IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE ED IL
PROBLEMA DEL C.D. AVVALIMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Gli articoli 47, comma 2 e 48, comma
3 della direttiva 2004/18/CE introducono
il principio secondo cui un imprenditore ha facoltà, nella partecipazione ad
una gara di appalto, di fare affidamento sulla capacità economica e tecnica di
altri imprenditori, alla condizione che dimostri all’ente appaltante che
disporrà in concreto di dette capacità, dandone prova concreta attraverso, per
esempio, la presentazione di un impegno da parte dell’impresa di cui il
concorrente intende avvalersi di mettere a disposizione tali capacità
dell’impresa concorrente.
Tale disposizione riguarda le
ipotesi in cui l’amministrazione stabilisce nel bando, in relazione allo specifico
appalto, i requisiti economici e tecnici che le imprese devono dimostrare di
possedere per potere legittimamente concorrere.
Dell’ipotesi, invece, in cui ai fini
della partecipazione ad una gara sia richiesta l’iscrizione in albi ufficiali
ovvero la certificazione da parte di appositi organismi, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti, si occupa il successivo articolo 52, comma l,
punto 3, che stabilisce che, ai fini della possibilità per un’impresa di
avvalersi dei requisiti di un’altra, sono necessarie quattro condizioni, e
cioè:
1. che sia l’impresa “avvalente”,
sia l’impresa “avvalsa” facciano parte dello stesso gruppo;
2. che l’impresa “avvalente” dia
prova all’autorità o all’organismo di certificazione che disporrà in concreto
dei requisiti di idoneità dell’impresa “avvalsa”;
3. che tale prova di disponibilità
sia data per l’intera durata di validità della certificazione;
4. che il possesso dei requisiti
dell’impresa “avvalsa” permanga per tutta la durata di validità della
certificazione.
Nel nostro ordinamento trova
applicazione tale seconda disposizione essendo, come è noto, demandato
l’accertamento dell’idoneità per categorie e classifiche alle Soa.
Il problema della trasposizione di
questo punto della direttiva nel nostro ordinamento deve pertanto
necessariamente tenere conto di due ordini di problemi:
a) le specificità della disciplina
della qualificazione Soa;
b) la ricerca di meccanismi idonei a
garantire che l’”avvalimento” sia reale e non costituisca, perciò, l’artificio
per ottenere qualificazioni più elevate, senza l’effettiva disponibilità dei
mezzi dell’impresa “avvalsa”.
Tali due problematiche per la loro
stretta interconnessione devono necessariamente essere trattate congiuntamente
in relazione a ciascuno dei quattro punti sopra individuati.
Quanto al primo problema, non può
non rilevarsi la genericità della definizione comunitaria di gruppo; calando
questa nel nostro ordinamento civilistico sembra doversi fare necessariamente
riferimento alla nozione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice
civile.
Ne consegue che la Soa dovrà
accertare che tra l’impresa “avvalente” e l’impresa “avvalsa” sussista una
delle tre situazioni previste dall’art. 2359, comma 1 cod. civ., situazione che
dovrà permanere per tutto il periodo della validità della certificazione, pena
il venir meno della possibilità dell’ avvalimento.
È poi da ritenere che la situazione
di controllo in senso stretto di cui all’art. 2359 c.c. possa in sede di
recepimento essere estesa anche ai casi più ampi della c.d. holding, con
possibilità perciò per una impresa di avvalersi dei requisiti di altra impresa,
a condizione che entrambe siano controllate da una terza comune impresa.
Quanto al secondo problema,
l’impegno formale da parte della società “avvalsa” di mettere a disposizione
dell’impresa “avvalente” i suoi requisiti non appare di per sé sufficiente, sia
perché non implicante una responsabilità sostanziale diretta, sia perché non
costituente di per sé certezza che l’impegno sia nel tempo costantemente mantenuto
in occasione di ogni appalto.
In sede di recepimento, sembra perciò
necessaria l’introduzione di un ulteriore elemento idoneo a rendere concreto
nel tempo l’impegno della messa a disposizione dei propri mezzi; questo può
consistere nella previsione della responsabilità solidale dell’impresa
“avvalsa” con l’impresa “avvalente” per il periodo di validità della
certificazione.
Naturalmente l’accertamento della
situazione dell’avvalimento e le conseguenze sul piano della responsabilità ora
dette devono formare oggetto di attestazione da parte della certificazione Soa.
Quanto al terzo e quarto problema, è
necessaria la previsione dell’obbligo di comunicare alla Soa la sopravvenienza
di situazioni che non consentano più in concreto la messa a disposizione in
argomento, onde consentire alla stessa l’immediata rettifica della
certificazione.
Al fine di rendere concreta tale esigenza, è necessaria la previsione di
sanzioni a carico dell’impresa che non abbia tempestivamente comunicato alla
Soa il venir meno dei presupposti legittimanti l’avvalimento.