INPS -
DEBITI ISCRITTI A RUOLO - CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA SUGLI IMMOBILI - CIRCOLARE
N. 81/2005
L’Inps con
circolare n. 81 del 23 giugno 2005 ha dettato nuove disposizioni in merito alla
possibilità di richiedere la cancellazione dell’ipoteca sui beni immobili
iscritta dal concessionario da parte del debitore che abbia presentato domanda
di rateazione contributiva. Di seguito si riporta il testo della circolare in
parola.
Inps -
Circolare n. 81/2005
Riferimenti
normativi
L’art. 26
del D.Lgs. n° 46/99, stabilisce che per le entrate tributarie diverse da quelle
dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a
ruolo è concessa in conformità alle singole disposizioni che la regolano e,
comunque, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del
concessionario.
Gli artt. 76
e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 602/73, come modificati dall’art. 16 del
D.Lgs 26 febbraio 1999,n. 46 e dall’art. 1 del D.Lgs n. 193, hanno disposto
che:
- in caso di
mancato pagamento della cartella, entro il termine stabilito, il ruolo
costituisce titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore
e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del
credito per cui si procede;
- il
concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni
di lire (attualmente euro 1549,37; tale limite può essere aggiornato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze);
- se
l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per
cento del valore dell’immobile da
sottoporre ad espropriazione (valore stabilito secondo i criteri fissati
dall’art. 79 del D.P.R. n. 602/73), il concessionario, prima di procedere
all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca;
- decorsi
sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il
concessionario procede all’espropriazione.
Dilazione su
Cartella
Con
circolare n. 129 del 4 Luglio 2002 sono state impartite disposizioni in merito
alla rateazione del carico iscritto a ruolo.
In
particolare, per quanto attiene all’ipoteca, era stato sottolineato che la
delibera di accoglimento dell’istanza di dilazione doveva espressamente
prevedere che la cancellazione di ipoteca iscritta sui beni del debitore poteva
avvenire solo a conclusione della rateazione, previa autorizzazione da parte
della Sede al concessionario e che il relativo costo dell’operazione doveva essere a carico del contribuente.
Fideiussione
bancaria o assicurativa e ipoteca sugli immobili
Numerosi
contribuenti,dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del concessionario
della avvenuta trascrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, richiedono contestualmente sia una dilazione del carico iscritto a
ruolo,sia la cancellazione dell’ipoteca dietro presentazione di una
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti.
Al riguardo,
tenuto conto che la fideiussione garantisce tutto il credito iscritto a ruolo,
si ritiene che nulla osti all’accoglimento di tali istanze.
Tenuto conto
che nei casi sopra riportati le dilazioni e le eventuali revoche per decadenza
( in caso di mancato pagamento della rateazione) coinvolgono l’attività dei
concessionari della riscossione,si reputa necessario impartire delle
indicazioni specifiche in merito.
Fideiussioni-
Caratteristiche della garanzia
Le
fideiussioni, ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348,possono essere
prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni; devono essere redatte in conformità agli
schemi dei modelli di fideiussione (allegati nn. 1, 2, 3 e 4) i cui contenuti
sono stati condivisi dall’ABI e dall’ANIA ed avere validità dalla data in cui
la Sede Regionale ha concesso la dilazione, per l’intero periodo della
rateazione, aumentato di un anno.
Dopo lo
scadere del periodo indicato per la dilazione aumentato di un anno la garanzia
cessa automaticamente di validità.
I modelli di
fideiussione sono stati predisposti a seconda se il credito iscritto a ruolo
sia stato o meno ceduto alla S.C.C.I. S.P.A.( Società di Cartolarizzazione dei
Crediti INPS) in base all’art. 13 della Legge 448/98 e si divide in due
sezioni, la prima, rappresenta l’atto di fideiussione con il quale il garante
si costituisce fideiussore del contribuente per il pagamento dell’importo
iscritto a ruolo, la seconda, riguarda le condizioni generali della garanzia
tra l’Istituto Bancario o la Società di Assicurazione, e l’Istituto, anche in
qualità di mandatario per conto della S.C.C.I. S.P.A. , per i crediti oggetto
di cessione.
Disposizioni
operative
In caso di
istanza di dilazione di somme iscritte a ruolo con contestuale richiesta di
cancellazione di ipoteca, previa presentazione di apposita garanzia bancaria o
assicurativa, la Sede di competenza dovrà istruire la pratica, segnalando al
Direttore Regionale tale circostanza.
Il Direttore
Regionale, in caso di accoglimento,
dovrà specificare nella delibera di accoglimento che la cancellazione
dell’ipoteca potrà avvenire solo dopo la presentazione della fideiussione
bancaria o assicurativa, con spese a carico del contribuente.
Tale
garanzia dovrà essere presentata dal contribuente interessato alla Sede che
gestisce la domanda unitamente all’atto di impegno che lo stesso deve
sottoscrivere entro il termine di dieci giorni.
E’ opportuno
che il contribuente,alla richiesta di fideiussione, da presentare all’Istituto
Bancario o alla Società di Assicurazione, alleghi anche la lettera di
accoglimento della domanda di dilazione con il relativo piano di ammortamento
inviata dall’Istituto.
Ciò in
quanto il carico contributivo posto in rateazione è al netto degli acconti già versati al
concessionario e, quindi , è inferiore all’importo originario iscritto in una o
più cartelle di pagamento.
Come si può
evidenziare dagli schemi allegati, la fideiussione dovrà garantire le somme
relative :
a) al carico
contributivo iscritto a ruolo;
b)
all’importo relativo agli interessi di dilazione ;
c) alla
somma relativa alle ulteriori somme aggiuntive ( dovute solo se la domanda di
dilazione è stata presentata dopo il termine di scadenza della cartella di
pagamento);
d) ai
compensi spettanti al concessionario.
Per quanto
riguarda il punto c), si segnala che tali importi, calcolati dalla data di
notifica fino alla data di presentazione della domanda di dilazione, sono
dovuti ai sensi di quanto previsto
dall’art. 27 del D.Lgs. n. 46/99 (accessori dei crediti previdenziali) in
quanto sono già scaduti i termini per il pagamento della cartella .
Al fine di
quantificare esattamente il debito per la fideiussione, il contribuente quindi dovrà
:
a)
indicare,per quanto riguarda il carico contributivo, l’importo posto in
dilazione con il piano di ammortamento allegato all’atto di impegno;
b)
indicare,per quanto riguarda gli interessi di dilazione, la somma riportata nel
piano suddetto;
c) farsi
rilasciare dal concessionario l’estratto della posizione debitoria con
l’indicazione, appunto, delle somme di cui ai punti c) e d) da inserire nella
fideiussione, (ulteriori somme aggiuntive e compensi).
Le ulteriori
somme aggiuntive e i compensi dovranno essere pagati dal contribuente al
concessionario unitamente al pagamento della prima rata della dilazione, dopo
la trasmissione del piano di ammortamento telematico al concessionario.
Le somme
versate dovranno risultare dalle quietanze di pagamento del concessionario.
Una volta
firmato l’atto di impegno, il contribuente dovrà provvedere a trasmetterlo alla
Sede interessata,unitamente alla fideiussione bancaria o assicurativa.
Solo dopo
aver acquisito agli atti d’ufficio tale garanzia, la Sede potrà autorizzare il
concessionario alla cancellazione di ipoteca, con le spese a carico del
contribuente e potrà trasmettere al concessionario il piano di ammortamento
telematico.
La garanzia
dovrà rimanere agli atti per gli eventuali adempimenti successivi in caso di
revoca di dilazione per decadenza.
Revoca di
dilazione e escussione della fideiussione – Adempimenti del garante
Dopo l’invio
del piano di ammortamento i concessionari verificano il pagamento mensile delle
rate.
Qualora
risulti il mancato pagamento della prima rata, cosiddetta “in contanti” oppure
di due rate consecutive, e dopo aver verificato che tutti i versamenti
effettuati, compresi quelli disposti con il bollettino di c/c postale mod. F35
siano stati tutti registrati negli archivi, attraverso gli esiti di riscossione
i concessionari inviano agli Enti creditori e, quindi anche all’Istituto, una
segnalazione telematica a livello di partita che ha il significato di
“decadenza dalla dilazione”.
La Sede,
venuta a conoscenza di tale informativa attraverso la procedura “Ruoli
Esattoriali”, prima di attivarsi per l’escussione della garanzia, dovrà
effettuare gli opportuni controlli contabili.
Tale
verifica si ritiene opportuna in quanto in alcuni rari casi i versamenti del
contribuente effettuati tramite F35 vengono accreditati in ritardo al
concessionario.
Una volta
conclusa la valutazione della situazione contabile del contribuente, la Sede
dovrà:
- provvedere
sollecitamente a notificare al garante
della fideiussione, sia essa Banca o Assicurazione, mediante raccomandata A/R.,
la richiesta di pagamento, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito,
dell’ importo garantito, al netto dei versamenti eventualmente effettuati dal
contribuente;
- comunicare
contestualmente al concessionario la data in cui il garante ha ricevuto l’
invito a versare.
Poiché il
soggetto più idoneo in grado di quantificare esattamente il residuo debito è il
concessionario, il garante si avvarrà della collaborazione di quest’ultimo per
l’esatto calcolo delle somme da versare per l’estinzione del debito.
Dopo
l’invito a pagare inviato al garante, la Sede dovrà provvedere sollecitamente
ad inviare il provvedimento telematico
di revoca per decadenza dalla dilazione al fine di consentire al concessionario
il caricamento negli archivi del provvedimento trasmesso prima della scadenza dei trenta giorni
accordati al garante e, successivamente, di effettuare l’esatto calcolo
dell’importo residuo dovuto dal contribuente.
La revoca di
dilazione dovrà avvenire secondo le indicazione contenute nella circolare n.
198 del 23/12/2003 .
Il
concessionario, dopo che il garante avrà provveduto al pagamento del debito in
un’unica soluzione, riverserà :
- sul conto
di Tesoreria della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS le somme
relative ai crediti ceduti;
- sui conti
di Tesoreria delle Sedi Inps gli importi non oggetto di cessione.
La
possibilità di sostituire l’ipoteca con una fideiussione bancaria o
assicurativa è estesa a tutti i contribuenti interessati per tutte le tipologie
di credito iscritte a ruolo.
Per quanto
riguarda invece i contribuenti aventi diritto alle agevolazioni contributive da
applicare nei riguardi delle aziende del settore agricolo che siano state
interessate da eventi eccezionali,quali calamità naturali ed atmosferiche,
emergenze di carattere sanitario e emergenze fitosanitarie, sono state emanate
particolari disposizioni legislative che qui di seguito vengono illustrate.