RIFORMA
MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 -
DISTACCO - ULTERIORI CHIARIMENTI - MINISTERO DEL LAVORO - INAIL
CIRCOLARE N. 39/2005
In base alla
nuova disciplina sul distacco dei lavoratori stabilita dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276/2003 per i
rapporti di lavoro privatistico, ‘‘l’ipotesi del distacco si configura quando
un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa”.
In materia
sono intervenuti sia il Ministero del Lavoro che l’Inail. Di seguito si
forniscono alcuni chiarimenti in ordine ai provvedimenti adottati dalle due
Amministrazioni.
Ministero del
lavoro - Circolare n. 28/2005 e nota 11/7/2005
Con la nota
dell’11 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha risposto all’Ance circa la
legittimità dell’articolo 96 in materia di distacco del CCNL edilizia alla luce
delle disposizioni contenute nell’articolo 30 del Decreto Legislativo n.
276/03.
In
particolare, il Ministero ha riconosciuto nella condizione del consenso del
lavoratore, contenuta nella norma contrattuale, una clausola di miglior favore
rispetto a quanto previsto dal citato articolo 30 del Decreto Legislativo n.
276 che, come noto, prevede tale consenso solo qualora il distacco implichi un
mutamento di mansioni.
Il Ministero
ha anche precisato all’Ance che è legittima l’ipotesi del distacco operato
dalle imprese al fine di salvaguardare le proprie professionalità, che la norma
contrattuale in esame espressamente riconosce quale interesse economico
produttivo.
Il Ministero
del Lavoro ha già parzialmente affrontato il tema con la circolare n. 28 del 24
giugno 2005, affermando che il distacco fra imprese appartenenti allo stesso
gruppo - come alternativa alla Cassa Integrazione per contrazione dell’attività
produttiva - presenta problemi di legittimità se l’interesse del datore di
lavoro è il mero risparmio del costo del lavoro.
Mentre lo stesso può essere lecito se la motivazione della scelta datoriale è
invece l’interesse del tutto legittimo a preservare il proprio patrimonio
professionale in un fase di temporanea crisi.
Sempre
secondo il Ministero del Lavoro, ai fini della legittimità, il distacco di mano
d’opera intragruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sull’autonomia di
gestione delle singole imprese, onde evitare che il gruppo possa apparire una
frammentazione fraudolenta di un unico soggetto giuridico.
Inoltre, in
caso di distacco occorre rispettare non solo i presupposti di legittimo ricorso
all’istituto, ma anche gli altri vincoli ex art. 30, del Dlgs n. 276/03, in
particolare quelli riguardanti il mutamento di mansioni e il possibile
spostamento della sede di lavoro oltre 50 chilometri rispetto a quella
originaria.
Inail -
Circolare n. 39/2005
l’Inail, con
la circolare n. 39 del 2 agosto scorso, ha fornito istruzioni riguardo la
gestione del rapporto assicurativo con riferimento appunto ai lavoratori
distaccati in ambito nazionale.
Nel
rammentare che ai sensi delle disposizioni vigenti il datore di lavoro
distaccante continua a provvedere al trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore distaccato, l’Istituto sottolinea che, per quanto concerne
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, secondo le indicazioni del
Ministero del lavoro fornite con circolare n.3/2004, il ‘‘premio rimane a
carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e
della tariffa che sono applicati al distaccatario”. Il distaccante dovrà quindi
calcolare il premio assicurativo dovuto per il dipendente distaccato applicando
la voce di tariffa in cui rientra la lavorazione da effettuare presso l’impresa
distaccataria.
In merito
all’individuazione della specifica Gestione, l’attività svolta dal personale
distaccato deve essere ricondotta nell’ambito della Gestione in cui è
inquadrata l’impresa distaccataria.
Pertanto,
l’Istituto indica le procedure da seguire per ogni caso specifico, a seconda
che la Gestione tariffaria del distaccante risulti o meno coincidente con
quella del distaccatario. Considerato inoltre che il distaccante resta comunque
il titolare del rapporto di lavoro, nonostante il lavoratore presti la propria
opera presso il distaccatario, il datore di lavoro distaccante è tenuto ad
effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale,
nonchè a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che
abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Il lavoratore
distaccato è tenuto quindi a denunciare l’infortunio o la malattia
professionale al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere trasmessa
anche la relativa certificazione medica.
Nell’ipotesi
in cui il lavoratore trasmetta la denuncia dell’infortunio o della malattia
professionale esclusivamente al distaccatario, quest’ultimo dovrà notificare al
distaccante l’evento occorso al lavoratore. Tale adempimento - sostiene l’Inail
- è necessario che costituisca oggetto di specifici accordi in tal senso
stipulati fra distaccante e distaccatario.
L’Istituto
chiarisce che qualora il lavoratore distaccato denunci l’infortunio o la
malattia professionale al distaccatario anzichè al distaccante, ma entro i
termini di legge, non verrà meno il diritto del dipendente all’indennizzo per
il periodo antecedente la denuncia.
Inoltre, in
sede di verifica del termine di legge per l’invio della denuncia di infortunio
all’Inail da parte del datore di lavoro, si terrà conto della data in cui il
distaccante ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il
certificato stesso fosse stato eventualmente ricevuto per errore dal
distaccatario.
L’Inail afferma, infine, che
sia il distaccante, in qualità di datore di lavoro, sia il distaccatario, quale
soggetto responsabile della direzione e sorveglianza del lavoro e della
sicurezza dei lavoratori distaccati, possano essere destinatari dell’azione di
regresso esperibile dall’Istituto ai sensi degli articoli 10 e 11 del T.U. nei
casi in cui abbiano violato le specifiche norme di prevenzione, rendendosi
responsabili dell’evento professionale integrante un’ipotesi di reato
perseguibile d’ufficio.