IMMOBILI - TERMINI E MODALITÀ PER LA RETTIFICA DELLA
RENDITA CATASTALE PROPOSTA
(Agenzia Territorio, Circ. 4 luglio
2005, n. 7/T)
L’Agenzia del territorio ha emanato
una circolare che mira a fare chiarezza in merito alle modalità e ai termini
per l’attribuzione della rendita catastale mediante la procedura DOCFA, con
particolare riferimento alle presunta illegittimità dell’accertamento
effettuato dall’ufficio oltre il termine di un anno dalla data di presentazione
delle dichiarazioni.
Dopo una disamina della normativa,
dei documenti di prassi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia,
l’Agenzia del territorio fornisce importanti indicazioni interpretative sulla
natura del termine iniziale e del termine finale per la rettifica del
classamento e della rendita catastale proposta.
Procedimento
Il procedimento di definizione della
rendita catastale si avvia a seguito della presentazione, da parte dell’utente
interessato, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di
nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte
conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il
rapido aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la
relativa rendita. Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle finalizzate a
procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei
soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal
tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione e
contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con
attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante
propone anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita
catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della
categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.
Tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando
l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,
anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni alla determinazione della rendita catastale definitiva.
Termine iniziale
I dodici mesi entro i quali gli
uffici devono provvedere all’accertamento sulla base della rendita catastale
proposta, e alla determinazione della rendita definitiva, decorrono dalla
presentazione del modello informatico, che di norma coincide con la data di
rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Termine finale
Il momento conclusivo del
procedimento di rettifica della rendita catastale proposta coincide con la data
di introduzione nella banca dati delle risultanze dell’atto di accertamento
dell’ufficio.
L’Agenzia del territorio fa presente
che la notifica della rendita rettificata debba essere comunque eseguita nel
più breve tempo possibile.
Riguardo alla natura di tale limite temporale, l’Agenzia ritiene che
esso, rispondendo alla precipua finalità di accelerare la conclusione del procedimento
di attribuzione della rendita catastale, non riveste carattere perentorio, né
il suo naturale decorso comporta la decadenza della potestà accertativa o
l’illegittimità dell’accertamento adottato dopo tale termine.