RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 -  DISTACCO - ULTERIORI CHIARIMENTI - MINISTERO DEL LAVORO - INAIL CIRCOLARE N. 39/2005

 

In base alla nuova disciplina sul distacco dei lavoratori stabilita dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003  per i rapporti di lavoro privatistico, ‘‘l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

In materia sono intervenuti sia il Ministero del Lavoro che l’Inail. Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in ordine ai provvedimenti adottati dalle due Amministrazioni.

 

Ministero del lavoro - Circolare n. 28/2005 e nota 11/7/2005

Con la nota dell’11 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha risposto all’Ance circa la legittimità dell’articolo 96 in materia di distacco del CCNL edilizia alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/03.

In particolare, il Ministero ha riconosciuto nella condizione del consenso del lavoratore, contenuta nella norma contrattuale, una clausola di miglior favore rispetto a quanto previsto dal citato articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 che, come noto, prevede tale consenso solo qualora il distacco implichi un mutamento di mansioni.

Il Ministero ha anche precisato all’Ance che è legittima l’ipotesi del distacco operato dalle imprese al fine di salvaguardare le proprie professionalità, che la norma contrattuale in esame espressamente riconosce quale interesse economico produttivo.

Il Ministero del Lavoro ha già parzialmente affrontato il tema con la circolare n. 28 del 24 giugno 2005, affermando che il distacco fra imprese appartenenti allo stesso gruppo - come alternativa alla Cassa Integrazione per contrazione dell’attività produttiva - presenta problemi di legittimità se l’interesse del datore di lavoro è il mero risparmio del costo del lavoro.
Mentre lo stesso può essere lecito se la motivazione della scelta datoriale è invece l’interesse del tutto legittimo a preservare il proprio patrimonio professionale in un fase di temporanea crisi.

Sempre secondo il Ministero del Lavoro, ai fini della legittimità, il distacco di mano d’opera intragruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sull’autonomia di gestione delle singole imprese, onde evitare che il gruppo possa apparire una frammentazione fraudolenta di un unico soggetto giuridico.

Inoltre, in caso di distacco occorre rispettare non solo i presupposti di legittimo ricorso all’istituto, ma anche gli altri vincoli ex art. 30, del Dlgs n. 276/03, in particolare quelli riguardanti il mutamento di mansioni e il possibile spostamento della sede di lavoro oltre 50 chilometri rispetto a quella originaria.

 

Inail - Circolare n. 39/2005

l’Inail, con la circolare n. 39 del 2 agosto scorso, ha fornito istruzioni riguardo la gestione del rapporto assicurativo con riferimento appunto ai lavoratori distaccati in ambito nazionale.

Nel rammentare che ai sensi delle disposizioni vigenti il datore di lavoro distaccante continua a provvedere al trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato, l’Istituto sottolinea che, per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro fornite con circolare n.3/2004, il ‘‘premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario”. Il distaccante dovrà quindi calcolare il premio assicurativo dovuto per il dipendente distaccato applicando la voce di tariffa in cui rientra la lavorazione da effettuare presso l’impresa distaccataria.

In merito all’individuazione della specifica Gestione, l’attività svolta dal personale distaccato deve essere ricondotta nell’ambito della Gestione in cui è inquadrata l’impresa distaccataria.

Pertanto, l’Istituto indica le procedure da seguire per ogni caso specifico, a seconda che la Gestione tariffaria del distaccante risulti o meno coincidente con quella del distaccatario. Considerato inoltre che il distaccante resta comunque il titolare del rapporto di lavoro, nonostante il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario, il datore di lavoro distaccante è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonchè a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Il lavoratore distaccato è tenuto quindi a denunciare l’infortunio o la malattia professionale al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere trasmessa anche la relativa certificazione medica.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore trasmetta la denuncia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al distaccatario, quest’ultimo dovrà notificare al distaccante l’evento occorso al lavoratore. Tale adempimento - sostiene l’Inail - è necessario che costituisca oggetto di specifici accordi in tal senso stipulati fra distaccante e distaccatario.

L’Istituto chiarisce che qualora il lavoratore distaccato denunci l’infortunio o la malattia professionale al distaccatario anzichè al distaccante, ma entro i termini di legge, non verrà meno il diritto del dipendente all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

Inoltre, in sede di verifica del termine di legge per l’invio della denuncia di infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro, si terrà conto della data in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso fosse stato eventualmente ricevuto per errore dal distaccatario.

L’Inail afferma, infine, che sia il distaccante, in qualità di datore di lavoro, sia il distaccatario, quale soggetto responsabile della direzione e sorveglianza del lavoro e della sicurezza dei lavoratori distaccati, possano essere destinatari dell’azione di regresso esperibile dall’Istituto ai sensi degli articoli 10 e 11 del T.U. nei casi in cui abbiano violato le specifiche norme di prevenzione, rendendosi responsabili dell’evento professionale integrante un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio.