RICONOSCIMENTO AUMENTO MATERIALI -CIRCOLARE
MINISTERIALE 871/CD DEL 04/08/2005
In relazione alla applicazione della
disciplina inerente il riconoscimento degli aumenti (o decrementi) dei
materiali da costruzione, introdotto con la modifica del regime dell’articolo
26 della legge n. 109/94, il Ministero delle infrastrutture ha emanato la
circolare prot. 871/CD del 4 agosto 2005, pubblicata sulla G.U. n.186 dell’11
agosto 2005.
Si sottolinea come destinatari della
nota ministeriale siano gli uffici dipendenti dal ministero stesso e non altre
amministrazioni pubbliche. Si tratta però di un orientamento che può servire da
riferimento generale, anche solo per specifici aspetti.
La soluzione prospettata dal
ministero circa il principale dubbio
applicativo della norma, è cioè quale sia il prezzo cui applicare la misura
delle variazioni eccedenti il 10%, se il prezzo offerto dall’impresa ovvero
quello individuato dal Ministero nel proprio decreto, lascia alquanto
perplessi. Non sembra cioè percorribile il procedimento logico secondo il
quale tra i due metodi si scelga di
volta in volta quello più conveniente all’amministrazione stessa.
Non convince nemmeno la previsione
secondo cui l’appaltatore abbia l’onere di dimostrare i propri costi di offerta
e di acquisizione, per valutare
preliminarmente il sorgere dell’obbligo di riconoscimento a maggiori
oneri, che la fonte legislativa àncora alla semplice individuazione del decreto
ministeriale.
Al di là di queste valutazioni e di
ulteriori dubbi di marginale importanza, la circolare rimane un primo valido
riferimento per gli operatori del settore.
Con riserva di ritornare
sull’argomento in questione si ritiene comunque utile la divulgazione della
posizione del ministero.
Ministero
delle infrastrutture
e dei
Trasporti
Circolare
prot. 871/CD del 4/8/2005.
Modalità operative per l’applicazione delle nuove
disposizioni relative alla disciplina economica dell’esecuzione dei lavori
pubblici a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 30/6/2005 di
cui all’articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 109/1994
e successive modifiche e integrazioni.
1. PREMESSA
1.1. L’articolo 1, comma 550, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha integrato l’art. 26 della legge 11 febbraio
1994 n. 109 prevedendo l’emanazione, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire
dall’anno 2005, di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che rilevi le variazioni percentuali annuali in aumento o diminuzione,
superiori al 10 per cento, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli
materiali da costruzione più significativi.
In Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5
luglio 2005 è stato pubblicato il decreto 30 giugno 2005 “Rilevazione dei
prezzi medi per l’anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno
2004 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi
dell’articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 109/1994 e
successive modifiche e integrazioni”.
1.2. Si ritiene opportuno, sentito
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si è espresso con voto
06.07.2005 n. 153 della 5^ Sezione, fornire ai SIIT – Settore Infrastrutture,
modalità operative per l’applicazione del decreto ministeriale in parola.
Al fine di assicurare uniformità ed
omogeneità di comportamenti, si ritiene che tali indicazioni possano costituire
un utile modello operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento.
2. MODALITÀ
OPERATIVE
2.1. Qualora il decreto ministeriale
annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di
circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione si fa luogo a
compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
La compensazione è così determinata:
a) la variazione in percentuale che
eccede il 10 per cento è applicata al prezzo, rilevato nei decreti ministeriali
annuali, del singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione
dell’offerta;
b) la variazione di prezzo unitario
determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle
quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell’anno solare
precedente al decreto ministeriale annuale per effetto del quale risulti
accertata la variazione.
Considerato che i prezzi riportati
nel decreto ministeriale annuale hanno il solo scopo di determinare le
variazioni di prezzo fra i vari anni solari ai fini del calcolo dell’eventuale
compensazione, gli stessi assumono unicamente un valore parametrico e non hanno
alcuna interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.
2.2. Il direttore dei lavori
provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui
applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di
cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che
per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l’ammontare della
compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
Il direttore dei lavori individua la
quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti
presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità,
per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le
opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono
le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali.
Qualora il singolo materiale da
costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori
provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della
documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
2.3. Tenuto conto che nel decreto
ministeriale annuale il singolo prezzo del materiale da costruzione è rilevato
come prezzo medio annuale, sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Per analoga motivazione ai lavori
contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all’anno solare, diversi da
quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, si
applica per intero la variazione di prezzo di cui al relativo decreto
ministeriale annuale.
2.4. La compensazione non è soggetta
al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente
accordate.
Alle eventuali compensazioni non si
applica l’istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla
legge in presenza dei presupposti ivi fissati.
2.5. La stazione appaltante su
istanza dell’appaltatore, successiva all’emanazione del decreto ministeriale
annuale, di richiesta di compensazione, ai sensi dell’art. 26, comma 4-bis
della legge 109/1994, che indichi i materiali da costruzione per i quali si
ritiene siano dovute eventuali compensazioni, verifica, tramite il direttore
dei lavori, l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore,
provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti
o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da
costruzione, del prezzo elementare pagato dall’appaltatore rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta, almeno pari
alle variazioni percentuali riportate nel predetto decreto.
Laddove la maggiore onerosità
provata dall’appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione è
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte
eccedente il 10 per cento.
Ove sia provata dall’appaltatore una
maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella
riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale per la
parte eccedente il 10 per cento.
2.6. La stazione appaltante, per il
tramite del responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta
dell’appaltatore, dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i
materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.
Entro 45 giorni dal ricevimento
della richiesta dell’appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi
relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante. Nei
successivi 45 giorni a decorrere dalla presentazione dei predetti conteggi, il
responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono a
verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo
intervento per la finalità di cui all’art. 26, comma 4-bis, della legge
109/1994, nonché a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo, ai sensi
dell’art. 26, comma 4-sexties, secondo periodo, della legge 109/1994, di
ulteriori somme disponibili o che diverranno tali.
Entro lo stesso termine il
responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi
effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità
dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
2.7. La procedura è avviata
d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che
hanno subito variazioni in diminuzione, entro 90 giorni dalla emanazione del
decreto ministeriale annuale. In tal caso il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e
procede ad eventuali recuperi.
2.8. Dall’emissione del certificato
di pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 29, comma 1
secondo periodo del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145.
Relativamente agli interessi per
ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 30,
commi 1 e 2 del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, con
la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa
imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista
finanziaria.
2.9. Qualora il direttore dei lavori
riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all’art. 42 del d.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’appaltatore
relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a
compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi
dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel
predetto cronoprogramma.
3. ESEMPIO
APPLICATIVO
3.1. Si ritiene utile descrivere un
esempio applicativo al fine di indicare il metodo di calcolo delle
compensazioni con riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali
annuali riportate nel decreto ministeriale citato in premessa.
3.2. Dato un lavoro di edilizia
civile con offerta presentata nell’anno 2003 ovvero negli anni precedenti, per
il quale sono state contabilizzate a misura nel corso dell’anno 2004 delle
strutture realizzate in conglomerato armato.
In elenco prezzi di contratto è
prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad
aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura
espressa in kg.
Dall’esame del registro di
contabilità risulta che nel corso dell’anno solare 2004 sia stata
complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata
pari a Q espressa in kg.
A detta lavorazione corrisponde il
materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce 1 - Ferro - acciaio
tondo per c.a. .
Si considera la relativa variazione
in percentuale annuale pari a 41,30% e la si depura del 10%, risultando 31,30%.
Tale percentuale è applicata al
prezzo medio relativo all’anno 2003 pari a 0,283 € al kg riportato nel decreto.
Risulta la seguente variazione di
prezzo unitario:
31,30 (%) x 0,283 (€/kg) = 0,0886
(€)
La variazione di prezzo unitario è
applicata alla quantità Q espressa in kg.
Risulta la seguente compensazione C
espressa in €:
C (€)= 0,0886 (€/kg) x Q (kg)
La presente circolare è inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per la pubblicazione.