APPALTO - LA GRAVITA’ DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
NON VA COMMISURATA ALL’ENTITÀ DEL DANNO MA AL CONCRETO INTERESSE PER LA
TEMPESTIVA PRESTAZIONE
(Corte di Cassazione. Sez.
II, sentenza 1 luglio 2005 n. 14034)
… omissis …
E’ infondata la censura con la quale
si denuncia la mancata comparazione dei rispettivi inadempimenti, poiché quando
l’inadempimento di una delle parti trovi giustificazione nell’inadempimento
dell’altra, del quale costituisce conseguenza, una sola parte dev’essere
considerata sostanzialmente inadempiente, con la conseguenza che non v’è
ragione di procedere al giudizio di comparazione tra le opposte condotte (art.
1460 cod. civ.) - In tal caso v’è spazio solo per una valutazione di conformità
a buona fede del rifiuto ad adempiere opposto da una parte a fronte
dell’inadempimento dell’altra, tale valutazione essendo prescritta dal c.p.c.
dell’art. 1460 nonché dal principio generale dettato per l’esecuzione dei
contratti dall’ari. 1375 cod. civ., ma nel caso in esame il giudice d’appello,
ancorché non abbia fatto esplicito riferimento alle norme ora menzionate, ha
correttamente ritenuto giustificato il rifiuto della committente a versare il
saldo in considerazione dell’importanza attribuita all’inadempimento
dell’appaitatrice, in tal modo implicitamente riconoscendo come conforme a
buona fede il rifiuto della committente -.Quanto, poi, alla correttezza della
valutazione data in ordine all’importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice
va osservato che, come ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. seni. N, 11784
del 7 dicembre 2000), “la gravita dell’inadempimento di una delle parti
contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare,
ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà
manifestata dai contraenti, nonché al concreto interesse dell’altra parte
all’esatta e tempestiva prestazione”. Alla luce di tale condiviso principio
deve ritenersi corretta la valutazione data dal Tribunale, che,
indipendentemente dal valore oggettivo della prestazione non adempiuta
dall’appaltatrice, valorizza la volontà contrattuale di entrambi i contraenti
con riferimento a detta obbligazione nell’ambito del complessivo regolamento
contrattuale, rimarcando, infine, l’interesse della committente oggettivamente
inteso, ad un completo adempimento, da parte dell’appaltatrice, delle sue
obbligazioni.
… omissis …