L’IMPRESA INVITATA CHE NON HA PRESENTATO L’OFFERTA PUÒ
ACCEDERE AGLI ATTI DI GARA
(Consiglio di Stato, Sezione
v, Decisione del 10 maggio 2005, n. 2340)
La richiesta di
partecipazione, seguita dall’invito dell’Amministrazione a presentare la
propria offerta, integra una posizione di legittimazione all’accesso agli atti
della gara pure se l’impresa non ha presentato l’offerta e non ha specificato
le motivazioni dell’accesso, poiché soltanto una volta acquisite le necessarie
informazioni l’impresa potrà valutare con pienezza di elementi conoscitivi
l’opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale, mentre nella fase
preliminare di informazione e valutazione dei propri interessi non è tenuta ad
esplicitare alcuna ragione giuridica a tutela di tali interessi.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
decisione sul ricorso in appello n. 9368/2003 proposto dalla C.E.M.E.S. s.p.a.,
in persona del suo legale rappresentante
rappresentata e difesa dall’avv. G. V. ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. A. T. in Roma, largo dei Lombardi n. 4 contro il
Comune di Pisa in persona del suo legale
rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G. L. ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. B. P. in Roma, Via Celimontana n.38; e nei
confronti della Saba Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante
non costituita per l’annullamento della sentenza n. 2714/2003 pronunciata tra le
parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Pisa;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons.G. Z.;
Uditi alla camera di consiglio del
giorno 15 febbraio 2005 l’avv. A. T. su delega dell’avv. G. V. e l’avv. B.P. P.
per delega, quest’ultimo, dell’avv. G. L.;
Ritenuto e
considerato in fatto e
in diritto
quanto segue:
1) La sentenza appellata ha respinto
il ricorso proposto in primo grado dalla Società appellante per l’annullamento
del diniego opposto dal Comune di Pisa, con nota n.16 del 15 gennaio 2003 del Dirigente del Dipartimento Opere
pubbliche – U.O. Gare, alla istanza presentata,in data 23 dicembre 2002 dalla
C.E.M.E.S. s.p.a., per ottenere il rilascio della documentazione della gara per
l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di un autoparcheggio situato in Piazza Vittorio Emanuele II.
2) La Società appellante aveva
presentato una richiesta di partecipazione alla gara in parola cui aveva fatto
seguito la lettera di invito del Comune di Pisa ma non la presentazione
dell’offerta da parte della medesima Società appellante.
3) La decisione di primo grado ha
ritenuto che nel caso di specie la C.E.M.E.S. s.p.a. non fosse titolare di una
situazione giuridicamente rilevante e tale, quindi, da legittimare l’accesso
agli atti della gara di cui trattasi.
In particolare la decisione ha
considerato legittimo il diniego in quanto era
mancata la indicazione, da parte della C.E.M.E.S. s.p.a., dell’assunto
giuridico sotteso alla richiesta di accesso essendo troppo generiche la
dichiarazione, effettuata dalla società attuale appellante nella propria
istanza di accesso, di non sentirsi garantita nell’espletamento della gara e la
formulazione del mero intendimento di
presentare ricorso.
Ha osservato, altresì, il primo
giudice che le carenze lamentate dalla Società appellante nel corso del
procedimento in ordine alla progettazione dell’opera per la sussistenza di
problemi di rischio idraulico non sono state esplicitate nella istanza di
accesso e non potevano, quindi, essere valutate dal Comune di Pisa.
4) Entrambe le considerazioni poste
a sostegno della decisione appellata sono erronee.
In primo luogo non vi è alcuna
necessità di esternare nella istanza di accesso alla documentazione di una gara
pubblica le ragioni giuridiche sottese alle richiesta stessa, l’accesso si
giustifica con il diritto di chi alla gara ha partecipato di conoscere le
modalità di svolgimento della procedura e le determinazioni prese
dall’Amministrazione.
Solo in esito alla acquisizione
delle necessarie informazioni il partecipante potrà valutare con pienezza di
elementi conoscitivi la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale e
non può essere tenuto, in questa fase preliminare di informazione e valutazione
dei propri interessi, ad esplicitare alcuna ragione giuridica a tutela di tali
interessi. Non è, poi, dubbio, neanche per il primo giudice, che la richiesta
di partecipazione, seguita dall’invito dell’Amministrazione a presentare la
propria offerta, integri una posizione di legittimazione all’accesso agli atti
della gara che non è esclusa dalla circostanza della mancata presentazione
dell’offerta. Da altra angolazione si deve rilevare che nel caso di specie vi
era stato un contraddittorio, tra la Società appellante ed il Comune di Pisa,
in ordine alle caratteristiche tecniche dell’opera da realizzare,
contraddittorio instaurato con un duplice scambio di note di cui lo stesso
provvedimento impugnato in primo grado da atto e che aveva avuto ad oggetto le
perplessità esternate dalla C.E.M.E.S. s.p.a. sulla progettazione dell’opera e
sugli eventuali rischi idraulici derivanti dalla realizzazione della stessa
secondo le modalità progettate. In base a
tale presupposto non ha alcun rilievo che nella istanza di accesso non
si sia fatto riferimento esplicito a tale corrispondenza era, infatti, ben chiaro
all’Amministrazione Comunale il motivo che induceva la Società attuale
appellante a verificare le condizioni di realizzazione del parcheggio per
tutelarsi eventualmente in sede giurisdizionale per il pregiudizio subito per
non aver potuto partecipare alla gara in forza delle carenze progettuali di cui
aveva rappresentato l’esistenza . Nella fattispecie qui considerata sussiste in
modo evidente,ad avviso del Collegio, l’interesse diretto alla tutela di
“situazioni giuridicamente rilevanti” che a tenore dell’art. 21, primo comma, della legge 7 agosto
1990 n. 241, consente l’accesso ai documenti amministrativi da parte dei
privati.
5) La sentenza va, pertanto,
riformata con accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente
annullamento dell’atto in quella sede impugnato. Il Comune di Pisa è tenuto
altresì, ad esibire i documenti di gara richiesti con l’istanza presentata
dalla Società attuale appellante.
6) Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza
appellata ed annulla l’atto impugnato in primo grado. Ordina al Comune di Pisa
di esibire i documenti richiesti dalla Società appellante. Condanna il Comune
di Pisa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000 a favore
della Società appellante Iva e CCAP esclusi. Così deciso addì 15 febbraio 2005
in camera di consiglio.