SICUREZZA SUL
LAVORO - D.LGS. 235/2003 - FORMAZIONE ADDETTI
AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI
Come è noto (cfr. nota suppl. n.3 al Not. 5/2005) il D.Lgs. 235/03 prevede che "i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste".
I contenuti della formazione sono indicati al comma 7 dell'art. 36-quater del D.Lgs.
n. 626/94, così come modificato dal D. Lgs. n. 235/03.
Inoltre il comma 8 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94 stabilisce che "in
sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome sono individuati i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
dei corsi". Alla data odierna,
Invece, per i lavoratori e per i preposti che non
possano far valere i requisiti di cui sopra (rispettivamente due o tre anni di
attività di montaggio e smontaggio ponteggi) e che fossero adibiti all’attività
in parola, in assenza dei corsi e di specifiche istruzioni, l’ANCE ha fornito
le seguenti indicazioni operative:
“Il datore di lavoro, nelle more
dell'istituzione dei corsi, può formare direttamente i lavoratori attenendosi
ai principi indicati al comma 7 dell’art. 36 quater,
fermo restando che sarà cura del datore di lavoro stesso iscrivere i lavoratori
e preposti così formati ai corsi di formazione, per così dire
"ufficiali" non appena essi verranno
istituiti localmente”