LA LEGGE N. 80/2005 - RIFORMA DELL’ARTICOLO 32 DELLA
L. 109/94 E DELL’ARBITRATO
È stata definitivamente approvata la
c.d. Legge sulla competitività (Legge 14 maggio 2005, n. 80) di conversione del
decreto legge n. 35/2005.
Per quanto concerne gli interventi
pubblici rileva, in particolare, l’articolo 5 che tratta anche della nuova
disciplina dell’arbitrato che viene totalmente riformata, con l’integrale
riformulazione del comma secondo dell’articolo 32 della Legge n. 109/94.
Vengono di fatto previste due forme
di arbitrato.
Se c’è accordo tra le parti circa la
nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’arbitrato resta
disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del codice di procedura civile e
perciò può essere tenuto anche in luogo e con forme diverse da quelle della
camera arbitrale. In tal caso però devono comunque essere rispettate tre
disposizioni:
1) Il deposito del lodo presso la
camera arbitrale entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione.
2) Applicazione delle tariffe di cui
al decreto 398/2000 a discrezione però dei membri del collegio arbitrale nella
determinazione degli onorari tra i minimi e i massimi prestabiliti (a
differenza di quanto avviene nella disciplina della camera arbitrale, nella quale
gli onorari sono determinati dalla camera stessa).
In tal caso, come è noto, la
determinazione dell’onorario da parte degli arbitri ha natura giuridica nei
confronti delle parti di proposta che le parti stesse, perciò, possono non
accettare, nel qual caso la determinazione avviene ad opera del Presidente del
Tribunale competente.
3) Corresponsione da parte del
collegio arbitrale di una somma pari all’un per 10 mila del valore della
controversia (è da ritenere alla stessa camera arbitrale).
Se non vi è accordo tra le parti
circa la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, a questa provvede
la camera arbitrale nell’ambito dell’albo contenente, appunto, i nominativi dei
potenziali presidenti dei collegi e, successivamente, il giudizio si svolge presso
la camera arbitrale con applicazione di tutte le nome di cui al decreto n.
398/2000.
Infine, nell’ambito dell’articolo 5
è contenuta una norma transitoria che fa salve le procedure arbitrali definite
o anche in corso, alla condizione che risultino rispettate le norme del codice
di procedura civile ovvero quelle dell’articolo 32 come modificato
dall’articolo 5 della legge n. 80/2005.
Nonostante la non chiara
formulazione normativa sembra potersi ritenere che vengono fatte salve le
procedure nelle quali il presidente del collegio sia stato nominato dal
Presidente del Tribunale, dalla camera arbitrale, ovvero su accordo delle
parti. Tale interpretazione perciò travolgerebbe soltanto i procedimenti
arbitrali nei quali il Presidente sia stato nominato da una autorità terza (per
esempio dalla Camera di Commercio o da altre autorità).
Si ritiene opportuno pubblicare di
seguito il testo dell’articolo 5 della L. 80/2005 di modifica.
LEGGE 14
maggio 2005 n.80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali.
(pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 14 maggio, n. 111, Supplemento ordinario n. 91)
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Art. 5
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16-sexies. All’articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Ai giudizi arbitrali si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto
all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da
parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto
regolamento.
2-bis. All’atto del deposito del
lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila
del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo
per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente,
provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di
procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre
2000, n. 398”.
16-septies. Sono fatte salve le procedure
arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le
disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o
nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del presente articolo”.
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