AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DI UN
ALTRO IMMOBILE ENTRO UN ANNO DALL’ALIENAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
(Agenzia Entrate, Ris. 11 luglio 2005, n. 87/E)
Per l’Agenzia delle Entrate anche l’assegnazione dell’alloggio da parte
della cooperativa edilizia soddisfa il requisito dell’acquisizione entro l’anno
che consente al contribuente di accedere legittimamente al credito d’imposta
previsto in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale
entro un anno dall’alienazione della prima casa (art. 7 legge n. 448/1998).
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che per fruire del credito, pari al
minore degli importi IVA o registro applicati, devono sussistere tutte le
condizioni stabilite:
- il contribuente deve aver beneficiato di un’aliquota IVA o registro
agevolata (prima casa) sul primo acquisto, e non essere in corso di decadenza;
- il secondo acquisto deve comunque riguardare una casa di abitazione
“non di lusso”;
- devono ricorrere, anche in relazione al secondo acquisto, tutte le
condizioni per la fruizione del regime di favore per la prima casa;
- è necessaria l’acquisizione a qualsiasi titolo di un’altra casa di
abitazione entro un anno dalla vendita.
Nel concetto di acquisizione possono essere ricompresi, oltre al diritto
di proprietà, anche i diritti reali di godimento e il diritto dell’assegnatario
in via provvisoria dell’alloggio da parte della cooperativa a proprietà divisa.
I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma di favore devono
sussistere sia alla data dell’assegnazione dell’alloggio (momento in cui si
acquista la disponibilità dell’immobile), sia al momento del rogito notarile di
assegnazione definitiva (data del trasferimento della piena proprietà).
È necessario, pertanto, che il verbale di assegnazione contenga tutte le
dichiarazioni relative alle condizioni necessarie per l’applicazione
dell’imposta di registro con aliquota al 4%.
Il verbale di assegnazione deve essere registrato, visto che necessita
la data certa al fine di stabilire il rispetto del termine di un anno dalla
vendita del precedente immobile per la nuova acquisizione.