INAIL
- LAVORI A CARATTERE TEMPORANEO - NUOVO MODELLO DI DENUNCIA - CIRCOLARE N.
36/2005
L’Inail, con
l’allegata circolare n. 36 del 13 luglio
2005, ha definito il nuovo modulo per la denuncia dei nuovi lavori a carattere
temporaneo, prevista dalle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi
(art. 12 del Dm 12 dicembre 2000), cioè per l’apertura di un nuovo cantiere nel
quale venga occupato, anche non continuativamente, personale assicurato contro
gli infortuni sul lavoro.
Il nuovo
modello sulla base delle istruzioni specifiche riportate in allegato,
sostituisce, a decorrere dalla data citata, il precedente modulo 66-DL.
L’Istituto
precisa che l’utilizzo del nuovo modulo presuppone la contestuale ricorrenza
delle seguenti condizioni:
1)
temporaneità dei nuovi lavori (lavori,
anche di lunga durata, che abbiano un termine finale, certo o presunto);
2) classificabilità
dei lavori stessi ad una voce di tariffa già presente nell’ambito della
posizione assicurativa territoriale (PAT) attiva presso la Sede Inail nella cui
circoscrizione il datore di lavoro ha la propria sede legale.
Si evidenzia
che il nuovo modulo di denuncia, reperibile anche sul sito internet
dell’Istituto nella sezione ‘‘modulisticà’, deve essere presentato entro 30
giorni dall’inizio dei nuovi lavori a carattere temporaneo presso una qualunque
sede Inail.
Circa la
nozione di lavori a carattere temporaneo l’Inail ha chiarito che si tratta di
lavori che abbiano un termine finale certo, determinato o determinabile, anche
se di lunga durata.
Inoltre le
istruzione per la compilazione del modulo specificano che il modello, oltre che
per dunuciare l’inizio lavori, deve
essere utilizzato anche “per comunicare la sospensione o la proroga di lavori
temporanei già denunciati”. In questo caso deve essere barrata la casella di
interesse e devono essere indicate rispettivamente la data iniziale e finale
del periodo di sospensione o di proroga.
Circa le
ulteriori caratteristiche del nuovo modello si rinvia alla circolare
dell’Istituto n. 36/2005 di seguito pubblicata.
Inail
Circolare n. 36 del 13 luglio 2005.
Oggetto: Lavori a carattere temporaneo. Nuovo modulo di denuncia.
Istruzioni operative.
Quadro
Normativo
- Decreto
Ministeriale 12 dicembre 2000, art. 12 delle modalità per l’applicazione delle
Tariffe dei premi, relativo alle modalità di denuncia e gestione dei nuovi lavori
temporanei.
- Circolare
n. 9 dell’11 febbraio 2002, punto 11, relativo alle denunce dei lavori a
carattere temporaneo e alla relativa gestione, ai sensi del suddetto art. 12.
- Circolari
n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977, riguardanti, tra l’altro,
il modulo 66-D.L. “Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche,
stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte”.
Premessa
Nel quadro
delle iniziative dirette all’aggiornamento ed alla semplificazione della modulistica
ufficiale, è stato definito il nuovo modulo per la denuncia dei lavori a
carattere temporaneo, prevista dalle modalità per l’applicazione delle Tariffe
dei premi (nel seguito, MAT) (1).
Le vigenti
disposizioni (2), come è noto, individuano anche speciali modalità di gestione
dei lavori a carattere temporaneo, disponendone l’accentramento e cioè
l’inclusione nell’ambito di un’unica posizione assicurativa territoriale (nel
seguito, PAT) - accesa presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il Datore di
lavoro ha la sua sede legale - di tutti i lavori aventi la menzionata natura
(3). La finalità delle seguenti istruzioni è quella di assicurare il corretto
utilizzo del nuovo modulo di denuncia e, al tempo stesso, il consolidarsi di
modalità di gestione conformi alle disposizioni in vigore.
1. Nuovo
Modulo di Denuncia. Abolizione del Modulo 66-D.L.
Il Modulo di
denuncia di nuovo lavoro temporaneo (4) sostituisce, a decorrere dalla data di
pubblicazione di questa circolare, il modulo 66-DL.
2. Contenuto
del nuovo Modulo
Il nuovo
modulo di denuncia conferma sostanzialmente l’impostazione generale del
precedente modulo 66-D.L. e si configura, quindi, come modulo semplificato ed
alternativo rispetto al modulo di denuncia di variazione.
La
compilazione deve essere effettuata secondo le istruzioni riportate in allegato
al modulo stesso, al quale si fa rinvio.
3. Quando
deve essere utilizzato il nuovo Modulo
L’utilizzo
del nuovo modulo presuppone la contestuale ricorrenza delle seguenti
condizioni:
1.
temporaneità dei nuovi lavori
2.
riconducibilità dei lavori stessi ad una voce di rischio già presente
nell’ambito della PAT attiva presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il
Datore di lavoro ha la sua sede legale (nel seguito, “Sede accentrante”).
Al riguardo,
si forniscono le seguenti precisazioni.
a) Lavori a
carattere temporaneo
Ai fini
tariffari, sono lavori a carattere temporaneo i lavori che abbiano un termine
finale certo - determinato o determinabile - anche se di lunga durata (es.,
contratto d’appalto per la costruzione di una diga con fine lavori a dieci anni
dall’inizio).
In
proposito, si segnala che la casistica più frequente è quella dei lavori edili
ed affini espressamente menzionati nel vecchio modulo 66-DL. Tuttavia,
rientrano in questo ambito applicativo anche gli altri lavori aventi durata
temporanea, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla gestione temporanea (in
appalto) di un servizio di mensa scolastica o di un servizio di pulizia di un
edificio, privato o pubblico (5).
b) Riconducibilità
del lavoro a carattere temporaneo a voci di tariffa già attive nell’ambito
della PAT della “Sede accentrante”.
Il nuovo
lavoro temporaneo deve essere riconducibile ad una voce di tariffa già attiva
nell’ambito della PAT della Sede accentrante (anche se relativa ad un’attività
stabile).
4. Quando
non può essere utilizzato il nuovo Modulo
a) Nuovi
lavori stabili (non aventi carattere temporaneo)
I nuovi
lavori stabili:
- devono
essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia di variazione) (6)
- sono
soggetti alle ordinarie modalità di gestione (7)
b) Nuovi
lavori a carattere temporaneo non riconducibili a voci di tariffa già attive
nell’ambito della PAT della “Sede accentrante”.
Questi
lavori:
- devono
essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia di variazione)
- ma devono
essere gestiti con le modalità previste dalle richiamate disposizioni in tema
di lavori temporanei (8) (riconduzione nell’ambito della PAT attiva presso la
“Sede accentrante”).
In questi
casi, infatti, l’impossibilità di utilizzare il modulo di denuncia di nuovo
lavoro temporaneo deriva esclusivamente dall’esigenza di acquisire tutte le
informazioni e notizie necessarie per la corretta valutazione del nuovo rischio
(informazioni e notizie presenti solo in parte nella modulo di denuncia di
nuovo lavoro temporaneo).
Una volta
acquisita la relativa denuncia di variazione, il nuovo rischio temporaneo dovrà
essere però gestito con le summenzionate modalità, e cioè riconducendolo
nell’ambito della PAT attiva presso la “Sede accentrante” (9). Al riguardo, ad
integrazione delle istruzioni impartite (10) ed al fine di assicurare che la
gestione dei lavori in parola sia conforme alle modalità prescritte, si dispone
che nella parte descrittiva delle lavorazioni sia messa in rilievo la natura
temporanea del nuovo lavoro, apponendovi – prima della descrizione delle
lavorazioni, che è comunque dovuta - la dicitura “LAVORO TEMPORANEO” o altra
equivalente.
5. Errato
utilizzo del nuovo Modulo di Denuncia
In relazione
alla casistica descritta al precedente punto 4, lett. b), nel caso di utilizzo
del modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo in luogo della modulistica
ordinaria, la Sede inviterà il Datore di lavoro a compilare e presentare la
denuncia sulla modulistica ordinaria, assegnandogli un congruo termine,
comunque non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora la
nuova denuncia sia presentata o spedita nel termine assegnato, sarà considerata
quale data di presentazione o spedizione quella della precedente denuncia
(presentata o spedita sul modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo).
6.
Abrogazioni
A decorrere
dalla data di pubblicazione di questa circolare sono abrogate le circolari n.
19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977, nella parte riguardante il
modulo 66-D.L. “Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche,
stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte”.
7. Dove
reperire la nuova modulistica
Le Unità
operative disporranno, in fase di avvio, di un congruo numero di modelli
cartacei direttamente spediti dalla Tipografia. Eventuali richieste successive
saranno effettuate da ciascuna Unità direttamente alla Tipografia, in relazione
alle specifiche esigenze operative.
In
proposito, è utile segnalare che:
- il nuovo
modulo di denuncia potrà essere direttamente scaricato dall’Utenza accedendo
all’apposita sezione “modulistica” dal sito internet aziendale
- è previsto
il rilascio di una procedura per l’invio telematico della denuncia.
Ulteriori
informazioni ed istruzioni a quest’ultimo riguardo saranno oggetto di apposita
comunicazione.
(1) Cfr.
art. 12 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate
con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
(2) Art. 12
delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi.
(3) Cfr
circolare n. 9/2002, punto 11.
(4) Modello
di denuncia telematico
(5) In
sostanza, i lavori a carattere temporaneo si distinguono dai lavori a carattere
stabile non per la loro intrinseca natura ma per il fatto che per i lavori a
carattere stabile non è prevista una data finale (ad esempio, apertura di una
nuova filiale di una banca; apertura di un nuovo punto vendita di una catena di
supermercati alimentari). I nuovi lavori a carattere stabile devono sempre
essere denunciati con apposita denuncia di variazione e non sono soggetti alle
modalità di gestione di cui all’articolo 12 delle MAT.
(6)
Nell’attuale sistema tariffario, la denuncia di variazione si riferisce a tutte
le modifiche ed estensioni di rischio che riguardino Datori di lavoro già
assicurati e, quindi, in possesso di codice ditta e n. PAT. Nell’ambito di
questa categoria generale, si possono tuttavia distinguere le tre seguenti
tipologie di denuncia di variazione:
1. denuncia
di variazione per apertura di nuova sede di lavoro
2. denuncia
di variazione per l’avvio di una nuova lavorazione nell’ambito della stessa
sede di lavoro
3. denuncia
di variazione per la modifica della lavorazione svolta nella sede di lavoro.
(7) Le
soluzioni gestionali possono essere così riassunte:
a) se il
nuovo lavoro viene avviato presso una diversa sede di lavoro si provvederà
all’apertura della nuova PAT ed alla istituzione, in tale ambito, del rischio
relativo al nuovo lavoro
b) se il
nuovo lavoro viene avviato presso la stessa sede di lavoro e consiste in una
nuova lavorazione che si affianca a quella già assicurata, verrà istituito il
nuovo rischio (nuova voce) relativo al nuovo lavoro
c) se il
nuovo lavoro viene avviato presso la stessa sede di lavoro e consiste in una
nuova lavorazione che sostituisce quella già assicurata, verrà istituito il
nuovo rischio (nuova voce) relativo al nuovo lavoro e, contestualmente, cessato
il rischio relativo alla vecchia lavorazione.
(8) Art. 12
delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi.
(9) Nel caso
in cui lavori temporanei regolarmente denunciati risultino inclusi in una o più
PAT diverse da quella relativa alla “Sede accentrante”, è possibile ricondurli
alla PAT corretta secondo le indicazioni operative illustrate nella circolare
n. 9/2002, preavvertendo la ditta della variazione d’ufficio, con accensione
del nuovo rischio nell’ambito della PAT attiva presso la “Sede accentrante”.
Nel caso in cui presso tale Sede non sia attiva una PAT, l’accensione del nuovo
rischio dovrà essere preceduta dall’apertura della relativa PAT. Qualora
nell’ambito di tale rischio siano compresi anche lavori stabili, non dovrà
essere cessato il rischio e si procederà soltanto al travaso nella PAT della
“Sede accentrante” delle masse salariali e degli eventi infortunistici relativi
ai lavori temporanei. La funzione di aggancio è illustrata nella lettera
inviata da questa Direzione generale, Direzione Centrale Rischi, dell’8 agosto
2002, reperibile nel sito Internet aziendale (Istruzioni Operative).
(10) Circolare n. 9/2002.