INPS -
LEGGE 407/90 - ASSUNZIONI AGEVOLATE - ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO
Con il
messaggio del 30 maggio 2005, con il quale viene trasmesso nuovamente il
precedente messaggio del 27 maggio 2005 che conteneva un errore di
trascrizione, l’INPS impartisce alcune istruzioni in materia di assunzioni
agevolate ai sensi della legge n. 407/90.
Si tratta
della riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro che assumono con
contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24
mesi o dallo stesso tempo sospesi in CIGS e beneficiari del trattamento
straordinario di integrazione salariale.
In tal caso,
infatti, i datori di lavoro beneficiano di uno sconto contributivo pari al 50%
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per un periodo di 36
mesi (elevato al 100% per le imprese
operanti nel Mezzogiorno), a condizione che dette assunzioni non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti da dette imprese e
licenziati o sospesi per qualsiasi causa.
Con il
messaggio l’Inps informa di recepire e adeguarsi al mutato orientamento del
Ministero del lavoro in materia, maturato sulla base del decreto legislativo n.
297 del 2002 in tema di collocamento ordinario.
Con tale
provvedimento, infatti, è stata modificata la disposizione di cui alla legge n.
264/1949 che prevede il principio dell’obbligo di riassunzione, dimezzando il
termine temporale ivi previsto da 12 a 6 mesi.
Pertanto, le agevolazioni
contributive di che trattasi spettano anche ai datori di lavoro che abbiano
assunto i nuovi lavoratori in sostituzione di altri con medesima qualifica
licenziati o sospesi in precedenza, purchè le assunzioni siano intervenute
trascorsi sei mesi dalla cessazione di tali rapporti di lavoro. Il nuovo limite
temporale di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo n. 297, e cioè dal 30 gennaio 2003. Per le assunzioni
effettuate nel periodo previgente, resta in vigore il limite temporale annuale.
Con l’occasione l’Inps ribadisce che per usufruire di dette agevolazioni le
assunzioni devono essere effettuate a tempo indeterminato, anche part time, sin
dall’origine, non rilevando a tali fini l’assunzione a tempo determinato con
successiva trasformazione.