NUOVI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Il Ministero delle Attività
Produttive ha recepito con Decreto del 18 aprile 2005, attualmente in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Raccomandazione europea 2003/361/CE
di aggiornamento della definizione e dei relativi parametri di valutazione
dimensionale delle piccole e medie imprese.
La Commissione Europea ha modificato
i criteri ed i parametri di definizione della dimensione delle piccole e medie
imprese (PMI) validi per la concessione di aiuti alle attività produttive,
introducendo una nuova categoria dimensionale, la microimpresa.
La nuova definizione sostituisce, a
partire dal 1° gennaio 2005, quella contenuta nella Raccomandazione 96/280/CE
del 3 aprile 1996. Le novità principali riguardano l’aumento dei parametri
finanziari che consentono di rientrare nella categoria delle PMI.
Definizione
PMI - Confronto vecchia e nuova disciplina Ue
Imprese medie
-) Raccomandazione UE 1996:
Criterio occupazionale: < 250
Criterio finanziario: < 40
milioni di euro di fatturato oppure < 27 milioni di euro di totale di
bilancio
-) Raccomandazione UE 2003:
Criterio occupazionale: < 250
Criterio finanziario: < 50
milioni di euro di fatturato oppure < 43 milioni di euro di totale di
bilancio
Imprese piccole
-) Raccomandazione UE 1996:
Criterio occupazionale: < 50
Criterio finanziario: < 7 milioni
di euro di fatturato oppure < 5 milioni di euro di totale di bilancio
-) Raccomandazione UE 2003:
Criterio occupazionale: < 50
Criterio finanziario: <10 milioni
di euro di fatturato oppure < 10 milioni di euro di totale di bilancio
Microimprese
-) Raccomandazione UE 1996:
Criterio occupazionale: < 10
Criterio finanziario:
-) Raccomandazione UE 2003:
Criterio occupazionale: < 10
Criterio finanziario: < 2 milioni
di euro di fatturato oppure < 2 milioni di euro di totale di bilancio
La Raccomandazione definisce
‘‘impresa” qualsiasi entità che eserciti attività economica, indipendentemente
dalla forma giuridica che assume, incluse, quindi, le ditte individuali, quelle
a carattere famigliare, le società di persone e le associazioni che svolgono
attività economica.
La Raccomandazione prevede due criteri
cumulativi, devono cioè esistere entrambi, per la classificazione delle
imprese:
1. il numero di occupati,
2. la dimensione finanziaria: il
fatturato annuo o, in alternativa (è sufficiente sia soddisfatto uno dei due
parametri), il totale di bilancio annuo.
Nell’ambito della categoria PMI si
definisce:
- microimpresa, l’impresa che ha
meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non
superiore a 2 milioni di euro;
- piccola impresa, l’impresa che ha
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa, l’impresa che ha
meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Criterio
occupazionale
Il numero di occupati è dato dai
dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel Libro
Matricola della società e legati all’impresa da forme contrattuali che
prevedono il vincolo di dipendenza, ad eccezione di quelli in cassa
integrazione straordinaria.
Il numero di occupati è espresso in
ULA (Unità Lavorativa Anno) che corrisponde ad una persona che ha lavorato
nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno. Gli occupati part-time o
stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Si considerano dipendenti
dell’impresa anche i proprietari gestori e i soci che svolgono un’attività
regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Sono, invece, esclusi gli
apprendisti, le persone con contratto di formazione o con contratto di
inserimento e i congedi di maternità, paternità e parentali. Queste esclusioni
costituiscono un incentivo per le imprese che vogliono investire nella formazione
e favorire un giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale.
Criterio
finanziario
Il fatturato annuo corrisponde alla
voce A.1 del conto economico redatto secondo le norme del codice civile, mentre
il totale di bilancio annuo è dato dal totale dell’attivo patrimoniale.
Tali dati derivano dall’ultimo
esercizio contabile chiuso e approvato prima della sottoscrizione della domanda
di agevolazione.
Per le imprese esonerate dalla
contabilità ordinaria e dalla redazione del bilancio si utilizzano, per il
fatturato, la dichiarazione dei redditi e, per l’attivo patrimoniale, il
prospetto delle attività e passività.
Infine, per le imprese il cui primo
bilancio non è stato approvato o che non
hanno presentato la prima dichiarazione dei redditi alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione, si considera solo il totale dell’attivo
patrimoniale risultante a tale data.
Status
dell’impresa
Per procedere alla quantificazione
degli occupati e dei dati finanziari, bisogna stabilire lo status dell’impresa
che, in base alle relazioni che ha con altre imprese, può essere definita
autonoma, associata o collegata.
Un’impresa è autonoma se detenuta
per non più del 25% del suo capitale da un’altra impresa, o anche quando il suo
capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è
posseduto e l’impresa stessa dichiara di poter presumere in buona fede
l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.
Sono associate le imprese, non
identificabili come collegate, tra le quali esiste la seguente relazione:
un’impresa detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il
25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
A questo riguardo esiste una deroga.
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica
di associata in presenza delle seguenti categorie di investitori, a condizione
che non siano collegati all’impresa richiedente:
- società pubbliche di
partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di
persone fisiche che svolgono regolare attività di investimento in capitale di
rischio a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non
superi 1.250.000 euro;
- università e centri di ricerca
pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali,
compresi i fondi di sviluppo regionali;
- enti pubblici locali, con un
bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
Si intravede in queste deroghe la
volontà di favorire l’accesso ai capitali di rischio, sotto forma di
partecipazione al capitale delle PMI, e gli investimenti in ricerca e
innovazione.
Se l’impresa richiedente è
riconosciuta come associata, al numero di occupati, al fatturato o all’attivo
patrimoniale si devono sommare, in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i
dati delle imprese situate immediatamente a monte e a valle della richiedente.
Ai dati delle imprese associate
bisogna interamente aggiungere i dati di
eventuali loro imprese collegate, a meno che siano già considerati nei conti
consolidati dell’impresa.
Sono considerate collegate
le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- l’impresa in cui un’altra impresa
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- l’impresa in cui un’altra impresa
dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea
ordinaria;
- l’impresa su cui un’altra ha il
diritto di esercitare un’influenza dominante, in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria consentiti dalla legge;
- l’impresa in cui un’altra
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto, in base ad accordi con
altri soci.
Se l’impresa è collegata ad un’altra
bisogna prendere in considerazione i dati desunti dal bilancio consolidato. Se
non sono disponibili i conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si
sommano interamente i dati desunti dal bilancio di esercizio delle collegate.
Inoltre, devono essere aggiunti,
proporzionalmente, i dati delle eventuali imprese associate alle collegate
(situate immediatamente a monte e a valle), a meno che non siano già ripresi
tramite i conti consolidati.
Ad eccezione dei casi sopra
riportati, per i quali vige la deroga del 25% per le associate, un’impresa
è considerata sempre di grande
dimensione se almeno il 25% del suo capitale o dei diritti di voto sono
detenuti, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico o da più enti
pubblici congiuntamente.
Entrata in
vigore dei nuovi parametri
Il Decreto del Ministero delle
Attività Produttive del 18 aprile 2005, accoglie in pieno la disciplina
comunitaria e stabilisce delle disposizioni per l’entrata in vigore della nuova
definizione di PMI. In particolare, la nuova definizione non si applica ai
regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005
per i quali continuano ad applicarsi i vecchi parametri fino alla scadenza
delle rispettive autorizzazione a meno che non siano stati, prima della
scadenza, rinotificati all’Unione Europea.
Le nuove disposizioni dovranno,
invece, comunque essere adottate per i nuovi regimi di aiuto presentati e
notificati successivamente al 31 dicembre 2005.
Il testo del Decreto in parola è
consultabile sul portale dell’Ance (www.ance.it) accessibile mediante i codici
di accesso già in possesso delle imprese associate.