RIFIUTI -
FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO
(D.M. - Ambiente
- 1° aprile 1998, n. 145, G.U. 13 maggio 1998, n. 109)
Con decreto interministeriale sono
stati definiti il modello e i contenuti del formulario di accompagnamento dei
rifiuti previsto dalla normativa sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi, che
deve essere adottato a decorrere dal 12 giugno 1998 ("decreto
Ronchi", D.Lgs. n. 22/1997, artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4).
Il formulario di identificazione dei
rifiuti trasportati, deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco
conforme sostanzialmente al modello ministeriale, dal produttore o dal
detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.
Qualora siano utilizzati strumenti
informatici, i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a
ricalco.
Il formulario è stampato su carta
idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non
pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata.
Il formulario sostituisce gli altri
documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
Resta salva la documentazione relativa
al trasporto di merci pericolose e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal
regolamento CE 259/93.
I formulari di identificazione
costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti
prodotti o gestiti (cfr. D.M. n. 148/1998).
A tal fine gli estremi identificativi
del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in
corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto e il
numero progressivo del registro di carico e scarico relativo a tale annotazione
deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti
stessi.
Si riporta, per opportuna conoscenza,
il testo del decreto in esame.
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 1° aprile 1998, n. 145
Regolamento
recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento
dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO
CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITA'
E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Visti in particolare gli articoli 15 e
18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre
1997;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. È approvato il modello del
formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.
Art. 2.
1. Il formulario di identificazione
deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente
al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal
produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il
trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono
essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
2. Il formulario è stampato su carta
idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non
pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e
deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "C".
Art. 3.
1. Fatta salva la documentazione
relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa
vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93,
il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di
accompagnamento dei rifiuti trasportati.
2. Durante il trasporto devono essere
rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di
trasporto dei rifiuti.
Art. 4.
1. I formulari di identificazione di
cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione
di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate
dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del
decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Gli estremi dell'autorizzazione alle
tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente
ai dati identificativi della tipografia.
2. La fattura di acquisto dei formulari
di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici
degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima
dell'utilizzo del formulario.
3. I formulari di identificazione
costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti
prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario
dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza
all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero
progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione
deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti
stessi.
Art. 5.
1. Il presente regolamento entra in
vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO
Ditta ...........................
............................ ................................................
Residenza o domicilio
............................ ............................ ....................
comune ............................via ............................
n. ............................
Codice fiscale
..................................................................... ....................
Ubicazione dell'esercizio
........................ ............................ ....................
comune ............................via ............................
n. ............................
Formulario dal n. ................ al
n. ............ ............................ ...................
(omissis)
I. Sul frontespizio del bollettario o sulla
prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi
identificativi individuati nell'allegato "A".
Il. In alto a destra del formulario di
identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero
progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno
essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza
dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il
numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti
medesimi.
III. Nella prima sezione dovranno
essere riportati:
A) nella casella (1) i seguenti dati
identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei
rifiuti:
·
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
DELL'IMPRESA
·
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
·
INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE
DI PARTENZA DEL RIFIUTO
·
EVENTUALE N.ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI
DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ART. 31 E 33,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.
B) Nella casella (2), destinatario,
dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le
operazioni di recupero o smaltimento:
·
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
DELL'IMPRESA
·
CODICE FISCALE
·
INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE DI
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
·
EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI
DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.
C). Nella casella (3), trasportatore,
dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua il
trasporto dei rifiuti:
·
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
DELL'IMPRESA
·
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
·
INDIRIZZO DELL'IMPRESA
·
* NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI
Qualora si tratti di trasporto di
rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi
i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.
IV. Nella seconda sezione dovranno
essere riportate eventuali annotazioni
V. Nella terza sezione dovranno essere
riportati:
A) alla casella (4), caratteristiche
del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
·
CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL
RIFIUTO
·
CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1.
Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4.
Liquido.
·
CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO
DI CUI ALL'ALLEGATO “D” INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO “E” AL PRESENTE
DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).
B) alla casella (5) l'indicazione se il
rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in
cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.
C) alla casella (6) la quantità di
rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a
destino)
D) alla casella (7) il percorso dei
rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).
E) alla casella (8) l'indicazione se il
rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID
VI. Nella quarta sezione il
produttore/detentore e il trasportatore devono:
A) nella casella (9), apporre la
propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni
riportate nel formulario.
B) nella casella (10), trascrivere il
cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data
e l'ora di partenza.
VII. Nella quinta sezione, casella
(11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è
stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta,
nonchè la data, l'ora e la firma.