CONDONO EDILIZIO - VERSAMENTO DEL 50 PER CENTO
DELL’OBLAZIONE DIRETTAMENTE AL COMUNE
(Decreto – Infrastrutture e
trasporti – 18/2/05, G.U. 17/6/05, n. 139)
È stato pubblicato in G.U. il
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale prevede che
il versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell’oblazione
per la sanatoria degli abusi edilizi (art. 32, D.L. n. 269/2003) deve essere
versato dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo
le modalità stabilite dal comune stesso.
Il restante 50 per cento, di
pertinenza dell’erario, deve essere versato con le modalità stabilite dal
decreto ministeriale 14 gennaio 2004.