DIREZIONE
GENERALE LAVORO LOMBARDIA - NOTA 8 APRILE 2005, N. 6679 - RICORRIBILITÀ AVANTI
IL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO DELLA DIFFIDA EX ART. 13, D.LGS.
N. 124/2004
Con la nota
dell’8 aprile 2005, n. 6679 la Direzione Generale Lavoro Lombardia sostiene
l’inammissibilità, in via di ricorso gerarchico ex art. 17, D.lgs n. 124/2004,
della diffida, sulla base della considerazione che quest’ultima ‘‘non consiste
in un accertamento definitivò’, bensì in un atto dovuto dell’organo
verificatore che ha il fine di regolarizzare inosservanze sanabili, in una fase
precedente e prodromica rispetto all’eventuale prosieguo del procedimento ex
legge n. 689/1981.
L’atto autonomamente
impugnabile in sede giustiziale innanzi al Comitato regionale dei rapporti di
lavoro - prosegue la nota in riscontro - è la successiva, eventuale
contestazione e/o notificazione di illecito amministrativo, necessaria
conseguenza dell’inottemperanza della diffida in parola.