OBBLIGO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO PER I LAVORI PUBBLICI
Sulla GU n. 146 del 25-6-2005 è
stato pubblicato il testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge
di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 3), recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche’ per la tutela del diritto d’autore, e altre misure
urgenti”.
Tale provvedimento, oltre ad altre
misure che non sono di interesse per il settore, ha introdotto un istituto
finalizzato a rendere più sicuri da ritardi e sospensioni i lavori pubblici in
generale e quelli per la realizzazione delle Grandi Infrastrutture di cui alla
legge obiettivo. Dall’apertura di vari cantieri in tutta Italia, non sono
infatti mancati problemi e ritardi dovuti a ritrovamenti archeologici nelle
aree sulle quali si stava lavorando.
Da qui la necessità di sospendere i
lavori al fine di stabilire il livello di importanza dei ritrovamenti, per poi
decidere se trasferire i reperti in musei o altri luoghi adatti o addirittura
chiudere la zona e farne un sito archeologico.
Con questo norma si introduce un
nuovo istituto che coinvolge gli esperti di archeologia del ministero dei beni
culturali. Il loro compito consisterebbe nel verificare preventivamente (quindi
prima che i lavori inizino) se l’area individuata per la realizzazione
dell’infrastruttura potrebbe essere un eventuale sito archeologico. Naturalmente
la verifica verrebbe effettuata per mezzo di indagini geologiche e
archeologiche effettuate sul posto ma anche per mezzo dello studio di dati di
archivio e bibliografici.
Se dopo la verifica non dovesse
emergere alcun sospetto di presenza di beni archeologici nell’area, trascorsi
30 giorni dalla ricezione della documentazione contenenti le risultanze della
verifica, il Sovrintendente chiuderebbe la procedura.
Se, a seguito dell’istruttoria,
dovessero emergere elementi tali da far pensare alla presenza di reperti di
interesse archeologico nella zona, allora si procederebbe alla verifica
effettiva a conclusione della quale:
A) se i reperti non hanno alcun
valore, si procede alla realizzazione sul posto dell’opera pubblica in
progetto;
B) se i reperti hanno valore ma
possono essere trasferiti in altri luoghi, si procede al loro prelievo e poi si
iniziano i lavori;
C) se i reperti sono tali da
costituire un’importante scoperta che non può essere trasferita perché consiste
in ville o altro, la zona si trasforma in sito archeologico e l’opera
infrastrutturale viene realizzata altrove. La verifica circa l’interesse
geologico non interesserà le opere per le quali la progettazione preliminare
sia stata approvata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
Testo del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27
aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante:
«Disposizioni urgenti per lo
sviluppo e la coesione territoriale, nonche’ per la tutela del diritto
d’autore, e altre misure urgenti
(GU n. 146 del 25-6-2005)
… omissis …
Art. 2-ter
Verifica
preventiva dell’interesse
archeologico
1. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice
dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all’applicazione
delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima dall’approvazione, copia del
progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici
reperibili, all’esito delle ricognizioni
volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonche’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale
documentazione e’ raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici
delle universita’, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge n.
109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non
e’ richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia’ impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali e’ istituito un apposito elenco, reso accessibile a
tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita’
di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l’attuazione del
presente comma e’ autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l’anno 2005 e
di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo
impianto, nonche’ una spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 e di 20.000 euro a
decorrere dall’anno 2006 per le spese di gestione dell’elenco di cui al primo
periodo. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari
complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000
euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a
50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’
culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’
culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla
base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di
progettazione, puo’ richiedere motivatamente, entro, il termine di novanta
giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista
dall’articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della
documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e’ interrotto qualora
il soprintendente segnali con modalita’ analitiche detta incompletezza alla
stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il
soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai
contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche dell’intervento da
realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti
informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine.
Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a
disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla
procedura prevista dall’articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al
comma 3 e’ ammesso il ricorso amministrativo previsto dall’articolo 16 del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non
richieda l’attivazione della procedura di cui all’articolo 2-quater nel termine
di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo,
l’esecuzione di saggi archeologici e’ possibile solo in caso di successiva
acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di
nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile
la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero
per i beni e le attivita’ culturali procede, contestualmente alla richiesta di
saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano
alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la
facolta’ di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera
pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi i poteri previsti
dall’articolo 28, comma 2, nonche’ i poteri autorizzatori e cautelari previsti
per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1,
lettera m), del medesimo codice.
8. Il presente articolo non si
applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia gia’ intervenuta, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l’approvazione del progetto preliminare.
Art.
2-quater
Procedura di
verifica preventiva dell’interesse archeologico
1. La procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 2-ter si articola in
due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine
archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine e’ subordinata
all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase
precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della
progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e
geochimiche;
3) saggi archeologici tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della
progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche
in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si
conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata
dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica
l’interesse archeologico dell’area, secondo i seguenti livelli di rilevanza
archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo
stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali con
scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede
rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare
rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per l’esecuzione dei saggi e
degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento puo’ stabilire forme semplificate
della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera
a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
si considera chiusa con esito negativo ed accerta l’insussistenza
dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di
cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie
ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente
a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del
comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli
12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico e’ condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a
carico della stazione appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di
cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla
procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio
del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma
3 dell’articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l’amministrazione
appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con
il responsabile del procedimento e con gli uffici dell’amministrazione
procedente. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessita’
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e
dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del
procedimento. L’accordo disciplina altresi’ le forme di documentazione e di
divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante la informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche,
eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione
e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
… omissis …