DOCUMENTO
UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - DURC - NOTA CONGIUNTA INPS - INAIL - CASSE
EDILI
Si fa
seguito alla precedente nota in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 7/2005)
per pubblicare il testo della nota
congiunta dell’Inps, Inail e Casse Edili, approvata dal Ministero del Lavoro,
in merito al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva,
cosiddetto DURC.
Si
sottolinea nuovamente che l’entrata in vigore del DURC è subordinata alla
formazione del personale delle sedi territoriali di Inps, Inail e Casse
Edili che verrà addetto al rilascio
della certificazione in parola. A tal fine il Comitato per la bilateralità
assumerà nel prossimo periodo le decisioni necessarie all’avvio del programma
di formazione del citato personale.
La data di
entrata in vigore del DURC su tutto il territorio nazionale sarà quindi
successiva all’ultimazione di tale programma e verrà prontamente comunicata.
Pertanto, in
attesa della citata data di operatività del DURC, la certificazione di
regolarità contributiva resta disciplinata dalle vigenti disposizioni e quindi
dovrà essere richiesta dalle imprese con la usuale procedura singolarmente ai
tre enti interessati (Inps, Inail e Cassa Edilie).
Nota
congiunta Inps, Inail e Casse Edili
Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in
Edilizia Inops - Inail - Casse Edili.
Testo
congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota
prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.
Quadro
Normativo
Decreto
Legislativo n.276/2003;
Legge
n.266/2002;
Legge
n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto
Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto
Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del
Presidente della Repubblica n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del
Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del
Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto
Legislativo n.196/2003.
1. Premessa
La Legge
n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che Inps, Inail
e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC).
Per
Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che,
sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di
un’impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr.
“requisiti regolarità”).
Il DURC
rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed
una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei
dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della
creazione di un’apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale
nella partecipazione alle gare.
In
attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una
prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione
dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile
2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse
Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente circolare, hanno, tra
gli altri, l’obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate
sul territorio in via sperimentale.
2. Ambito di
applicazione del DURC
a) Oggetto
La
regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici
nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero
a denuncia inizio attività (DIA).
La
definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo
ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (1), ma
anche gli appalti di servizi e forniture (2). La sfera di operatività è altresì
ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in
convenzione o concessione.
Il DURC
potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e
dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia
necessario ai fini dell’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni.
In questa
circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all’edilizia
sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.
b)
Richiedenti il DURC
Sulla base
delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è
l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di
categoria provviste di delega (cd. intermediari).
Sono
soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti,
gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (3).
c) Rilascio
del DURC
Ai fini del
rilascio del DURC si specifica quanto segue:
I) Appalti
pubblici:
Al momento
della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa
può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi (4). Per la verifica
di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla
base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli
appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di
regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
- per la
verifica della dichiarazione;
- per
l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;
- per la
stipula del contratto;
- per il
pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il
collaudo e il pagamento del saldo finale.
L’adempimento
previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere
assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
Il Direttore
dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei
certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.
II) Lavori
privati in edilizia:
- prima
dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.
III) Attestazione
SOA:
- prima
dell’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
3. Requisiti
Regalrità
a) Requisiti
generali
L’Inps,
l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa
sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per
regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione
aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III),
rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di
redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per
la formazione del silenzio assenso.
In
particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la
regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria
situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute
successivamente.
Il
riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del
rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti al
quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità
propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti
solo alle imprese “qualificate”.
In
particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:
I) Ai fini
INPS,
quando
ricorrono le seguenti condizioni:
- che
sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si
accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del saldo
denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento;
- che non
esistano inadempienze in atto;
- che non
esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
L’impresa è
altresì regolare quando:
- vi sia
richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia
espresso parere favorevole motivato;
- vi siano
sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità
naturali);
- sia stata
inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
credito;
- via siano
crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della
cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.
Va infine
precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in
pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata
unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative,
sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori
o pretestuosi;
- in
pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in
considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999
n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato
dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza
di un provvedimento esecutivo del giudice.
Per la
regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate
all’accentramento degli adempimenti contributivi,dovranno essere
tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali
competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.
II) Ai fini
INAIL,
l’azienda è
regolare quando:
- risulta
titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha
regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto
ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato
quanto dovuto per premi ed accessori.
L’impresa è
altresì da intendersi regolare quando
- il rischio
assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
- vi sia
richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura
ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile
inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano
sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità
naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2,
del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
- siano
state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la
struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro
titolo compensabili;
- vi siano
crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della
cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.
Va infine
precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in
pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata
unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative,
sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori
o pretestuosi;
- in
pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in
considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999
n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato
dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza
di un provvedimento esecutivo del giudice.
III) Ai fini
della Cassa Edile:
- la
posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa
Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette
il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui
sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello
nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni
Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all’apposita banca dati nazionale di
settore l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la
medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere
l’elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle
richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l’impresa
si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti
dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto
l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
- condizione
per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la
stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero
di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a
quello contrattuale;
- per i
lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello
stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma
di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il
cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è
necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei
cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è
occupato;
- il
rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 9
comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse
Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative nell’ambito del settore edile.
b)
Subappalto
Nel caso
specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini
della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e special
qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato
dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale osservando i criteri
sopra esposti (5).
Nel caso di
subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l’impresa
subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice -
subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse
pubblico.
4.
Procedimento DURC
Per la
richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà
compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della
richiesta.
Il modulo
sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere
scaricato ovvero compilato direttamente per l’inoltro in via telematica (6); lo
stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura
Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta
per le vie tradizionali.
a) Modalità di richiesta
Il Documento
Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità
principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
Deputata a
rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In
particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica
appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta
per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
- Portale
orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari,
Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale
verticale Inail (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale
verticale Inps (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale
verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
In caso di
accesso tramite Portale Inps o Portale Inail, l’utente (azienda o
intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di
accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line
(Inail: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; Inps: codice fiscale e
P.I.N.).
In caso di
richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria,
ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di
uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell’autorizzazione
ad accedere, è esteso anche agli altri Enti.
In caso di
accesso tramite il Portale telematico “Sportello Unico Previdenziale” verranno
rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari)
appositi codici di accesso.
Il modulo
per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente
che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo
specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale
telematico.
La
procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni
inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione
del CIP (codice identificativo pratica).
Il CIP, che
individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima
richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso
appalto, successiva alla prima.
In
alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può
rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili
identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta
tramite posta.
Il ricevente
dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della
stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come
“obbligatori”).
Qualora
venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a
richiedere all’utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10
giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si
riterrà non ammissibile.
L’operatore
ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di
richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia
all’utente l’attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura
dell’avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i
dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la
trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti
convenzionati).
b) Modalità di rilascio
Il DURC
dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture
rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di
redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per
la formazione del silenzio assenso.
Il
funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni
relative alla richiesta, effettua l’istruttoria di propria competenza per
accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell’ipotesi
di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad
esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in
archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la
verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata
richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra
documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci
giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso
inutilmente tale termine di dieci giorni, l’Ente che ha richiesto
l’integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni
in suo possesso.
La richiesta
di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio
del DURC.
L’esito
dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto
alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi
inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la
regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
c) Tempi di
rilascio
La Cassa
Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento Unico
concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta
quanto acquisito dagli altri Enti.
Il DURC
verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno
inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni
(calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al “netto”
dell’eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).
Qualora anche
uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato
un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa.
Nel caso in
cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di Inps o
Inail, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la
procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili
stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto,
allorchè uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile,
il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque
emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche
solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di
regolarità/irregolarità.
Il responsabile
del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in
atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC,
stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli
atti) sarà firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al
richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) (7). Nel caso
in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà
essere comunque inviata a quest’ultima.
d) Periodo di validità
Considerato
il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all’INPS, le
dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del decreto
legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono
valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio.
L’utilizzo
della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad
uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
Resta ferma
la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni
di regolarità anche durante il citato periodo di validità.
5.
Precisazioni
Presso
qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere
richiesta una “Ristampa” del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente
all’emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
L’utente,
attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di
avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione
alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque
Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove
successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da
modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la
Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna
conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie
iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo
il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per
l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente
risultare dovute.
Si rammenta
che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva
sospende l’efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC
(concessione e/o DIA).
Per l’Inail,
si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato
anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo
lavoro.
Ogni Ente è
responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei
contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la
regolarità dell’impresa.
Le Strutture
dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di
dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di
adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi
scrupolosamente alle nuove disposizioni.
(1) Legge
n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Decreti
Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.
(3) Società
di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di
accertare ed attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici,
dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità
contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).
(4) Art. 46,
comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 così come modificato dall’art. 15 della Legge n.3/2003.
(5)
Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.
(6) In
attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici,
i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle
relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello
“fisico”.
(7) Nel caso in cui
richiedente sia l’impresa, l’indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della
sede legale ovvero della sede operativa indicate dall’impresa stessa al momento
della richiesta.