PARITÀ DI TRATTAMENTO NEL LAVORO UOMO DONNA - D.LGS N. 145/2005
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto
legislativo n. 145/2005, con cui il Governo ha recepito la direttiva n.
2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionale e le condizioni di lavoro.
Il citato
decreto apporta modifiche e integrazioni alle leggi nn. 125 del 10 aprile 1991
e 903 del 9 dicembre 1977, che disciplinano l’argomento.
In
particolare, il provvedimento introduce la specifica distinzione tra
discriminazione diretta e indiretta:
- la prima
si ravvisa in qualsiasi patto o comportamento che determini un effetto
pregiudizievole per il lavoratore in ragione del sesso, ovvero in un
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altro lavoratore in
situazione analoga;
- si
realizza, invece, una discriminazione indiretta, qualora una disposizione, una
prassi o un comportamento apparentemente neutri mettano o possano mettere in
una posizione di particolare svantaggio i lavoratori di un determinato sesso,
salvo che riguardino requisiti essenziali per lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
Sulla base
di quanto disposto dalla predetta direttiva comunitaria, sono considerate
discriminazione anche le molestie, ossia quei comportamenti determinati in
ragione del sesso del lavoratore, aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignità del lavoratore medesimo e di
creare un clima intimidatorio, ostile o offensivo, nonchè le molestie sessuali,
ovvero quei comportamenti indesiderati espressi in forma fisica, verbale o non,
aventi il medesimo fine.
Il decreto
prescrive quindi la nullità degli atti, patti o provvedimenti attinenti il
rapporto di lavoro dei lavoratori vittime dei comportamenti sopra richiamati,
adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi.
Vengono
inoltre qualificati come discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli attuati
dal datore di lavoro quale reazione ad un reclamo o azione del lavoratore volta
ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e
donne.
Ai sensi
della normativa richiamata, il divieto di porre in essere le forme di
discriminazione individuate dal legislatore si applica con riferimento sia
all’accesso al lavoro sia alle iniziative in materia di orientamento,
formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale.
Si evidenzia, infine, che
accanto alla cessazione del comportamento illegittimo e alla rimozione dei
relativi effetti, con il decreto in esame viene prevista la facoltà per il
lavoratore interessato di richiedere il risarcimento del danno anche non
patrimoniale.