RIFIUTI-
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
(D.M. -
Ambiente - 1° aprile 1998, n. 148, G.U. 14 maggio 1998, n. 110)
Il Ministero dell'ambiente, con i
Ministeri dell'industria, della sanità e dei trasporti, ha approvato i modelli
dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dalla normativa sui
rifiuti (artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997).
Il registro di carico e scarico, che deve
essere adottato dal 13 giugno 1998, è composto da fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità previste
nel decreto.
I registri di carico e scarico tenuti
mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo.
Ha l'obbligo di tenere il registro,
dove annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che
producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali
(art. 7, comma 3, lett. c), d) e g), D.Lgs. n. 22/1997).
Si ricorda che i produttori dei rifiuti
derivanti dall'attività di demolizione e costruzione non sono obbligati alla
tenuta del registro di carico e scarico per il combinato disposto degli art. 7,
11 e 12 del decreto Ronchi.
La stampa di tali registri deve essere
effettuata con una cadenza diversa in base alle tipologie di operatori (art.
12, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997) e comunque in sede di verifica da parte degli
organi di controllo:
a) per i produttori almeno entro una
settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la
raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del
trasporto;
c) per i commercianti e gli
intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in
carico dei rifiuti.
In sostituzione del registro di carico
e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere
all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti
registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino
(art. 14, D.P.R. n. 600/1973);
c) altri registri o documentazione
contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
Ai fini della sostituzione questi
documenti devono:
- essere numerati e vidimati e
integrati dal formulario di accompagnamento (cfr. D.M. n. 145/1998);
- contenere i seguenti elementi: data
di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, numero progressivo
della registrazione e data in cui il movimento viene effettuato;
caratteristiche del rifiuto; quantità dei rifiuti prodotti all'interno
dell'unità locale o presi in carico; eventuale ulteriore descrizione del
rifiuto; numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in
carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; eventuale
intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
Possono continuare a essere utilizzati
fino al loro esaurimento, purché contengano tutti gli elementi previsti dal
nuovo decreto, i registri di carico e scarico disciplinati dalla previgente
normativa (D.P.R. n. 915/1982; D.L. n. 397/1988; D.Lgs. n. 95/1992) in uso alla
data del 13 giugno 1998 (entrata in vigore del decreto).
Si riporta, per opportuna conoscenza,
il testo del decreto in esame.
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 1º aprile 1998, n. 148
Regolamento
recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti
ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO
CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Visti gli articoli 15 e 18, commi 2,
lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e
disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello
uniforme di registro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre
1997;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono approvati i modelli di registro
di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico è
composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere
compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico
tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo
continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza
prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di
controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui
al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di
adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i
seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di
cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione
contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le
scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono
sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e
vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da
annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto
legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in
carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la
data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantità dei rifiuti prodotti
all'interno dell'unità locale o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione
del rifiuto;
e) il numero del formulario che
accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di
recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o
commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni
di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono
essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le
scritture contabili.
Art. 2.
Norme transitorie
1. I registri di carico e scarico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano
tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.
2. Il presente decreto entra in vigore
il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
FRONTESPIZIO
DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
1.
DITTA ............................................................................................................................................................
Residenza
o domicilio ............................... ........................................................................................................
comune ....................................................via ...................................................n. ............................................
Codice
fiscale............................................
Ubicazione
dell'esercizio........................... ....................................................
.....................................................
comune ....................................................via ...................................................n. ............................................
2.ATTIVITA'
SVOLTA
PRODUZIONE %
RECUPERO % Cod..... .... ....
SMALTIMENTO % Cod..... .... ....
TRASPORTO %
INTERMEDIAZIONE
E
COMMERCIO
CON DETENZIONE %
3.TIPO
Dl ATTIVITA'....................................
4.
REGISTRAZIONE N. .......... DEL .............
E N. ........... DEL ............. .... .... .... .... ...
5.
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A)
STATO FISICO
1.
Solido pulverulento
2.
Solido non pulverulento
3.
Fangoso palabile
4.
Liquido
B)
EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1
esplosivo
H2
comburente
H3-A
facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B
infiammabile
H4
irritante
H5
nocivo
H6
tossico (incluso molto tossico)
H7
cancerogeno
H8
corrosivo
H9
infetto
H10
teratogeno
H11
mutageno
H12
a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13
sorgente di sostanze pericolose
H14
ecotossico
(omissis)
(omissis)
DESCRIZIONE TECNICA MOD.”A”
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI
DETENTORI
I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O
RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI
INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO
DI CUI ALL'ALLEGATO "A".
Il. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI
CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i
seguenti dati:
a) alla
voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza,
codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) alla
voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attività svolta
(produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo
all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati “B” e “C” al decreto
legislativo 5.2.1997, n. 22;
c) alla
voce “TIPO DI ATTIVITA'” (solo per le imprese che effettuano operazioni di
recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata
negli allegati “B” e “C” al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto:
separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione,
ecc.;
d) alla
voce "REGISTRAZIONE”: la data ed il numero della prima e dell'ultima
registrazione.
e) alla
voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le
possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato
fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in
corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere
utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul
registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui
l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere
riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di
pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei
rifiuti.
III. I FOGLI DEL REGISTRO devono
contenere le seguenti informazioni:
a) Nella
prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla
quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e
della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre,
essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del
trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il
trasporto si riferisce;
b) Nella
seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
·
IL CODICE CER DEL RIFIUTO
·
LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
·
LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido
pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
·
LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI
ALL'ALLEGATO “D” INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO “E” AL PRESENTE DECRETO,
PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
·
LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON
L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI “B” E “C” DEL
DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo
scarico).
c) Nella
terza colonna devono essere trascvitti i dati relativi alla quantità di rifiuti
prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in
metri cubi).
d) Nella
quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di
provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di
manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità
centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonchè (qualora la presa in carico
o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario
o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
·
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
DELL'IMPRESA
·
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
·
SEDE DELL'IMPRESA;
·
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE
RIFIUTI
e) Nella
quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni.