ICI - QUALIFICA DI AREA EDIFICABILE
(Cass., Sez. trib., Ord. 13/5/05, n.
10062)
La Sezione tributaria della
Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la questione aperta circa l’attribuzione
della qualifica di area edificabile ad un terreno in funzione del fatto che la
possibilità di edificare sia prevista da strumenti urbanistici solo adottati ma
non ancora approvati, ai fini dell’assoggettamento ad ICI (art.2, comma 1,
D.Lgs. n. 504/1992).
È infatti sorto negli anni un
contrasto interpretativo giurisprudenziale dal quale sono emersi due indirizzi:
- il primo, definito
“sostanzialistico” in base al quale il suolo, che sia stato considerato
edificabile da uno strumento urbanistico, costituisce entità immobiliare
fiscalmente valutabile, benché lo strumento stesso non sia ancora in vigore, né
sia stato ancora approvato dall’organo regionale, per il solo fatto di esser
stato adottato dal Comune (Cass. Sent. n. 19750/2004),
- il secondo, definito “formale -
legalistico”, in base al quale sono da intendersi aree edificabile solo i
terreni con destinazione edificatoria prevista negli strumenti urbanisitici
perfezionati, e, dunque, già approvati dall’organo di controllo regionale; gli
strumenti urbanistici adottati, ma non ancora approvati, non consentono infatti
la realizzazione delle opere in essi previste, dal momento che l’approvazione
della Regione s’inserisce, nel procedimento perfezionativo dell’iter
amministrativo (Cass. Sent. n. 10406/2004)