, ecc.) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della Legge n. 335/1995, nulla essendo cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

L’Inps, infine, pone in evidenza che anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato (come, ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni) hanno effetto interruttivo della prescrizione relativamente al residuo debito.