IVA - INDENNITÀ PER PERDITA DI AVVIAMENTO
(Agenzia delle Entrate, RM 173/E/05
)
L’indennità per la perdita
dell’avviamento, che spetta al locatore a seguito della cessazione del rapporto
di locazione avente ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello
abitativo (per attività industriali, artigianali, commerciali, turistici etc.),
deve essere assoggettata ad IVA, in quanto costituisce il corrispettivo
dell’incremento di valore (avviamento) che il conduttore, riconsegnando il
bene, rimette nella disponibilità del proprietario.
Così si è espressa l’Agenzia delle
Entrate con la recente Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005, in risposta ad
un’istanza di interpello relativa al trattamento da riservare, ai fini
dell’IVA, all’indennità per perdita di avviamento, di cui all’art. 34 della
legge 392/1978, che, nel caso specifico, il proprietario doveva corrispondere
alla società conduttrice dell’immobile, a seguito della cessazione del rapporto
di locazione per scadenza del termine contrattuale.
In particolare, l’art.34 della legge
392/1978 stabilisce che, in caso di cessazione di un rapporto di locazione
avente ad oggetto immobili adibiti ad attività industriali, commerciali,
artigianali o turistiche (di cui all’art.27, numeri 1 e 2, della stessa legge
392/1978), spetta al locatario un’indennità pari a 18 mensilità (21 per le
attività alberghiere) dell’ultimo canone corrisposto. Ciò a condizione che la
cessazione della locazione non avvenga per cause imputabili al conduttore
(inadempimento, disdetta o recesso da parte dello stesso) o per procedure
concorsuali.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato
che l’indennità non è necessariamente legata ad una funzione risarcitoria,
conseguente ad un atto unilaterale del proprietario (locatore) che interrompa
anticipatamente il contratto, causando un danno economico al conduttore, ma può
succedere, come è nel caso oggetto dell’interpello, che la stessa sia
riconosciuta anche nell’ipotesi di “cessazione naturale” del rapporto di
affitto per decorrenza dei termini.
In tale circostanza, non avendo
l’indennità natura risarcitoria, non può trovare applicazione l’art.15 del
D.P.R. 633/1972 che sancisce l’esclusione dalla base imponibile IVA delle somme
dovute a titolo, tra l’altro, di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento
contrattuale.
Al contrario, a parere dell’Agenzia,
l’indennità a cui il conduttore ha diritto, anche in caso di cessazione
naturale del rapporto di locazione, costituisce il corrispettivo (sia pure
determinato in base alla legge) di quello che la sua attività commerciale ha
rappresentato in termini di aumento del valore dell’immobile e della
potenzialità dello stesso ad essere utilmente impiegato nell’esercizio
dell’attività imprenditoriale.
Quindi, tale indennità, qualora
corrisposta in seguito alla naturale cessazione della locazione, costituisce il
corrispettivo di un’obbligazione che, ai fini IVA, deve essere considerata alla
stregua di una prestazione di servizi e, quindi, assoggettabile alla medesima
imposta, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 633/1972, qualora il conduttore rivesta
la qualifica di soggetto passivo.