LAVORATORI
STRANIERI ED EXTRACOMUNITARI - DPR 394/1999 - MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI
ASSUNZIONE E PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO O DI LAVORO
Il Ministero
dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno pubblicato i modelli da utilizzare
nei rapporti con i lavoratori stranieri e neocomunitari.
A seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento in materia di immigrazione (D.P.R.
18 ottobre 2004, n. 334), il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro
hanno ritenuto di mettere in rete, nei rispettivi siti internet, la modulistica
necessaria per l’effettuazione delle richieste di assunzione e per la stipula
dei contratti di soggiorno o di lavoro dei lavoratori stranieri o neocomunitari
(cfr. da ultimo Not. n. 7/2005).
La nuova
modulistica è reperibile agli indirizzi internet:
http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=20934
(ove sono riportate anche le istruzioni per la presentazione delle domande);
http://www.welfare.gov.it/Sociale/immiqrazione+ed+integrazione/modulistica+assunzioni+e+ricongiungimenti.htm
(che riporta anche la modulistica per i neocomunitari).
I modelli
sono contraddistinti da lettere dell’alfabeto e si ritiene che quelli di uso
più comune siano i modelli di cui alle lettere Q ed R.
Infatti, il modello
Q riporta il contratto di soggiorno che il datore di lavoro ed il
lavoratore straniero, già in possesso di un permesso di soggiorno, sono tenuti
a stipulare in caso di assunzione per lo svolgimento di un’attività di lavoro
subordinato. Il modello pertanto va utilizzato quando il datore di lavoro si
sostituisce o si aggiunge ad un datore di lavoro precedente.
Il modello
R, invece, riporta il contratto di soggiorno che le parti sono tenute a
stipulare nell’ipotesi in cui l’originario rapporto di lavoro sia stato
instaurato prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002 e del D.P.R. n.
334/2004 sopra citati (cioè, di norma, prima del 25 febbraio 2005). Peraltro,
deve ritenersi che tale modello vada utilizzato solamente in occasione del
rinnovo del permesso di soggiorno, ai fini della prosecuzione del rapporto di
lavoro già in corso, e non in tutti i casi di rapporto di lavoro iniziato prima
dell’anzidetta data.
I contratti
di soggiorno di cui ai modelli Q ed R devono essere stipulati e sottoscritti
direttamente tra le parti ed inviati, mediante raccomandata a.r., alle
Prefetture.
In entrambi
i modelli viene richiesta una dichiarazione del datore di lavoro in ordine
all’alloggio del lavoratore. Non è però ancora chiaro in che termini tale
dichiarazione faccia sorge un obbligo in capo al datore di lavoro.
In attesa dei preannunciati
chiarimenti da parte dei Ministeri competenti, nel caso in cui il datore di
lavoro non metta direttamente a disposizione un alloggio, si suggerisce di
farsi rilasciare a firma del lavoratore una dichiarazione nella quale siano
riportate le condizioni e le caratteristiche dell’alloggio (ubicazione,
superficie, sussistenza dei requisiti di legge) nonchè il numero di persone che
occupano l’alloggio. Inoltre si suggerisce di acquisire, tramite il lavoratore,
una certificazione rilasciata dal Comune dove è ubicato l’alloggio da cui
risulti da quante persone può essere abitato l’immobile.