LAVORATORI STRANIERI ED EXTRACOMUNITARI - DPR 394/1999 - MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI ASSUNZIONE E PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO O DI LAVORO

 

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno pubblicato i modelli da utilizzare nei rapporti con i lavoratori stranieri e neocomunitari.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento in materia di immigrazione (D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334), il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno ritenuto di mettere in rete, nei rispettivi siti internet, la modulistica necessaria per l’effettuazione delle richieste di assunzione e per la stipula dei contratti di soggiorno o di lavoro dei lavoratori stranieri o neocomunitari (cfr. da ultimo Not. n. 7/2005).

La nuova modulistica è reperibile agli indirizzi internet:

http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=20934 (ove sono riportate anche le istruzioni per la presentazione delle domande);

http://www.welfare.gov.it/Sociale/immiqrazione+ed+integrazione/modulistica+assunzioni+e+ricongiungimenti.htm (che riporta anche la modulistica per i neocomunitari).

I modelli sono contraddistinti da lettere dell’alfabeto e si ritiene che quelli di uso più comune siano i modelli di cui alle lettere Q ed R.

Infatti, il modello Q riporta il contratto di soggiorno che il datore di lavoro ed il lavoratore straniero, già in possesso di un permesso di soggiorno, sono tenuti a stipulare in caso di assunzione per lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato. Il modello pertanto va utilizzato quando il datore di lavoro si sostituisce o si aggiunge ad un datore di lavoro precedente.

Il modello R, invece, riporta il contratto di soggiorno che le parti sono tenute a stipulare nell’ipotesi in cui l’originario rapporto di lavoro sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002 e del D.P.R. n. 334/2004 sopra citati (cioè, di norma, prima del 25 febbraio 2005). Peraltro, deve ritenersi che tale modello vada utilizzato solamente in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro già in corso, e non in tutti i casi di rapporto di lavoro iniziato prima dell’anzidetta data.

I contratti di soggiorno di cui ai modelli Q ed R devono essere stipulati e sottoscritti direttamente tra le parti ed inviati, mediante raccomandata a.r., alle Prefetture.

In entrambi i modelli viene richiesta una dichiarazione del datore di lavoro in ordine all’alloggio del lavoratore. Non è però ancora chiaro in che termini tale dichiarazione faccia sorge un obbligo in capo al datore di lavoro.

In attesa dei preannunciati chiarimenti da parte dei Ministeri competenti, nel caso in cui il datore di lavoro non metta direttamente a disposizione un alloggio, si suggerisce di farsi rilasciare a firma del lavoratore una dichiarazione nella quale siano riportate le condizioni e le caratteristiche dell’alloggio (ubicazione, superficie, sussistenza dei requisiti di legge) nonchè il numero di persone che occupano l’alloggio. Inoltre si suggerisce di acquisire, tramite il lavoratore, una certificazione rilasciata dal Comune dove è ubicato l’alloggio da cui risulti da quante persone può essere abitato l’immobile.