DIREZIONE GENERALE LAVORO LOMBARDIA - NOTA 8 APRILE 2005, N. 6679 - RICORRIBILITÀ AVANTI IL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO DELLA DIFFIDA EX ART. 13, D.LGS. N. 124/2004

 

Con la nota dell’8 aprile 2005, n. 6679 la Direzione Generale Lavoro Lombardia sostiene l’inammissibilità, in via di ricorso gerarchico ex art. 17, D.lgs n. 124/2004, della diffida, sulla base della considerazione che quest’ultima ‘‘non consiste in un accertamento definitivò’, bensì in un atto dovuto dell’organo verificatore che ha il fine di regolarizzare inosservanze sanabili, in una fase precedente e prodromica rispetto all’eventuale prosieguo del procedimento ex legge n. 689/1981.

L’atto autonomamente impugnabile in sede giustiziale innanzi al Comitato regionale dei rapporti di lavoro - prosegue la nota in riscontro - è la successiva, eventuale contestazione e/o notificazione di illecito amministrativo, necessaria conseguenza dell’inottemperanza della diffida in parola.