L’OFFERTA E’ INAMMISSIBILE SE IL SOPRALLUOGO E’
EFFETTUATO DA UN DIPENDENTE DELL’IMPRESA SENZA DELEGA, IN CONTRASTO CON LE
DISPOSIZIONI DEL BANDO
(Consiglio di Stato, Sezione
VI, decisione del 10 maggio 2005, n. 2387)
Qualora il bando di gara
richieda che il legale rappresentante o il direttore tecnico delle imprese
concorrenti o un soggetto da questi formalmente delegato prenda visione dei
luoghi di esecuzione dei lavori prima della presentazione dell’offerta, la
stessa deve ritenersi inammissibile qualora il sopralluogo sia stato eseguito
da un mero dipendente dell’impresa privo di specifica delega.
FATTO
Con il ricorso proposto in primo
grado il Consorzio E.A.CO.S. Edili Artigiani Soc. Coop. a r.l. ha impugnato l’esclusione
dalla procedura indetta dal Comune di Monte San Giovanni Campano per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione della Piazza G. Marconi. A
fondamento del contestato provvedimento di esclusione la stazione appaltante ha
addotto la ritenuta mancanza di una valida attestazione di presa visione dei
luoghi, richiesta a pena di esclusione dalla disciplina di gara che al riguardo
rinvia all’apposito allegato “G”.
Nel dettaglio la stazione appaltante
ha ritenuto che il suddetto onere di produzione documentale non sia stato nel
caso di specie assolto dalla odierna resistente attraverso la presentazione di
attestazione rilasciata in favore di Bonanni Maurizio, non reputando
quest’ultimo né legale rappresentante della Società E.A.CO.S. né soggetto dalla
stessa appositamente delegato.
Avverso la sentenza con cui il primo
Giudice ha accolto il ricorso insorge l’Amministrazione appellante sostenendone
l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 26 novembre 2004 la
causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto
accolto.
Giova considerare che a
giustificazione della esclusione contestata in primo grado la stazione
appaltante ha sostanzialmente dedotto l’inadeguatezza della documentazione
prodotta dalla Società E.A.CO.S. ad assolvere l’onere probatorio imposto dal
disciplinare di gara laddove prescrive, a pena di esclusione, la presentazione
dell’attestazione di presa visione dei luoghi ove i lavori da aggiudicare
devono essere eseguiti.
Nel dettaglio, l’Amministrazione,
tenendo conto della attestazione prodotta dalla società poi esclusa, ha
ritenuto che la prescritta visione dei luoghi sia stata effettuata da persona
non abilitata, tale non essendo reputato il sig. Bonanni Maurizio. Ad avviso
della società ricorrente in primo grado, viceversa, il Bonanni sarebbe stato
legittimato ad assolvere per conto della società E.A.CO.S. il citato onere
procedimentale perché all’uopo delegato dalla stessa società, nonché nella sua
qualità di Direttore Tecnico della Bonanni Lavori S.p.a.; quest’ultima società
in particolare, è indicata quale componente della E.A.CO.S., che avrebbe quindi
partecipato alla gara in qualità di consorzio stabile, indicando la società
Bonanni quale soggetto esecutore. Si tratta di posizione non condivisa dal
Collegio.
Da un lato, infatti, non può certo
sostenersi che il Bonanni rivesta la qualifica (richiesta dalla disciplina di
gara in capo al soggetto cui l’impresa partecipante può validamente affidare il
compito di effettuare il prescritto sopralluogo) di legale rappresentante o di
direttore tecnico della società E.A.CO.S.
In disparte la questione relativa
alla veste giuridica indicata dalla suindicata società in sede di
formalizzazione della domanda di partecipazione, deve il Collegio constatare
che il Bonanni non riveste all’interno della E.A.CO.S. alcuna delle due citate
qualifiche, alternativamente richiesta dalla disciplina di gara in capo al
soggetto cui assegnare il compito di visionare i luoghi di esecuzione dei
lavori.
La stessa disciplina di gara,
peraltro, ammette che alla indicata visione possa attendere soggetto diverso
purché a ciò incaricato mediante specifica delega.
Senonché, non è processualmente
emerso che tale delega sia stata esibita nel corso del procedimento, all’atto
della visione o, comunque, prima che fosse adottato il contestato provvedimento
di esclusione.
Né può peraltro invocarsi, a
sostegno della ritenuta illegittimità del provvedimento di esclusione, il
principio della più ampia partecipazione alle procedure concorsuali o quello
che impone all’Amministrazione di invitare alla regolarizzazione, destinati ad
infrangersi al cospetto di lacune siffatte nella produzione documentale imposta
dalla lex specialis a pena di esclusione.
Alla stregua delle esposte
argomentazioni va dunque accolto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 novembre
2004 dal Consiglio di Stato.