SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U. PER L’URBANISTICA D.P.R. 380/2001 - RINVIO AL 1/7/2006
La Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29
luglio 2005 pubblica la legge 26 luglio 2005, n. 148, di conversione del
decreto-legge n. 86 del 27 maggio 2005 - in vigore dal 30 luglio 2005 - che
all’articolo 5-bis, comma 2, prevede che ‘‘le disposizioni del capo V della
parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006’’.
Conseguentemente, entreranno in
vigore soltanto il prossimo anno gli articoli contenuti del capo V della parte
II del T.U., in particolare:
- gli articoli 107 e 108, che
riguardano alcuni aspetti dell’attuale sistema di qualificazione disciplinato
dal D.P.R. n. 34/2000, e successive modificazioni, vale a dire la
qualificazione nelle categorie impiantistiche, individuate dall’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici in alcune categorie di opere generali ed in
numerose categorie di opere specializzate di cui all’allegato ‘‘A” dello stesso
D.P.R.;
- l’articolo 109, comma 2, che istituisce
presso le Camere di commercio l’Albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali necessari per la istallazione, trasformazione e manutenzione
degli impianti.
Ne consegue che anche il termine per l’attivazione dell’Albo dei
soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio di
attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti
di cui all’art. 107 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, inizialmente fissato al 1
luglio 2005, viene prorogato di un ulteriore anno, sempre con l’esclusione
degli edifici scolastici.