RECUPERO DEI
RIFIUTI NON PERICOLOSI - NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Nel supplemento n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998 è stato pubblicato il D.M. sul recupero dei rifiuti ai sensi degli
articoli 31 e 33 del Decreto legislativo n. 22/97.
Il Decreto ha l'obiettivo di individuare i rifiuti non pericolosi
e di fissare le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio dell'attività
di recupero può essere sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.
33 del Decreto legislativo n. 22/97.
1. Recupero materia
Si deve prima di tutto precisare che le attività di recupero
devono rispettare le norme vigenti sulle acque di scarico e sulle emissioni in
atmosfera.
Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di
recupero di materia devono garantire l'ottenimento di prodotti, di materie
prime e di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla
normativa tecnica di settore o nelle forme usualmente commercializzate e non
devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti
ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
I prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie
ottenuti dall'attività di recupero che non vengano destinati all'utilizzo nei
cicli di consumo o di produzione restano sottoposti al regime dei rifiuti.
2. Recupero ambientale
Le attività di recupero ambientale consistono nella restituzione
di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti
morfologici.
L'utilizzo dei rifiuti per tali finalità è sottoposto alle
procedure semplificate ex art. 33 del D.Lvo n. 22/97 a condizione che i rifiuti
non siano pericolosi, sia previsto dal progetto approvato dall'autorità
competente, sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche previste dal decreto per ogni singola tipologia di rifiuto e sia
compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche dell'area da recuperare.
3. Messa in riserva
La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi destinati ad una
delle attività comprese negli allegati al D.M. è sottoposta alle procedure
semplificate di cui all'art. 33 del D.Lvo n. 22 (comunicazione alla Provincia)
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente
dalle materie prime;
- i rifiuti incompatibili ossia suscettibili di reagire
pericolosamente tra di loro devono essere stoccati separatamente;
- se la messa in riserva dei rifiuti avviene in cumuli, questi
devono essere realizzati su basamenti pavimentati. Si deve ritenere che nel
caso dei rifiuti inerti la pavimentazione possa avvenire con una colata di cemento.
Il basamento deve essere impermeabile quando è richiesto dalle caratteristiche
del rifiuto;
- i rifiuti stoccati in cumuli se polverulenti devono essere
protetti dall'azione del vento. E' consigliabile coprire i cumuli o altrimenti
tenere una sufficiente umidità del suolo (linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti).
4. Quantità
Le quantità massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di
recupero sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si
effettua l'attività.
Il deposito per la messa in riserva di rifiuti non può avvenire
per un periodo superiore ad un anno e, comunque, in quantità superiori a quelle
recuperabili nello stesso periodo.
Le quantità annue di rifiuti che si intende avviare al recupero
devono essere indicate nella comunicazione di inizio dell'attività.
5. Test di cessione
I test di cessione previsti per alcuni rifiuti devono essere
svolti all'inizio dell'attività quindi, nel caso del settore edile, all'inizio
dell'attività del cantiere.
6. Terre da scavo
Con riferimento alle tipologie dei residui del settore delle
costruzioni si deve precisare che le terre provenienti dallo scavo sono
materiali che il D.M. 5 settembre '94 escludeva dal regime dei rifiuti e di
conseguenza a questi si applica la disposizione dell'art. 57, comma 5 del D.Lvo
Ronchi che prevede il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. in
oggetto (17 aprile scorso - 17 luglio prossimo) per conformarsi alle nuove
disposizioni (art. 57, comma 5 D.l.vo n. 22/97).
Tale periodo transitorio consentirà di valutare se il
preannunciato atto di indirizzo e coordinamento, mirato a chiarire alcuni
aspetti del D.M., darà indicazioni univoche sulla normativa da applicare alle
terre da scavo, considerato che il D.Lvo Ronchi individua i rifiuti del settore
delle costruzioni come quelli derivanti dalle attività di demolizione e
costruzione nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
Di conseguenza, così come le stesse Regioni hanno proposto in
sede di atto di indirizzo e coordinamento, le terre da scavo quando non
contengano sostanze pericolose non possono considerarsi rifiuti.
7. Rifiuti recuperati nello stesso luogo nel quale sono stati
prodotti
Dall'atto di indirizzo e coordinamento ci si aspetta altresì che
venga chiarito che i rifiuti recuperati nello stesso luogo di produzione sono
esclusi dagli adempimenti previsti dalle nuove norme del Decreto ministeriale.
8. Rifiuti da demolizione
In merito ai rifiuti di demolizione la normativa del D.M. dispone
al punto 7.1 delle norme tecniche "rifiuti ceramici e inerti" che
l'attività di recupero debba avvenire mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica o di altre frazioni di
materiale vario per ottenere frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata da sottoporre al test di cessione previsto dallo stesso
D.M. e con caratteristiche di cui alle norme CNR - UNI 10006.
Pertanto, soltanto nel caso tali residui avessero già suddette
caratteristiche, potrebbero essere riutilizzati tali e quali, altrimenti devono
necessariamente essere sottoposti al trattamento.
9. Bitume e inerti
Il rifiuto proveniente dalla scarifica del manto stradale può essere
recuperato nella produzione del conglomerato bituminoso "vergine" a
caldo oppure nei rilevati e sottofondi stradali. In questo secondo caso, però,
deve essere sottoposto al test di cessione.
10. Rifiuti delle reti ferroviarie
Gli spezzoni e manufatti di legno impregnato di creosoto possono
essere reimpiegati nelle strutture ferroviarie per passatoie, barriere di
contenimento e comunque non come traversine. Possono essere riutilizzati
altresì per la falegnameria e carpenteria previa eventuale rilavorazione
meccanica.
In questo secondo caso il prodotto deve essere contrassegnato con
marchio indelebile che indica il divieto di utilizzo come combustibile
domestico.
11. Comunicazione alla Provincia
Le imprese che sono intenzionate ad intraprendere le operazioni di
recupero devono inoltrare la comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente e possono iniziare l'attività decorsi 90 giorni
dalla suddetta comunicazione (art. 33 D.Lvo Ronchi).