AMMORTAMENTI FISCALI E CIVILISTICI - PRECISAZIONI
(Agenzia Entrate, Ris. 17 giugno
2005, n. 78/E)
Non è ammessa, in via generalizzata,
la possibilità di calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali in
misura diversa dagli ammortamenti civilistici, cioè in modo avulso dalle
indicazioni di bilancio, in base al disposto dell’art. 83 del TUIR che dispone
la derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico.
L’Agenzia delle Entrate è così
intervenuta a fornire alcune precisazioni in merito alla modalità di calcolo
degli ammortamenti fiscali, definendo meglio le interpretazioni contenute nella
precedente risoluzione n. 51/E del 22 aprile 2005, con la quale aveva esaminato
le conseguenze delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344/2003 alle
disposizioni in materia; in tale occasione l’Agenzia aveva affermato che:
- qualora il processo di
ammortamento abbia avuto inizio a decorrere dall’esercizio in cui è entrato in
vigore il D.Lgs. n. 344/2003, la deducibilità fiscale delle quote d’ammortamento
continua ad essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna
categoria di beni dal D.M. 31 dicembre 1988, ma non è più previsto alcun
ammontare minimo di iscrizione delle quote medesime;
- qualora il processo di
ammortamento abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
344/2003, è consentito, in sede di determinazione delle quote di ammortamento
sul residuo costo non ammortizzato, tenere conto dell’abrogazione del limite
minimo applicando nuove aliquote eventualmente anche inferiori al 50 per cento
rispetto a quelle ordinarie previste dal D.M. 31 dicembre 1988.
La possibilità di dedurre dal
reddito dei futuri esercizi l’ammontare minore, rispetto a quello calcolato in
base ai criteri civilistici, degli ammortamento non dedotti in precedenza è
configurabile unicamente nei casi previsti dalla norma fiscale, cioè
nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche
variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto
economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura
superiore a quella fiscalmente consentita in applicazione dei coefficienti
stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988.