REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI
DA COMBUSTIBILI LIQUIDI
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005 il Decreto del Ministero dell’Interno del
28 aprile 2005 che riporta l’approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili liquidi.
Le disposizioni di prevenzione
incendi riguardano la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei seguenti
impianti termici di portata termica maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h delle
disposizioni precedenti) alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e
ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua
surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori
artigiani;
d) lavaggio biancheria e
sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Le disposizioni del decreto si
applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Per quanto riguarda gli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e di portata termica
superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), questi sono soggetti al parere dei Vigili
del Fuoco che rilasciano il relativo Certificato di prevenzione incendi.
In base alla normativa previgente
non è richiesto alcun adeguamento, anche se si aumenta la portata termica,
purchè non si superi il 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè
realizzata una sola volta. Negli altri casi è richiesto l’adeguamento.
Gli impianti esistenti in possesso
del N.O.P. (nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818)
devono essere adeguati entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto con
l’esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali
per i quali può essere applicata la previgente normativa.
Gli impianti esistenti di portata
termica non superiore a 116 kW, purchè realizzati conformemente alla normativa
previgente, non devono essere adeguati, anche nel caso di aumento di portata
termica tale da non superare i 116 kW.
L’allegato al decreto definisce i
requisiti tecnici che gli impianti e i locali devono possedere a seconda dello
loro destinazione d’uso.
Il provvedimento entra in vigore 60
giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 19
luglio 2005.
Il testo del Decreto e il relativo
Allegato sono consultabili sul portale dell’Ance all’indirizzo www.ance.it.
all’interno dell’area tematica “Tecnologia, qualità e sicurezza”.