LA POSSIBILITA’ DI VISIONARE ED ACQUISIRE GLI ATTI DI
GARA - SCHEMA DI DOMANDA
In diverse occasioni per le imprese,
che hanno partecipato ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico,
si pone il problema di poter conoscere la documentazione presentata dai
partecipanti, al fine di tutelare il proprio interesse, come nel caso
dell’esclusione dalla gara propria o di altri soggetti. In tale situazione, ad
esempio, qualora l’esclusione risultasse indebita potrebbe cambiare a proprio
favore l’aggiudicazione dell’appalto. Vi sono peraltro situazioni di diversa
natura per le quali l’appaltatore può trovarsi nella necessità di acquisire gli
atti di gara, o parte degli stessi.
Si pone pertanto il problema di una
conoscenza degli ambiti e delle modalità entro cui questo diritto di accesso
agli atti può essere esercitato.
In tale ottica si ritiene utile
riportare, con il consenso dell’editore, parte di un articolo che tratta
dell’argomento, unitamente a un fac-simile di domanda, che dovrà essere
opportunamente modificato a secondo dell’ipotesi in cui si versa.
Fac-simile
di domanda
di accesso
agli atti di gara
Raccomandata A.R. (o a mano)
Spettabile
Amministrazione
comunale di
. . . . . .
. . . . . . . .
Oggetto: appalto per l’esecuzione di
. . . . . . . . . . . – richiesta
di accesso agli atti
Il sottoscritto . . . . . . . . . .
. . ., legale rappresentante pro tempore della ditta . . . . . . .. . . . . . .
. . , con sede in . . . . . . .. . . ., via . . . .. . . . ., n. . . . , in
data . . . . . . . . . . . ha ricevuto comunicazione circa l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in oggetto da cui si evince che questa impresa si è
classificata al . . . . . . posto, essendo rimasta aggiudicataria provvisoria
l’impresa . . . . . . . . . . . .
Tanto premesso formula istanza di
accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990.
In particolare, a tutela dei propri
interessi e in vista di un eventuale ricorso amministrativo avverso
l’aggiudicazione, chiede di ottenere copia della completa documentazione
prodotta unitamente all’offerta da parte dell’impresa . . . . . . . . . . .
aggiudicataria provvisoria dei lavori in questione, nonchè copia del verbale di
aggiudicazione provvisoria e di ogni altro atto anteriore, coevo e successivo
relativo all’aggiudicazione stessa.
Si rimane in attesa di conoscere il
costo delle copie degli atti richiesti, nonché il relativo tempo di
ottenimento.
Distinti saluti.
L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
TRA TRASPARENZA E PRIVACY
di Marco Dugato
da “Rivista
trimestrale degli appalti” n. 1/2005 (pp.7-25), Maggioli Editore
1. Accesso e contratti
dell’amministrazione. Profili generali e novità legislative
. . . .omissis . . .
2. La progressiva estensione del
diritto di accesso
. . .omissis . . .
3.Accesso e riservatezza negli
appalti pubblici: legittimazione e bilanciamento degli interessi
. . .omissis . . .
4. Cenni generali sulle
modalità di accesso.
È opportuno ricordare quel che
l’ordinamento prevede in merito alle modalità di esercizio del diritto di
accesso (30).
Quest’ultimo, ad oggi e secondo
quanto prevedono gli artt. 3 ss. d.P.R. n. 352 del 1992, si caratterizza in
senso informale o in senso formale. Il diritto di accesso si esercita in via
informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione
competente a formare il provvedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta
deve individuare con precisione gli estremi del documento richiesto ovvero gli
elementi che ne consentano l’individuazione e deve specificare (e, ove occorra,
comprovare) l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. Il richiedente
deve poi dare prova della propria identità o dei propri poteri rappresentativi.
La richiesta, esaminata immediatamente senza formalità è accolta mediante
indicazione delle idonee modalità alla conoscenza del documento, alla sua
esibizione ed alla estrazione della copia.
Qualora non sia possibile
l’accoglimento immediato della richiesta, il richiedente deve presentare
istanza formale. Tra le ragioni che legittimano l’esclusione della modalità
informale dell’accesso (31) ci sono senz’altro quelle legate alla tutela della
privacy dei concorrenti nelle procedure contrattuali dell’amministrazione. Si è
detto in precedenza di come la riservatezza, se pur non consente la
compressione totale del diritto d’accesso, impone comunque all’amministrazione
di valutare con rigore la funzionalità dell’accesso e dei documenti richiesti
rispetto agli interessi alla cui soddisfazione l’accesso sia finalizzato. Ciò
determina l’opportunità che gli interessi stessi siano descritti compiutamente
e che sulla funzionalità l’amministrazione abbia modo di ragionare.
L’istanza formale, scritta, motivata
e recante l’indicazione dei documenti a cui è richiesto l’accesso e delle
ragioni che lo giustificano, da vita ad un vero e proprio procedimento
amministrativo autonomo, nel corso del quale è identificato un responsabile,
incaricato dell’istruzione e della tenuta dei rapporti con l’istante (art. 4,
d.P.R. n. 352 del 1992, commi 6 e 7). Il termine del procedimento è fissato in
trenta giorni dalla ricezione della domanda di accesso (fatta salva
l’interruzione del termine nel caso in cui l’amministrazione chieda all’istante
l’integrazione della documentazione o dell’istanza).
Qualunque sia la modalità
dell’accesso, è bene ricordare che ciò a cui l’amministrazione è tenuta è
l’ostensione dei documenti presenti negli archivi e la riproduzione degli
stessi, non essendo invece possibile imporre ad essa un’attività di
elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso (32).
L’accoglimento dell’istanza (art. 5,
d.P.R. n. 352 del 1992) contiene le indicazioni necessarie all’esercizio del
diritto (luogo ed ufficio presso il quale i documenti sono visibili e
definizione del periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, in
cui l’accesso è esercitatile).
L’accoglimento della richiesta di
accesso ad un documento automaticamente consente l’accesso a tutti i documenti
in esso richiamati ed appartenenti allo stesso procedimento.
La visione dei documenti e
l’estrazione di copia è consentita al richiedente o a persona appositamente
incaricata, eventualmente coadiuvato da altra persona, le cui generalità
debbono essere registrate in calce alla richiesta. E’ sempre permesso prendere
appunti e trascrivere, in tutto o in parte, i documenti presi in visione. Di
particolare rilievo è poi l’art. 24, comma 4, l.n. 241, come riformata dalla l.
n. 15 del 2005, in virtù del quale l’accesso ai documenti, indipendentemente
dalle ragioni che non consentono l’immediata soddisfazione del diritto, non può
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Comunque sia, tanto il rifiuto
quanto la limitazione ed il differimento dell’accesso debbono essere motivati,
indicando espressamente le circostanze di fatto che non consentono
l’accoglimento dell’istanza e specificando la causa giuridica di
giustificazione del rigetto.
5. Diritto di accesso e
riservatezza negli appalti alla luce del codice sulla privacy.
Definito così il quadro complessivo
in cui si colloca l’accesso agli atti delle procedure contrattuali
dell’amministrazione, è necessario considerare se l’entrata in vigore del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto “codice della privacy”, entrato in
vigore il primo gennaio 2004) abbia determinato un differente assetto del
rapporto accesso - riservatezza. Almeno fino al momento in cui il governo non
abbia inteso dare attuazione alla previsione dell’art. 24, comma 6, lett. d),
la risposta dovrà essere negativa.
E’ bene innanzitutto sottolineare
che il codice mantiene la tradizionale distinzione tra “dati personali” (33) e
“dati sensibili”, riservando a questi ultimi norme di tutela di particolare
intensità. I titoli I e II della parte I del decreto regolano i principi
generali ed i diritti dell’interessato, applicabili indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto che conserva e tratta i dati personali. Il capo
II del titolo II detta invece ulteriori regole destinate ai soli soggetti
pubblici, fatta eccezione per gli enti pubblici economici e, a fortiori, per le
società a partecipazione pubblica, soggetti alle stesse regole applicabili alle
persone giuridiche private (art. 23 del decreto).
Principio fondante l’intero regime
speciale è quello in virtù del quale qualunque trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali e, in tal caso, prescinde dal consenso dell’interessato
(art. 18). Se il trattamento finalizzato allo svolgimento di funzioni
istituzionali non ha ad oggetto dati sensibili e giudiziari, è consentito anche
in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo prevede espressamente
(art. 19). Trasferendo le disposizioni nello stretto ambito degli appalti
pubblici (tipicamente rientrante nelle funzione degli enti), ne consegue dunque
che il trattamento dei dati prescinde dal consenso anche in mancanza di una
norma espressamente legittimante il trattamento stesso.
Di particolare rilievo è poi la
previsione di cui al comma 3 dell’art. 19, secondo la quale “la comunicazione
da parte di un soggetto a privati o a enti pubblici economici e la diffusione
da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste
da una norma di legge o di regolamento” (34).
In ragione delle previsioni degli
artt. 22 e segg. della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 352 del 1992, la
disposizione del comma 3 ribadisce quindi l’accessibilità dei documenti
amministrativi anche quando in essi siano contenuti riferimenti a dati
personali. Ne sembra essere stato sostanzialmente inciso il bilanciamento tra
diritto d’accesso e diritto alla riservatezza, anche alla luce della
giurisprudenza in precedenza riportata (35). Bisogna solo ricordare che l’art.
176, comma 1, del codice, ha modificato il comma 3 dell’art. 24, l.n. 241/1990,
nel senso che i decreti che regolano le modalità dell’accesso ed i casi di sua
esclusione stabiliscono norme particolari per assicurare che l’accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso ai dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al comma 2 (tra queste, quella di tutela della
riservatezza delle persone a cui i dati si riferiscono).
Anche con riferimento agli enti
pubblici economici ed alle società a partecipazione pubblica che siano tenute a
procedimentalizzare la propria attività contrattuale, nonostante il loro regime
sia equiparato a quello dei soggetti privati, il trattamento dei dati relativi
alla gara può essere effettuato senza consenso. Stabilisce infatti l’art. 24,
comma 1, lett. a), che si prescinde dal consenso quando il trattamento è
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria (tale è l’obbligo di ricorrere a procedure di
evidenza pubblica). A ciò si aggiunga che la lett. d) del medesimo comma
legittima il trattamento senza consenso quando si riferisce a dati relativi
allo svolgimento di attività economiche trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale industriale.
6. Aspetti processuali.
In ultimo, qualche accenno al regime
di tutela nelle ipotesi di diniego d’accesso e ai rapporti tra l’accesso e le
vicende processuali (36).
E’ innanzitutto necessario rilevare
come la riforma del 2005 abbia profondamente innovato l’art. 25 della legge n.
241. Si è però detto che la vigenza della nuova disciplina è rinviata al
momento in cui entreranno in vigore i regolamenti di adeguamento delle disposizioni
di cui al d.P.R. n. 352 del 1992. È dunque opportuno condurre il discorso,
dando conto della disciplina ad oggi vigente ed illustrando poi le novità
introdotte dalla l. n. 15 del 2005.
Come è noto, secondo quanto dispone
il vecchio testo dell’art. 25, comma 4 ss., decorsi inutilmente trenta giorni
dall’istanza, questa s’intende respinta. In ogni ipotesi di reiezione della
domanda o di differimento dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso
al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere al competente difensore
civico che sia riesaminata la richiesta (37). Nella riforma, il ruolo del
difensore civico sembra maggiormente articolato. È infatti previsto che la
richiesta del riesame del diniego, quando l’amministrazione coinvolta sia un comune,
una provincia o una regione, venga presentata al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito, ovvero al difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore, che decide entro trenta
giorni (38). Nel caso di diniego da parte di un’amministrazione statale, il
riesame è richiesto alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27, che
decide nei medesimi tempi.
Quando il difensore civico o la
Commissione ritengano illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il
richiedente e l’amministrazione interessata. Quest’ultima, quando non ritenga
di confermare il diniego, deve consentire l’accesso. La mera assenza di un
provvedimento confermativo del diniego equivale al consenso all’accesso (39).
La difesa processuale ha luogo per
mezzo di un giudizio caratterizzato da termini brevi ed in cui il privato può
rinunciare all’assistenza di un difensore (40). Il ricorso al TAR deve essere
presentato entro trenta giorni dal rigetto della domanda ed il TAR decide in
camera di consiglio entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito del ricorso. L’appello al Consiglio di Stato deve essere
presentato nei successivi trenta giorni ed il giudice di secondo grado decide
con le medesime modalità e negli stessi termini.
In caso di accoglimento della
domanda, il giudice ordina l’esibizione dei documenti.
Secondo quanto afferma la
giurisprudenza, il rimedio giurisdizionale dell’art. 25 è caratterizzato dal
fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e favorirne lo
svolgimento imparziale, a prescindere dall’esistenza di una lesione della
posizione giuridica del richiedente e quindi, a fortiori, della sua attualità,
ferma restando la sussistenza, in capo al ricorrente, di quella situazione
giuridicamente rilevante che l’art. 22 richiede per l’accesso ai documenti
(41).
Tra l’altro, il diritto di accesso
ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta alla base della
relativa istanza e sussiste anche quando l’istanza è preordinata
all’utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale sussistono poteri
istruttori del giudice (42). Dall’autonomia del diritto di accesso rispetto
alla posizione soggettiva sottostante, dunque, deriva un’assoluta autonomia dei
giudizi (quello sull’istanza e quello sull’interesse sottostante).
Così, la pendenza di un giudizio
amministrativo su un determinato provvedimento non opera preclusioni ne sulla
sussistenza del diritto di accesso ai documenti, ne sull’ammissibilità
dell’azione prevista dall’art. 25 della l.n. 241 del 1990, “restando al libero
apprezzamento dell’interessato la scelta di avvalersi della tutela
giurisdizionale apprestata dall’art. 25 o di conseguire la conoscenza nel
diverso giudizio, mediante l’esibizione istruttoria; perciò la tutela speciale
di cui all’art. 25 offerta contro il diniego o l’inerzia dell’amministrazione
si estende anche all’ipotesi in cui il giudice amministrativo sia stato
investito dal sindacato di legittimità sull’operato dell’amministrazione e,
quindi, sia pendente procedimento giurisdizionale” (43).
Al riguardo, nel testo riformato del
comma 5 dell’art 25, si dispone che in pendenza di un ricorso presentato ai
sensi della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso avverso il diniego di
accesso può essere presentato con istanza presentata al presidente del
tribunale amministrativo e depositato presso la segreteria della sezione a cui
il ricorso è assegnato, previa notifica all’amministrazione o ai
controinteressati. La decisione è adottata con ordinanza istruttoria adottata
in camera di consiglio.
In merito, è stata poi messa in
evidenza la soggettività dei rapporti processuali nelle ipotesi di associazioni
temporanee di imprese, così che in caso di fallimento della società capogruppo
mandataria dell’Ati, ciascuna impresa associata può continuare a gestire per
conto proprio i rapporti processuali (e sostanziali, ovviamente) derivanti
dall’associazione, quando sia titolare di un interesse individuale e specifico
(44).
Vi è anche da dire che il ricorso di
cui all’art. 25 non esclude che, per tutelare il diritto di accesso, sia
esperibile anche un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o
denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio od improprio) (45).
Note:
(30) Sull’istanza, si veda
senz’altro M. Bombardelli, La richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
in Giorn. dir. amm., 2001, p. 1141 ss.
(31) L’art. 4, d.P.R. n. 352 del
1992 fa esplicita menzione alle ipotesi in cui sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento.
(32) Cons. St., Sez. VI, 10 aprile
2003, n. 1925.
(33) Ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lett. b), d.lgs. n. 196 del 2003, è dato personale “qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale”. Sono invece dati sensibili, secondo la lett. d) del medesimo comma,
“i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”.
(34) Ai sensi del comma 2, la
comunicazione ad altri enti pubblici è invece consentita indipendentemente
dall’esistenza di una norma espressa quando sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
(35) Tra tutte, TAR Sicilia,
Catania, Sez. I, 12 ottobre 2002, n. 1696.
(36) Gli aspetti legati al diniego
sono molteplici e non può essere questa la sede per trattarli. Sul punto, per
considerazioni di rilievo e con interessanti ed originali prospettive
speculari, L. Mercati, Diniego di accesso e responsabilità amministrativa: un
caso peculiare di lite temeraria, in Rass. giur. Umbra, 1997, p. 976 ss.
Precedentemente, V. Parisio, Prime
riflessioni in tema di tutela giurisdizionale del diritto di accesso, prevista
nella l. 7 agosto 1990, n. 241 alla luce di recenti orientamenti
giurisprudenziali in Giust. civ., 1992, II, p. 95 ss.
Si veda anche N. Gullo, La tutela
del diritto di accesso dopo la riforma del processo amministrativo, in
Ragiusan, 2002, n. 220, p. 19 ss.
(37) Sull’art. 25, B. Mameli, La l.
7 agosto 1990 n. 241, l’accesso ai documenti e la specialità del procedimento
introdotto ex art. 25. in Cons. Stato, II, p. 561 ss.. Si veda anche F.
Figorilli, Il contraddittorio nel giudizio speciale sul diritto di accesso, in
Dir. proc. Amm., 1995, p. 584 ss.
(38) Scaduto infruttuosamente il
termine, il ricorso s’intende respinto.
(39) II procedimento si aggrava
quando il diniego o il differimento siano motivati facendo riferimento
all’esigenza di tutela di dati personali di soggetti terzi. In tale caso, il
difensore civico e la commissione provvedono sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni.
(40) L’amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un dirigente, previa autorizzazione del
rappresentante legale.
(41) V. ancora Cons. St., Sez. VI,
22 ottobre 2002, n. 5818 sul punto, E. Cannada Bartoli, In tema di
giurisdizione ed accesso ad atti amministrativi, in Giur. it., 1996, III, l, p.
637ss.
(42) Cfr. Cons. St., Sez. VI, 10
aprile 2003, n. 1925 in materia, C. Marzagalli, La tutela del diritto di
accesso in pendenza di ricorso giurisdizionale amministrativo dopo la l.
205/2000, in Urbanistica e appalti, 2002, p. 548 ss.. Si veda anche R. Raggi,
Diritto alla prova e diritto al documento dopo la l. n. 241 del 1990: due
categorie distinte ed autonome, in Dir. proc. Amm., 1996, p. 136 ss.
(43) Cfr. Cons. St., Sez. VI, 11
febbraio 2003, n. 734 sul tema del bilanciamento tra le esigenze della
riservatezza e quelle dell’accesso anche con riferimento agli aspetti della tutela
processuale, sono importanti le considerazioni di M. Mazzamuto, La tutela del
segreto ed i controinteressati al diritto d’accesso, in Dir. proc. amm., 1995,
p. 96 ss.; di M. Immordino, Alcune riflessioni su diritto di accesso,
riservatezza e tutela processuale del controinteressato, in Foro amm., 2003, p.
2037; di Anna Romano, Sull’impugnativa del diniego di accesso agli atti
proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 1,l. 21 luglio
2000, n. 205, ivi, 2002, p. 180 ss.
(44) TAR Calabria, Catanzaro, Sez.
I, 26 novembre 2002, n. 3017.
(45) Cons. St., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938.