INPS -
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CIRCOLARE N.
69/2005
L’art. 3,
comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che le contribuzioni di
previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, e non possono più
essere versate, con il decorso dei seguenti termini:
- dieci anni
per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, della Legge 1° giugno 1991, n. 166,
ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque
anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- cinque
anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale
obbligatoria. A norma del successivo comma 10, i termini prescrizionali
suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la
data di entrata in vigore della Legge n. 335/1995, fatta eccezione per i casi
di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente.
Agli effetti
del computo dei termini prescrizionali, inoltre, non si tiene conto della
sospensione della prescrizione disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1983,
dall’art. 2, comma 19, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli
atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
Con
riferimento alle disposizioni contenute nella richiamata norma di legge la
Direzione Generale dell’Inps ha diramato le circolari n. 262 del 13 ottobre
1995 e n. 18 del 22 gennaio 1996.
La stessa
Direzione Generale, con circolare n. 69 del 25 maggio 2005 ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alla prescrizione del diritto dell’Ente previdenziale ai
contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, alla luce della più
recente giurisprudenza pronunciatasi sulla materia.
In
particolare, al punto 1., la circolare di cui trattasi ricorda che la Legge n.
335/1995 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 e ha indicato la data del 1°
gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione da dieci a
cinque anni.
Pertanto -
precisa l’Inps - gli atti interruttivi notificati e le procedure di recupero
iniziate prima del 17 agosto 1995 hanno efficacia interruttiva della
prescrizione (per dieci o cinque anni) a seconda della tipologia della
contribuzione contestata; detti periodi vanno poi aumentati del periodo di
sospensione triennale della prescrizione stabilito dall’art. 2, comma 19, della
Legge n. 638/1983.
Sul piano
operativo, l’Istituto esprime l’avviso che, se l’atto interruttivo è stato
emesso prima del 17/8/1995, possono essere recuperati i contributi per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.V.S.) risalenti ai tredici anni
precedenti, trovando applicazione, in questa ipotesi, oltre alla prescrizione
decennale, anche la già citata sospensione triennale. (In proposito, l’Inps
richiama la sentenza della Corte di Cassazione 7 gennaio 2004, n. 46/04,
secondo la quale, pur non essendo più operante dal 17 agosto 1995 - data di
entrata in vigore della Legge n. 335/1995 - la sospensione triennale della
prescrizione, tuttavia, nel caso in cui - prima di questa data - siano stati
emessi atti interruttivi, i medesimi valgono a sospendere la prescrizione per
il triennio, giacché il comma 10, seconda parte, dell’art. 3 della citata
legge, dopo aver appunto enunciato che non si tiene conto della sospensione
triennale, dispone però “fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le
procedure in corso”).
Qualora,
invece, l’atto interruttivo sia stato posto in essere nel periodo fra il 17
agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire
per soli dieci anni.
In ogni
caso, e ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1°
gennaio 1996, la denuncia dell’omesso versamento dei contributi stessi da parte
del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e
continuativo comporta che il termine della prescrizione sia decennale, a
condizione che l’Istituto provveda a notificare il proprio atto avente
efficacia retroattiva.
Le
contribuzioni minori (Disoccupazione, Tubercolosi, Enaoli, Servizio Sanitario
Nazionale, ecc.) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della Legge n.
335/1995, nulla essendo cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
L’Inps, infine, pone in
evidenza che anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato (come, ad
esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni) hanno effetto
interruttivo della prescrizione relativamente al residuo debito.