AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E NUOVE MODALITÀ DI
PAGAMENTO
(DM 24/5/2005)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 24 maggio 2005, entrano in vigore, con effetto dal 1° giugno
2005, i nuovi importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle
concessioni governative, il cui aggiornamento era stato previsto in origine
dalla legge finanziaria 2005 (art.1, comma 300, legge 311/2004) e da ultimo dal
D.L. 7/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n.43/2005, con il quale
sono state incrementate, tra l’altro le misure fisse dell’imposta di registro e
delle ipotecarie e catastali).
Per quanto riguarda in particolare
l’imposta di bollo, l’art.1 del citato D.M. 24 maggio 2005 prevede, tra
l’altro, che:
- l’importo stabilito in generale
nella misura fissa di 11 euro sia elevato a 14,62 euro (al riguardo, si ricorda
che già con l’art.1-bis del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni dalla
legge 191/2004, questa misura dell’imposta ha subito un primo incremento,
passando da 10,33 euro a 11 euro, con effetto dal 1° agosto 2004);
- il valore dell’imposta stabilito
dall’art.28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i
disegni, modelli, calcoli etc, sia elevato dagli attuali 0,31 euro (600 lire) a
0,52 euro.
Tali aumenti, che decorrono dal 1°
giugno 2005, interessano direttamente, tra l’altro, gli atti e i contratti
relativi ad appalti di opere pubbliche, per cui si ritiene utile fornire uno
schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili
agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.97/E del 27 marzo 2002.
ATTI
SOGGETTI A BOLLO SIN DALL’ORIGINE NELLA MISURA DI EURO 14,62 PER OGNI FOGLIO*
(Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte
I, D.P.R. 642/1972)
- capitolato generale (solo se
allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto normativo non viene
allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato.);
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di
ripresa lavori;
- certificato e verbale di
ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbale di constatazione delle
misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare
esecuzione.
ATTI
SOGGETTI A BOLLO IN CASO D’USO ** NELLA MISURA DI EURO 0,52 PER OGNI FOGLIO * O
ESEMPLARE
(Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte
II, D.P.R. 642/1972)
- elaborati grafici progettuali;
- piani di sicurezza, previsti
dall’art.31 della Legge 109/1994;
- disegni, computi metrici,
relazioni tecniche, planimetrie.
ATTI
SOGGETTI A BOLLO IN CASO D’USO** NELLA MISURA DI EURO 14,62 PER OGNI ESEMPLARE,
100 PAGINE O FRAZIONE
(Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte
II, D.P.R. 642/1972)
- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di
rate;
- conto finale dei lavori e relativa
relazione.
* Il foglio si intende composto da
quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972)
**Si ha “caso d’uso” quando gli
atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione
(art.2, D.P.R. 642/1972)
Con l’occasione si evidenzia,
inoltre, che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5
maggio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2005) sono
state fornite le specifiche tecniche per le nuove modalità di pagamento
dell’imposta tramite l’utilizzo di appostiti contrassegni, in sostituzione
delle marche da bollo, così come previsto dall’art.3, comma 1, numero 3-bis,
del D.P.R. 642/1972 (introdotto dall’art.1-bis, comma 10, del D.L. 168/2004,
convertito con modificazioni dalla legge 191/2004).
Si tratta di contrassegni
autoadesivi (etichette) che verranno stampati dai rivenditori autorizzati,
tramite apposite emettitrici e rilasciati istantaneamente, qualsiasi sia il
valore richiesto. I nuovi supporti autoadesivi conterranno, inoltre, dei punti
di strappo per impedirne la rimozione e la successiva apposizione su altro
atto. In ogni caso, le modalità d’uso saranno le stesse delle marche da bollo
sostituite.