RIFIUTI - UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI - INDICAZIONI
PER IL SETTORE EDILE E STRADALE
Il Ministero dell’ambiente ha
diramato le indicazioni per rendere operativo anche nel settore edile, stradale
e ambientale il D.M. 203/2003 che - in attuazione della Legge Finanziaria 2002
(art. 52, comma 56, L. 448/2001) - ha imposto alle Pubbliche Amministrazione
l’obbligo di coprire il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato in misura non inferiore al
30% (salvo diversa quota stabilita da ciascuna Regione).
Se inizialmente la norma della
Finanziaria si indirizzava alla sola fornitura di manufatti, nel successivo
D.M. 203/2003 si è fatto riferimento anche alle opere pubbliche (art. 3, comma
3), imponendo quindi alle P.A., in sede di formulazione dei capitolati
d’appalto, l’obbligo di prevedere l’impiego di materiali riciclati.
La pubblicazione delle indicazioni
per il settore edile - contenute nella Circolare del 15 luglio 2005, n. 5205
(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2005) - rende pertanto effettivo tale
obbligo e conseguentemente i capitolati d’appalto delle P.A. dovranno essere
adeguati.
Nella Circolare vengono forniti i
criteri tecnici e prestazionali che i materiali e i manufatti riciclati devono
possedere per ottenere l’iscrizione nel Repertorio del riciclaggio, che è
condizione essenziale per l’acquisto del bene da parte della P.A. o delle
imprese appaltatrici, lo schema della domanda di iscrizione e l’ulteriore
documentazione che il produttore del materiale è tenuto a presentare al
Ministero dell’ambiente.
In particolare, dopo aver definito
“materiale riciclato” quello realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da
costruzione e demolizione, vengono presi in considerazione gli aggregati
riciclati risultanti dal trattamento degli inerti e il conglomerato bituminoso
derivante dalla scarifica del manto stradale.
Per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche, gli aggregati riciclati possono essere costituiti
interamente da rifiuti inerti, con un limite minimo del 60%, mentre per il
conglomerato bituminoso riciclato è previsto un limite minimo del 20% di
rifiuto inerte da scarifica.
Eventuali ed ulteriori parametri,
potranno essere aggiunti in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e delle
conoscenze di settore disponibili.
Si fa presente comunque che
l’indicazione nella Circolare degli aggregati riciclati e del conglomerato
bituminoso non è esaustiva e pertanto potranno essere iscritti nel Repertorio
anche altri manufatti e materiali.
La Circolare fornisce poi un elenco,
anche questo non esaustivo, dei possibili riutilizzi degli aggregati riciclati:
realizzazione del corpo dei rilevati stradali, dei sottofondi stradali, degli
strati di fondazione, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, strati
accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante, ecc. (Allegato C).
Accanto alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio nel rispetto
delle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dalla Circolare, si
ricorda che altra condizione essenziale perchè il materiale o il bene riciclato
possa essere impiegato dalla P.A. è la congruità del prezzo (art. 3, comma 4,
D.M. 203/2003). Ciò significa che il loro valore non deve essere superiore a
quello delle corrispondenti materie prime o beni con esse prodotti che si vanno
a sostituire.