DOCUMENTO UNICO
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - DURC - PRIMI CHIARIMENTI
Come è noto, secondo
le disposizioni apportate dalla “Legge Biagi”, è
stato introdotto l’obbligo per tutti gli appalti, compresi quindi quelli
relativi a lavori privati, di certificare la regolarità contributiva delle
imprese esecutrici. Tale attestazione viene
rilasciata, previa apposita richiesta, dagli Enti previdenziali ed assicurativi
(Inps ed Inail) e dalla
Cassa Edile competenti per territorio (cfr. da ultimo Not. n.
1/2005).
Con apposita
convenzione nazionale siglata presso il Ministero del Lavoro tra le Parti
Sociali del settore edile, l’Inps e l’Inail, è stato previsto il rilascio, da parte delle Casse
Edili, di un documento unico attestante la regolarità contributiva in parola
c.d. “DURC”. Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si
intende il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti
contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti
Inail, Inps e Cassa Edile
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento di ciascun
Ente. Con circolare approvata dal Ministero del Lavoro e sottoscritta in data
26 luglio 2005 dall’Inps, dall’Inail,
dalle Casse Edili e dal Comitato per la bilaterilarità
costituito tra le Parti Sociali del settore sono state definite le modalità per
il rilascio del DURC, dopo una sperimentazione condotta in 11 province.
Nel far riserva di pubblicare sul Notiziario
mensile n. 8-9/2005 il testo della citata circolare, di seguito si fornisce un
breve commento della stessa, sottolineando
peraltro che l’operatività del DURC come più avanti precisato non è immediata.
ENTRATA IN
VIGORE
L’entrata in vigore del DURC è
subordinata alla formazione del personale delle sedi territoriali di Inps, Inail
e Casse Edili. La data di entrata in vigore del DURC
su tutto il territorio nazionale sarà quindi successiva all’ultimazione di tale
programma di formazione e verrà prontamente comunicata.
Pertanto, in attesa della citata data di operatività del DURC, la
certificazione di regolarità contributiva resta disciplinata dalle vigenti
disposizioni e quindi dovrà essere richiesta dalle imprese con la usuale
procedura singolarmente ai tre enti interessati (Inps,
Inail e Cassa Edile).
AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL DURC
Oggetto del DURC sono
tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al
rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA).
Inoltre il DURC è necessario per il
rilascio delle attestazioni SOA. L’ unica esclusione prevista è quella dei
lavori in economia.
A) Lavori
pubblici
Per i lavori pubblici
l’impresa deve costantemente dimostrare la propria regolarità, in
riferimento ai versamenti contributivi effettuati per i propri dipendenti.
A tal fine, l’impresa aggiudicataria deve
produrre il DURC:
- per la verifica della dichiarazione dell’assolvimento degli
obblighi contributivi resa in sede di partecipazione alla gara pubblica;
- per la
stipula del contratto;
- per il
pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL);
- per il
pagamento del saldo finale e per il collaudo.
Va rilevato che l’adempimento previsto
dal settimo comma dell’art. 18 della Legge 18 marzo 1990, n. 55 (trasmissione
periodica delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva) può essere assolto
mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
B) Lavori
privati
Per i lavori privati il
DURC deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso di
costruire o di denuncia di inizio attività.
REQUISITI DELLA REGOLARITA’
La regolarità contributiva è riferita
alla correntezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assicurativi e assistenziali nei
confronti dell’Inps, dell’Inail
e delle Casse Edili riguardanti l’intera situazione aziendale (salvo quanto
previsto in caso di lavori pubblici per SAL e stato finale, come verrà più
avanti precisato, per la correntezza degli
adempimenti nei confronti delle Casse Edili).
La correntezza è
rilevata alla data indicata nella richiesta oppure, qualora questa non sia
indicata, alla data di redazione del certificato, purché entro i termini
stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso, termini che
si preciseranno più avanti.
Si richiama l’attenzione sul punto della
circolare concernente la verifica della dichiarazione rilasciata dall’impresa
in sede di partecipazione a gara pubblica. Viene
previsto che la regolarità debba sussistere alla data in cui l’impresa ha
dichiarato la propria situazione; ciò significa che in sostanza non rilevano ai
fini della verifica in parola eventuali successive regolarizzazioni.
La regolarità è verificata dalla Cassa
Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza della Cassa
medesima.
La verifica peraltro non si limita al
territorio: infatti
L’impresa deve dichiarare nella denuncia
alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore
lavorate o non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello
contrattuale.
Come più sopra anticipato, nel campo dei
lavori pubblici, la certificazione di regolarità contributiva in occasione
dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello
stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per
territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la
richiesta di certificazione; a tal fine è quindi necessario che l’impresa
inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi,
indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui lo stesso è
occupato.
Si evidenzia che nella fattispecie del
subappalto sono richiesti all’impresa subappaltatrice, ai fini della regolarità
contributiva, gli stessi requisiti di qualificazione richiesti all’impresa
appaltatrice. Pertanto anche l’impresa subappaltatrice dovrà seguire il
medesimo iter per il rilascio del certificato previsto per l’appaltatrice.
SOGGETTI
ABILITATI A RICHIEDERE IL DURC
Possono richiedere il DURC:
- l’Impresa
(anche attraverso i consulenti del lavoro o le associazioni di categoria munite
di delega);
- le Pubbliche
Amministrazioni appaltanti;
- gli Enti
privati a rilevanza pubblica;
- le SOA.
ENTI AI QUALI RICHIEDERE IL DURC
La richiesta può essere inoltrata alla
Cassa Edile, all’Inail o all’Inps.
Nel caso di inoltro agli Istituti pubblici, questi
ultimi trasmetteranno la richiesta alla Cassa Edile competente per territorio.
MODALITA’ PER
Per richiedere il DURC deve essere
utilizzato un modulo unificato che potrà essere inoltrato o in via telematica
(che è considerata la modalità principale) oppure allo Sportello Unico presso
le Casse Edili. Le Stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica
appaltanti, peraltro, possono richiedere il DURC esclusivamente in via
telematica. La richiesta per via telematica potrà essere effettuata
accedendo alternativamente a:
- Portale
orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it)
per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza
pubblica.
- Portale
verticale Inail (www.Inail.it)
per aziende ed intermediari
- Portale
verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
ENTE ABILITATO
AL RILASCIO DEL DURC
Il DURC è rilasciato dalla Cassa Edile
competente per territorio. A questo proposito è importante sottolineare
che il rilascio della certificazione di regolarità contributiva può essere
effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a
iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che
siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell’ambito del
settore edile.
TEMPI DI
RILASCIO DEL DURC
La circolare fissa in 30 giorni il tempo
massimo per il rilascio del DURC. Nel caso in cui decorra
il termine suddetto senza che l’Inail e l’Inps si siano pronunciati, scatta il cosiddetto
silenzio-assenso relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti e
quindi il DURC dovrà essere emesso.
Va sottolineato
che il silenzio-assenso non è applicabile alle Casse Edili per la natura privatistica dell’Ente.
Il DURC verrà
stampato in duplice copia originale (una per il richiedente e una da tenere
agli atti), firmato dal responsabile dell’iter procedimentale
e trasmesso al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il richiedente non sia l’impresa,
copia del certificato deve essere comunque inviata
alla stessa.
PERIODO DI
VALIDITA’ PER I LAVORI PRIVATI
Per ciò che riguarda i lavori privati, viene individuato in 30 giorni di calendario, a decorrere
dalla data del rilascio, il periodo di validità del DURC.