STUDI DI SETTORE - CHIARIMENTI MINISTERIALI PER UNICO
2005
Per i soggetti in contabilità
ordinaria, l’accertamento in base agli Studi di Settore, nel caso di
significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici di natura
economica, finanziaria o patrimoniale (che verranno individuati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della
Commissione degli Esperti) , è applicabile già con riferimento al periodo
d’imposta 2004.
Questo uno dei principali
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.32/E del 21
giugno 2005, dove, tra l’altro, vengono approfondite tutte le novità
riguardanti l’accertamento mediante gli Studi di Settore e le modalità di
adeguamento alle risultanze dello stesso, introdotte dalla legge finanziaria
2005 (L. 311/2004) e applicabili dal periodo d’imposta 2004.
Le nuove norme interessano, tra
l’altro, anche lo Studio di Settore per l’edilizia SG69U (in vigore dal periodo
d’imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di
rimanenze entro 5.164.569 euro), il cui Modello 2005, relativo periodo
d’imposta 2004, è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
22 aprile 2005 (pubblicato sul S.O. n.99 alla Gazzetta Ufficiale n.123 del 28
maggio 2005).
Tra le novità contenute nell’SG69U
2005, rispetto al Modello dello scorso anno (riferito al periodo d’imposta
2003), è sicuramente da evidenziare la modifica del quadro Z relativo ai “Dati
complementari”, con l’inserimento di 10 nuovi righi:
- Z13 Attestazione SOA
- Z14 Certificazione UNI ISO 9000
- Z15 Edilizia abitativa privata (di
nuova costruzione): ville e villini
Va indicata, in rapporto ai ricavi
complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di
unità immobiliari, qualificate nelle categorie catastali A7 e A8;
- Z16 Edilizia abitativa privata (di
nuova costruzione): abitazioni di ogni tipo diverse dal rigo precedente
Va indicata, in rapporto ai ricavi
complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di
unità immobiliari, qualificate nelle categorie catastali da A1 ad A6 e A11;
- Z17 Edilizia non abitativa privata
(di nuova costruzione): uffici e studi privati
Va indicata, in rapporto ai ricavi
complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di
unità immobiliari, qualificate nelle categoria catastale A10;
- Z18 Edilizia non abitativa privata
(di nuova costruzione): negozi
Va indicata, in rapporto ai ricavi
complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di
unità immobiliari, qualificate nelle categoria catastale C1;
- Z19 Edilizia non abitativa privata
(di nuova costruzione): box
Va indicata, in rapporto ai ricavi
complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di
unità immobiliari, qualificate nelle categoria catastale C6;
- Z20 Costi sostenuti in nome
proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati
Indicare l’ammontare complessivo dei
costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati.
S’intendono per tali i costi relativi alle migliorie apportate in fase di
realizzazione dell’intervento edilizio, su richiesta specifica del cliente
promissario acquirente, e successivamente a questi riaddebitati.
In sostanza si tratta di quei costi
che il costruttore sostiene su richiesta specifica del committente l’intervento
edilizio e che poi l’impresa rifattura al cliente, in più rispetto a quanto
stabilito in fase di redazione di contratto d’appalto (ad esempio le cosiddette
“spese extracapitolato su richiesta del cliente”);
- Z21 Spese complessivamente
sostenute per l’acquisto di servizi di progettazione svolti da ingegneri,
architetti, geometri, periti industriali
Indicare l’ammontare complessivo
delle spese sostenute nell’anno per l’acquisto di servizi di progettazione
eseguiti da ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, ecc.;
- Z22 Impianti di betonaggio
Indicare il numero di impianto di
betonaggio per la produzione di calcestruzzo presenti nell’impresa.
Ulteriori modifiche sono state apportate
anche al quadro F “Elementi contabili”, con l’inserimento di una nuova sezione
“Ulteriori elementi contabili”, nella quale vanno indicati i restanti elementi
e dati contabili che hanno contribuito alla determinazione del reddito
d’impresa, non indicati nei precedenti righi del medesimo quadro.
Si segnala, inoltre, ANCE sta
predisponendo la “Guida alla compilazione del Modello per la comunicazione dei
dati per gli Studi di Settore”, a breve disponibile sul Portale dell’Associazione,
nella quale saranno evidenziate, tra l’altro, tutte le novità contenute
nell’SG69U 2005, rispetto al Modello dello scorso anno.
Di seguito, si richiamano brevemente
i principali chiarimenti contenuti nella citata Circolare ministeriale n.32/E/2005,
sulle novità riguardanti in generale gli Studi di Settore, applicabili dal
periodo d’imposta 2004:
• applicazione degli Studi per i soggetti in
contabilità ordinaria
La legge 311/2004, modificando
l’art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.146 estende ai soggetti in
contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese
associate) l’accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno
due periodi di imposta su tre consecutivi, l’ammontare dei ricavi determinabili
sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all’ammontare dei compensi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
A partire dai controlli da
effettuarsi per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, tale
misura, già operante per i contribuenti in contabilità ordinaria per effetto di
opzione, troverà quindi applicazione estesa per tutti gli esercenti attività
d’impresa in contabilità ordinaria.
A questo proposito, l’Agenzia ha
ribadito (cfr. anche C.M. 10/E/2005) che per i contribuenti in contabilità
ordinaria per obbligo è esclusa la possibilità di procedere ad accertamenti,
con il criterio della non congruità di due periodi d’imposta su tre, con
riguardo a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Ciò nonostante, ai fini di un
eventuale accertamento relativamente al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2004, è possibile operare una verifica, tenendo conto di una
situazione di non congruità per due periodi d’imposta su tre, a partire dal
periodo d’imposta 2002.
Esempi
PERIODI ACCERTAM. D’IMPOSTA PERIODO IMP.
2004
2002 2003 2004
NC C NC Possibile
C NC C No
C NC NC Possibile
note: NC = Non Congruo
C
= Congruo
La finanziaria 2005 ha previsto,
inoltre, che nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, sia per
obbligo che per opzione, in ogni caso, possono essere effettuati accertamenti
sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale, ancora da individuarsi con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
Al riguardo, l’Agenzia ha ribadito
nuovamente che i soggetti non in linea con i predetti indici potranno essere
sottoposti ad accertamento in base agli Studi, solo se, nel medesimo periodo
d’imposta, risultino anche non congrui alle risultanze degli stessi.
Diversamente, i contribuenti risultanti congrui non saranno sottoposti ad
accertamento anche nel caso in cui, per lo stesso periodo d’imposta, siano
rilevate significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici.
In tal ambito, è stato precisato che
l’accertamento è possibile a partire dal periodo d’imposta 2004 (quindi,
potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli Studi di Settore
i soggetti che nel 2004 risultino non congrui alle risultanze dello stesso e,
sempre per il 2004, non coerenti con i nuovi indici, attualmente ancora da
definire).
• adeguamento agli Studi
L’adeguamento “gratuito” (ossia
senza sanzioni e interessi) in sede di dichiarazione è stato esteso, con
effetto dal periodo d’imposta 2004, a tutti i soggetti interessati dagli Studi
(quindi anche per l’SG69U), indipendentemente dalla prima applicazione dello
stesso o della sua revisione (art.1, comma 411, legge 311/2004). L’adeguamento
rileva anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Tuttavia, fatte salve le ipotesi di
prima applicazione dello Studio o della sua revisione, (come è per il nuovo
Studio per le attività complementari all’edilizia TG50U, in vigore dal periodo
d’imposta 2004), l’adeguamento potrebbe comportare l’applicazione di una
maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza fra i ricavi presunti dallo
Studio e quelli annotati nelle scritture contabili (aumentati delle rimanenze
finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi dell’art.93,
commi 1-4, D.P.R. 917/1986), quando tale differenza è superiore al 10% dei
ricavi annotati nelle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate ha
precisato, in tal ambito, che:
•
a differenza degli scorsi anni, l’indicazione dell’importo
dell’adeguamento deve essere effettuato distintamente in ciascuna dichiarazione
(relativa al periodo d’imposta 2004):
- dei redditi;
- IVA;
- IRAP.
A tal fine, sia nella dichiarazione
IVA 2005 che dell’IRAP 2005 sono stati previsti appositi campi in cui dovrà
essere indicato il predetto importo;
•
l’adeguamento ai fini IVA, inoltre, deve essere effettuato versando la
relativa imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito (e non più entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi), ossia, in caso di esercizio coincidente con l’anno
solare, entro il 20 giugno o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
•
la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare
dello scostamento, se superiore al suddetto limite del 10%, ed è “unica”, nel
senso che il versamento è valido ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e
dell’IRAP. La stessa maggiorazione, inoltre, deve essere indicata nella
dichiarazione dei redditi (UNICO 2005) e va pagata entro il termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno o 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,40%), tramite F24 (codice tributo 4726 per le persone
fisiche e 2118 per gli altri soggetti).
Si precisa, infine, che
l’adeguamento deve effettuarsi con riferimento al ricavo puntuale stimato da
GE.RI.CO.. È possibile, tuttavia, adeguarsi ad un valore compreso
nell”’intervallo di confidenza” (intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo
stimato dallo Studio), ferma restando la possibilità per l’Amministrazione
finanziaria di chiedere al contribuente giustificazioni circa il mancato
adeguamento al ricavo puntuale.