IVA - LEASING DI ABITAZIONI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(RM 18 agosto 2005, n. 119)
Il leasing immobiliare “traslativo”
è assimilabile, ai fini dell’IVA, alla compravendita di fabbricati. Così
precisa l’Agenzia delle Entrate con la RM 119/E/05
Il leasing immobiliare cosiddetto
“traslativo”, ossia finalizzato alla cessione del bene mediante riscatto, è
assimilabile alle operazioni di compravendita di fabbricati.
Ciò implica che:
-
se l’operazione ha per oggetto abitazioni, la società che concede le
stesse in leasing può comunque detrarre l’IVA assolta sull’acquisto delle unità
residenziali (non applicandosi il regime di indetraibilità previsto dall’art.19
bis1, lett.i, del D.P.R. 633/1972);
-
sui canoni di leasing e sul prezzo di riscatto finale del fabbricato si
applicano le corrispondenti aliquote IVA previste per la cessione dei medesimi
immobili (art.16, D.P.R. 633/1972).
Così ha precisato l’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n.119 del 12 agosto 2005, in risposta ad un
interpello presentato da una società operante nel settore immobiliare e la cui
attività consiste, in prevalenza, nell’acquistare, su incarico dei clienti,
fabbricati abitativi per poi concederli agli stessi soggetti in locazione
finanziaria, con contratti che hanno come fine ultimo la cessione delle unità
tramite l’esercizio del riscatto su opzione del cliente (cosiddetto “leasing
traslativo”, nel quale i canoni si configurano come anticipazioni del prezzo, a
differenza di quello “di godimento”, dove i canoni assumono natura di
corrispettivo per l’utilizzo del bene).
A parere dell’Agenzia, tale attività
è assimilabile a quella di compravendita immobiliare, per cui la società che
concede le abitazioni in leasing può legittimamente detrarre l’IVA corrisposta
sull’acquisto delle medesime unità. In questo caso non opera, infatti, l’art.19
bis1, lett.i, del D.P.R. 633/1972 che stabilisce il regime di indetraibilità
“oggettiva” dell’IVA assolta sull’acquisto, locazione o manutenzione di
abitazioni, per tutte le imprese, fatta eccezione per quelle che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività di costruzione o rivendita dei
medesimi immobili.
L’assimilazione della società di
leasing ad un’impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la
compravendita di fabbricati comporta, inoltre, che, al momento della cessione
delle abitazioni tramite riscatto da parte del cliente, non opera il regime di
esenzione dall’IVA, previsto dal n.8-bis dell’art.10 del D.P.R. 633/1972 in
caso di vendita di abitazioni effettuata da soggetti diversi da quelli che
svolgono, tra l’altro, l’attività di costruzione o di compravendita di
fabbricati.
Pertanto, sia ai canoni di locazione
finanziaria (configurabili, in sostanza, come anticipazioni del prezzo di
cessione), che al corrispettivo finale di riscatto delle abitazioni, si rendono
applicabili le corrispondenti aliquote IVA previste in caso di cessione delle
medesime unità (ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 633/1972), ossia:
-
quella del 10%, nel caso in cui il leasing abbia ad oggetto
un’abitazione “non di lusso” (secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto
1969), come previsto dal n.127 - undecies, della Tabella A, Parte III, allegata
al D.P.R. 633/1972;
- quella del 20% nell’ipotesi di
operazioni aventi ad oggetto abitazioni “di lusso” (sempre secondo i criteri
definiti dal D.M. 2 agosto 1969).