NORMATIVA CEE SU
APPALTI PUBBLICI – DIRETTIVA N. 98/4/CEE
Sulla GUCE dello scorso 1° aprile (serie L. n. 101) é stata
pubblicata la Direttiva n. 98/4/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 febbraio 1998, che modifica la Direttiva n. 93/38/CEE relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi,
forniture e lavori degli enti operanti nell'ambito dei settori dell'acqua,
trasporti, energia e telecomunicazioni (c.d. settori esclusi o di pubblica
utilità).
Detto provvedimento - che fa seguito alla Direttiva del 13 ottobre
1997, n. 97/52 di modifica alle Direttive n. 92/50 (appalti di servizi) n.
93/36 (forniture) e n. 93/37(lavori) nei c.d. settori tradizionali si é reso necessario per adeguare la
disciplina comunitaria sui c.d. “settori esclusi” all'Accordo OMC sugli appalti
pubblici (Government Procurement Agreement - G.P.A.), stipulato in ambito
GATT-GATS, a MARRAKECH nel 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 ciò,
onde assicurare un'effettiva parità di accesso alle gare di appalto tra gli
operatori europei e quelli provenienti da paesi firmatari dell'Accordo stesso.
Sul piano generale, la Direttiva - che gli Stati membri (con
l'eccezione di Grecia e Portogallo) hanno l'obbligo di recepire entro il 16
febbraio 1999 - mantiene nella sostanza inalterato l'assetto raggiunto nella
vigente legislazione comunitaria, limitandosi ad apportare talune circoscritte
modifiche al testo della Direttiva n. 93/38/CEE (soglie; obblighi di
informazione; termini e modalità delle offerte; sistemi di qualificazione).
L'opzione della Commissione risulta, peraltro, conforme alle
istanze, a suo tempo rappresentate dall'ANCE, che aveva evidenziato
l'opportunità di evitare stravolgimenti normativi onde non rallentare il
percorso di adeguamento degli ordinamenti nazionali alla disciplina
comunitaria.
Per ciò che attiene ai relativi contenuti, gli aspetti più
qualificanti delle modifiche introdotte dalla Direttiva n. 98/4 alle
disposizioni della Direttiva n. 93/38, al cui articolato si fa riferimento,
sono così sintetizzabili:
Ambito di applicazione
Va premesso che non vi é - relativamente all'ambito di
applicazione - perfetta coincidenza tra l'accordo GATT e la Direttiva n.
93/38/CEE.
Sotto il profilo soggettivo, l'accordo si applica ad
amministrazioni e ad imprese pubbliche; mentre ne sono estranei i soggetti
privati operanti in virtù di diritti speciali ed esclusivi.
Dal punto di vista oggettivo - limitandoci ai soli profili di
interesse per le imprese di costruzione - non rientrano nell'accordo GATT le
attività di trasporto o distribuzione di gas o energia termica; prospezione e
estrazione di petrolio e gas, carbone e altri combustibili solidi; servizi
ferroviari (Ferrovie dello Stato S.p.A.), telecomunicazioni.
Alcune delle modifiche (ad es.: soglie di applicazione) introdotte
dalla Direttiva n. 98/4 hanno portata circoscritta e coincidente con l'ambito
applicativo dell'accordo GATT; altre, viceversa, hanno portata generalizzata.
Soglie
di applicazione (art. 14) (portata circoscritta)
A modifica dell'art. 14 della Direttiva n. 93/38/CEE, é previsto
che, nei settori rientranti nell'accordo GATT (produzione, trasporto e
distribuzione di acqua potabile, di elettricità, servizi urbani di ferrovie,
tranvie, filobus o autobus, servizi nel settore delle attrezzature aeroportuali
e portuali), le soglie di applicazione per gli appalti di lavori vengano espresse
in D.P.S. (diritti speciali di prelievo). Per ciò che attiene ai lavori il
limite, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, viene così
elevato a 5.150.548 ECU; per le forniture e i servizi a 412.044 ECU.
Per i settori non ricompresi nell'accordo GATT nessuna innovazione
é stata introdotta, rimanendo immutata la soglia di 5 milioni di ECU per i
lavori e di 400 mila ECU per le forniture e servizi (600 mila per il settore
delle telecomunicazioni).
Avviso indicativo annuale (artt. 21 e 22) (portata generale)
Talune limitate innovazioni vengono introdotte con riguardo
all'avviso indicativo annuale; si tratta (al pari del bando di gara e dei
sistemi di qualificazione), come noto, di uno degli strumenti di cui i soggetti
aggiudicatori, operanti nell'ambito dei settori esclusi, possono
indifferentemente avvalersi onde assicurare piena concorrenza tra imprese.
Ai sensi della Direttiva n. 93/38 e senza entrare nel dettaglio
della relativa disciplina, detti avvisi possono attendere ad una duplice finalità:
da un lato, garantiscono una generica funzione di preinformazione circa i
futuri intendimenti dell'ente aggiudicatore, legittimando i medesimi a fruire
di termini abbreviati ai fini della successiva pubblicazione del bando di gara;
dall'altro - e ove rispettino talune condizioni - possono risultare alternativi
rispetto al bando di gara.
In tale ipotesi, il soggetto appaltante può infatti omettere la
pubblicazione del bando, invitando alla gara i soggetti che abbiano manifestato
interesse all'oggetto dell'affidamento, sulla base delle notizie contenute
nell'avviso indicativo.
Ciò premesso, a parziale innovazione dell'art. 21, par. 2, lett.
i) della Direttiva n. 93/38/CEE, vengono puntualmente definiti i contenuti
dell'avviso indicativo annuale, in conformità a quanto previsto dall'accordo
OMC.
Più in particolare, nell'ipotesi in cui l'avviso indicativo
annuale venga utilizzato in luogo del bando di gara ai fini della indizione
della(e) gara(e), esso dovrà necessariamente contenere alcuni elementi informativi
minimali concernenti, ad esempio, natura, quantità, comprese eventuali opzioni
per ulteriori appalti, eventuale termine previsto per l'esercizio di dette
opzioni, tipo di procedura prescelto, condizioni di carattere economico e
tecnico, garanzie finanziarie.
Si tratta di una innovazione alla quale sembra doversi riconoscere
portata generale, applicandosi la medesima a tutti i soggetti ricompresi nella
sfera di operatività della Direttiva n. 93/38.
Sempre in tema di avviso periodico indicativo, viene modificato
l'art. 22, par. 1, lett. b) della direttiva n. 93/38/CEE, ai fini di
coordinarne i contenuti con le mutate soglie di applicazione della Direttiva.
Concorsi di progettazione (art. 23) (portata circoscritta)
Le modifiche introdotte sono circoscritte agli importi oltre i
quali, ai fini dell'affidamento dei concorsi di progettazione, trovano
applicazione le disposizioni di cui alla Direttiva n. 93/38 (412.044 ECU per
settori e soggetti ricompresi nell'Accordo; 400.000 ECU per tutti gli altri
settori ricompresi nella Direttiva n. 93/38, ovvero 600.000 ECU nel comparto
delle telecomunicazioni).
Oneri informativi alla Commissione U.E. (art. 24) (portata
generale)
Con riguardo agli obblighi per i soggetti aggiudicatori di
comunicare alla Commissione U.E. i risultati della procedura entro due mesi
dall'aggiudicazione dell'appalto, é ora precisato (art. 24, par. 2) che la
Commissione medesima, nel pubblicare le informazioni ricevute, debba rispettare
il carattere commerciale sensibile delle notizie non soltanto relative al
numero delle offerte presentate in gara, al nome dell'aggiudicatario, ma anche
all'indicazione dell'offerta più alta e di quella più bassa presentate in gara.
Termine di presentazione delle offerte (art. 26) (portata
generale)
Vengono, in larga parte, riprodotti i contenuti il testo
dell'articolo 26 della Direttiva n. 93/38 in tema di termini per la
presentazione delle offerte.
Nell'ipotesi di procedure aperte, é disposto che il termine
ordinario per la ricezione delle offerte - fissato in 52 giorni dalla data di
spedizione del bando alla GUCE - possa essere sostituito da un termine
“sufficientemente lungo” (di norma non inferiore a 36 e in ogni caso mai
inferiore a 22 giorni) a decorrere dalla data di invio del bando di gara.
Tale eventualità é, ora, condizionata alla circostanza che le
amministrazioni abbiano inviato un avviso indicativo alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee, almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima della
spedizione del bando.
La principale novità rispetto alla disciplina attualmente vigente
risulta costituita dalla definizione entro ambiti temporali predeterminati del
periodo di vigenza dell'avviso indicativo.
Per ciò che attiene alle procedure ristrette e a quelle negoziate
(con pubblicazione preventiva del bando di gara), il termine per la ricezione
delle richieste di partecipazione alla gara (nell'ipotesi in cui sia stato
pubblicato un bando di gara) ovvero di risposta ad un invito (nell'ipotesi di
avviso indicativo annuale utilizzato in luogo del bando di gara) non può essere
di norma inferiore a 37 giorni (attualmente 5 settimane) (dalla data di
spedizione del bando o dell'invito) e, comunque, mai inferiore a 15 giorni.
Il termine per la ricezione delle offerte può essere concordato
tra l'ente aggiudicatore ed i candidati selezionati.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile pervenire ad alcun accordo,
l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di norma, é almeno di 24 giorni
(oggi 3 settimane) e, comunque, mai inferiore a 10.
Modalità di presentazione delle offerte (art. 28) (portata
generale)
Ad integrazione dell'attuale formulazione dell'art. 28, é
stabilito il principio generale secondo cui le offerte debbono essere
presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; ciò ferma
restando la possibilità per gli Stati Membri di prevedere qualsiasi altro mezzo
che consenta di garantire che:
- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua
valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in
attesa della relativa valutazione;
- ove necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano
confermate al più presto per iscritto mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del
termine previsto per la loro presentazione.
Sistemi di qualificazione (art. 30) (portata generale)
Con riguardo alla disciplina in materia di sistemi di
qualificazione, viene precisato che i fornitori, imprenditori e prestatori di
servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere iscritti.
Si tratta di una modifica, certamente, condivisibile e coerente
con la finalità di assicurare la concorrenza tra operatori cui é diretto
l'istituto in questione.
Conservazione delle informazioni (art. 41) (portata circoscritta)
Limitatamente ai settori di attività ricompresi nella sfera di
operatività, é fatto obbligo ai soggetti aggiudicatori (art. 41):
- di informare nel più breve tempo possibile le imprese partecipanti,
che ne abbiano fatto richiesta, circa le decisioni adottate per
l'aggiudicazione dell'appalto;
- di comunicare a qualsiasi candidato od offerente eliminato che
ne faccia richiesta per iscritto le ragioni del rifiuto della domanda o
dell'offerta;
- di comunicare a qualsiasi offerente che abbia presentato offerta
ammissibile, caratteristiche e vantaggi di quella vincente, nonché il nome
dell'offerente prescelto.
Gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare
informazioni relative alle procedure di affidamento, laddove la loro
divulgazione sia di ostacolo all'applicazione della legge, contraria
all'interesse pubblico, ovvero, più in generale, possa ledere interessi
commerciali ovvero la leale concorrenza.
Obblighi di informazioni statistica (art. 42) (portata
circoscritta)
Al fine di consentire la valutazione dei risultati
dell'applicazione della direttiva - con riguardo ai settori di attività
ricompresi nell'accordo GATT-GATS - gli Stati Membri sono tenuti a provvedere
che la Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno, riceva un prospetto
statistico relativo ai contratti di appalti di lavori stipulati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente (art. 42).
Si tratta di informazioni volte a consentire le opportune
valutazioni circa la corretta applicazione dell'Accordo.
Applicazioni di condizioni più favorevoli (art. 42 bis) (portata
circoscritta)
E' disposto che (art. 42 bis), per l'aggiudicazione di appalti
pubblici da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati Membri applichino, nelle
loro relazioni, condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle che
concedono ai paesi terzi in applicazione dell'Accordo GATT-GATS sugli appalti
pubblici.
A tal fine, gli Stati Membri verificano, nell'ambito del Comitato
Consultivo sugli appalti pubblici, le misure da adottare a norma dell'Accordo.