DISCARICHE DI RIFIUTI: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2005 DEL
TERMINE DEL 16 LUGLIO PER L’ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI
Si informa che il Consiglio dei
Ministri ha disposto il rinvio al 31 dicembre 2005 della scadenza del 16 luglio
2005, fissata dal D.Lgs. 36/2003, articolo 17, commi 1,2 e 6 lettera a),
relativamente al periodo transitorio per l’applicazione dei limiti per l’accettazione
dei rifiuti in discarica.
La proroga è prevista dall’articolo
11 del Decreto Legge concernente “Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione anche con proroghe di
termini”, approvato il 24 giugno e di imminente pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
La proroga è motivata dalla
necessità ed urgenza “di evitare, nelle more dell’emanazione del decreto
interministeriale riguardante i nuovi limiti per l’accettazione dei rifiuti in
discarica previsti dalla decisione 2003/33/CE, il rischio di situazioni di
blocco del conferimento in discarica dei rifiuti”.
Con la proroga disposta dal DL in
parola:
- le discariche già autorizzate alla
data di entrata in vigore del decreto 36 possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate (articolo 17, c. 1);
- fino alla stessa data (articolo
17, c. 2) è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza
delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, nonché dalle deliberazioni
regionali connesse, relativamente:
a. nelle discariche per rifiuti
inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo
A;
b. nelle discariche per rifiuti non
pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c. nelle discariche per rifiuti
pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria
tipo C e terza categoria.
- fino alla stessa data, ai fini di
cui al comma 2, restano validi i valori limite e le condizioni di ammissibilità
previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984
(articolo 17, comma 6, lettera a).
Il rinvio della scadenza disposto
dal Governo risponde alle segnalazioni di preoccupazione manifestate da diversi
settori produttivi per l’entrata in vigore di una norma per l’applicazione
della quale mancano ancora le necessarie disposizioni tecniche, contenute in
uno schema di decreto interministeriale attualmente in fase di concertazione
tra i diversi Ministeri interessati.